Fideiussioni

Fideiussioni

Volendo offrire una definizione prettamente tecnica possiamo identificare la polizza fideiussoria come la polizza attraverso la quale l’assicuratore garantisce al creditore,  l’adempimento degli obblighi assunti dal debitore, con il successivo diritto di regresso nei confronti del contraente per il rimborso delle somme pagate. 

Quindi, riassumendo, le parti coinvolte sono:

  • il contraente (o debitore), ossia colui che richiede la fideiussione (a fronte del versamento del premio assicurativo)
  • l’assicurato (o creditore), ovvero colui che richiede la garanzia e ne beneficia nel caso di mancato pagamento
  • il coobbligato (o fideiussore) è la figura che si fa garante, affiancando il contraente e intervenendo a favore del beneficiario secondo quanto compreso nella fideiussione.

Nel caso in cui, il contraente non adempia i propri obblighi nei confronti del beneficiario (assicurato), questo può rivolgersi al coobbligato per ottenere quanto gli è dovuto.

Il coobbligato risponderà in funzione della tipologia di fideiussione stipulata, rivalendosi poi a sua volta nei confronti del contraente.

Fatta questa premessa cerchiamo adesso di comprendere il funzionamento di questo negozio giuridico tramite un semplice esempio:

  • Tizio è in cerca di una casa in affitto. In seguito ad un’analisi delle offerte sul mercato riesce ad individuare la soluzione che più lo soddisfa concordando con Caio l’importo da versare mensilmente
  • Tuttavia Caio, a fronte del puntuale versamento dei canoni locativi richiede a Tizio, il rilascio di una garanzia che possa tutelarlo in caso di inadempienza di quest’ultimo
  • Caio ragionevolmente vuole avere la garanzia che, nel caso l’inquilino si trovi impossibilitato a pagare, almeno un certo numero di mensilità gli venga corrisposto. Esige, quindi, che il futuro inquilino richieda l’emissione di una fideiussione

 
L’esempio poc’anzi descritto costituisce indubbiamente un caso molto frequente, ma le garanzie fideiussorie emesse dalle Compagnie assicurative possono essere anche di varia natura (es. obbligazioni primarie di fare; di non fare; o anche di dare; che trovino il loro fondamento in una disposizione normativa o di un contratto).

Di seguito verranno elencate alcune garanzie, a titolo puramente esemplificativo:

– garanzie per appalti

– garanzie per contratti tra privati

– garanzie per opere di urbanizzazione

– garanzie per concessione di contributi

– garanzie per pagamenti e rimborsi d’imposta

 


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Autore articolo
Paolo Pastore

Nell'ambito della mia professione svolgo l'attività di intermediario e consulente assicurativo e colloco i prodotti assicurativi del ramo danni e del ramo vita per primarie Compagnie assicurative, anche in regime di brokeraggio assicurativo. Offro la mia consulenza presso il mio ufficio durante gli orari di lavoro e previo appuntamento (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì: 09.00 - 19.30 / Sabato: 09.00 - 13.00 / Domenica: CHIUSO). Fornisco adeguato servizio di consulenza anche presso i miei clienti

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