Globale Fabbricati Civili

Globale Fabbricati Civili

In ambito condominiale, l’assicurazione, molto più spesso nota come Globale Fabbricati Civili è un contratto stipulato dal condomino [1], con una compagnia assicurativa che prevede, a fronte del pagamento di un premio, l’assunzione del rischio da parte dell’assicuratore in relazione ai:

  • danni che possono avvenire alle parti comuni del fabbricato
  • danni causati dal fabbricato condominiale ad altre strutture o alle persone

Il premio assicurativo viene ripartito tra tutti i condomini in modo proporzionale (criterio delle quote millesimali di comproprietà) ed è determinato in base ad alcuni specifici parametri:

  1. il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato
  2. il numero di piani e di appartamenti
  3. la superficie in metri quadrati coperta dal fabbricato (compresi giardini)
  4. l’anno di costruzione del fabbricato
  5. caratteristiche costruttive dell’edificio
  6. ultima ristrutturazione integrale degli impianti idraulici ed elettrici

Sono coperte con la Globale Fabbricati ambiti distinti di garanzia:

  • Incendio: include i danni da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili e altre garanzie connesse a questa tipologia di rischi (garanzie aggiuntive)
  • Responsabilità Civile del Condominio: copre i danni involontariamente cagionati a terzi (RCT) [2] o ai prestatori di lavoro (RCO) [3], in conseguenza di fatti accidentali verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni. Tra le garanzie aggiuntive vi sono i danni da acqua, la ricerca di guasti, rotture di lastre e pannelli solari e altri eventi speciali ed accessori

Infatti, ai sensi di quanto stabiliti dall’art. 1130, co. 4 del codice civile, l’amministratore è obbligato ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio e, quindi, gli atti materiali (riparazione dei muri, dei muri portanti, tetti e lastricati) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti necessari posti in essere da terzi) per salvaguardare l’integrità dell’immobile.

Tuttavia, nonostante il mancato obbligo normativo è vivamente consigliato sottoscrivere un’assicurazione del fabbricato dato che, in mancanza della stessa, i condomini dovranno provvedere, con le loro finanze, a pagare tutti i danni subiti dallo stabile eancora più grave, i danni causati a terzi dallo stesso.

 


[1] Si ha un condominio quando almeno 2 soggetti sono proprietari in modo esclusivo di una parte definita di edificio e sono comproprietari, in modo indiviso e pro quota, della restante parte dell’edificio necessaria all’uso comune e del suolo su cui sorge l’immobile.

[2] Nella polizza Globale Fabbricati Civili è fondamentale che i condomini siano considerati terzi fra di loro.

Infatti, tale precisazione assume rilevanti connotati, specie nel caso in cui, dovessero verificarsi i sinistri più comuni (Es. Rottura accidentale della tubazione e conseguente danno all’abitazione del piano inferiore – N.B. in questo specifico caso bisognerà dimostrare che tale rottura non sia dovuta all’usura o all’eccessivo degrado delle predette tubature).

[3] Nel caso in cui il condominio avesse dei dipendenti (Es. addetti alle pulizie) è possibile tutelarsi dalle rivalse degli istituti di previdenza pubblica (INAIL/INPS), per gli infortuni subiti sul lavoro da quest’ultimi, con la garanzia RCO (responsabilità civile verso prestatori d’opera).

 

Autore articolo
Paolo Pastore

Nell'ambito della mia professione svolgo l'attività di intermediario e consulente assicurativo e colloco i prodotti assicurativi del ramo danni e del ramo vita per primarie Compagnie assicurative, anche in regime di brokeraggio assicurativo. Offro la mia consulenza presso il mio ufficio durante gli orari di lavoro e previo appuntamento (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì: 09.00 - 19.30 / Sabato: 09.00 - 13.00 / Domenica: CHIUSO). Fornisco adeguato servizio di consulenza anche presso i miei clienti

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