Sinistro stradale

Sinistro stradale

1.  DENUNCIA DI SINISTRO 

In caso di sinistro, entro 3 gg dalla data in cui si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza, sussiste l’obbligo di informare per iscritto la propria Compagnia, nel caso si abbia subito o provocato un incidente stradale; la compilazione e consegna all’impresa del modulo di denuncia (modulo blu di constatazione amichevole di incidente) rende più facile adempiere a tale obbligo.

La compilazione del CID, infatti, è fondamentale perché:

  • riduce i tempi di gestione del sinistro e di risarcimento
  • aiuta a chiarire la dinamica dell’incidente

È importante, inoltre, informare la propria Compagnia anche nel caso si ritenga di non avere responsabilità nella causazione del sinistro (denuncia cautelativa).

2. PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL DANNO 

Chi ha subito un danno a seguito di un incidente stradale ha diritto di ottenere il risarcimento.

Esistono due diverse procedure: quella ordinaria e quella di risarcimento diretto, applicabili alternativamente in presenza di determinate condizioni.

Il risarcimento diretto prevede che la richiesta di risarcimento sia formulata alla propria Compagnia e si applica nei seguenti casi:

  • l’incidente deve aver coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia
  •  se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, quest’ultimo deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura obbligatorio dal 13 febbraio 2012
  • se oltre alle cose trasportate e al veicolo, hai riportato danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9

 
La procedura di risarcimento diretto si applica anche, se sul proprio o sull’altro veicolo coinvolto erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone (trasportati) che hanno subito lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%), mentre non si applica in caso di danni fisici subiti da passanti.

La richiesta di risarcimento può essere consegnata a mano alla tua compagnia oppure inviata mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (a meno che quest’ultimo mezzo sia escluso dal tuo contratto).

Per ottenere il risarcimento nei termini indicati dal Codice delle Assicurazioni è molto importante che la richiesta sia completa di tutti gli elementi previsti dalla legge.

In tutti gli altri casi si applica, invece, la procedura ordinaria che prevede che la richiesta di risarcimento, con le stesse modalità sopra descritte, sia formulata alla compagnia del veicolo che ritieni responsabile, in tutto o in parte, dell’incidente: si tratta delle ipotesi di incidente con veicolo immatricolato all’estero o in cui siano rimasti coinvolti più di due veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità (“lesioni gravi”).

In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere formulata all’impresa designata (in base al luogo di accadimento del sinistro) ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso CONSAP S.p.A. (www.consap.it).

Il Codice delle Assicurazioni prevede inoltre che, se in un sinistro un terzo trasportato subisce lesioni personali, questi dovrà fare richiesta di risarcimento alla compagnia del veicolo sul quale viaggiava, la quale indennizzerà il danno negli stessi tempi sopra richiamati (90 giorni) fino all’importo del massimale minimo di legge,  a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.

Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente alla compagnia del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.

2.1 TEMPI PER RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO 

Nel risarcimento diretto, a seguito di richiesta di risarcimento, la tua impresa è obbligata a proporti un’offerta per il risarcimento, oppure a comunicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta, entro il termine massimo di:

  • 60 giorni per i danni alle cose
  • 90 giorni in caso di lesioni o decesso del danneggiato

Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 quando entrambe le parti abbiano sottoscritto il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI o modulo blu), ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni

Gli stessi termini valgono anche per la procedura ordinaria e pertanto devono essere osservati dalla impresa di controparte alla quale tu hai fatto richiesta di risarcimento.

In riferimento al termine previsto per l’offerta di risarcimento in caso di lesioni alla persona, ricorda che i 90 giorni decorrono dalla presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi.

Se la tua richiesta di risarcimento è incompleta di qualche elemento essenziale, l’impresa è invece tenuta ad informarti entro 30 giorni, richiedendoti di fornire le informazioni integrative.

Una volta pervenuti all’impresa gli elementi essenziali che ti ha richiesto, riprendono a decorrere i termini per la formulazione/diniego dell’offerta risarcitoria.

Se dichiari di accettare la somma che ti viene offerta, la compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento tassativamente entro i successivi 15 giorni

 

Autore articolo
Paolo Pastore

Nell'ambito della mia professione svolgo l'attività di intermediario e consulente assicurativo e colloco i prodotti assicurativi del ramo danni e del ramo vita per primarie Compagnie assicurative, anche in regime di brokeraggio assicurativo. Offro la mia consulenza presso il mio ufficio durante gli orari di lavoro e previo appuntamento (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì: 09.00 - 19.30 / Sabato: 09.00 - 13.00 / Domenica: CHIUSO). Fornisco adeguato servizio di consulenza anche presso i miei clienti

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