Conservazione della classe di merito

Conservazione della classe di merito

1. CONSERVARE LA CLASSE DI MERITO IN CASO DI ACQUISTO DI UN ULTERIORE VEICOLO (LEGGE BERSANI):

Nel caso in cui, un proprietario di uno o più veicoli già assicurati con polizza attiva, acquista un ulteriore veicolo (nuovo o usato) della medesima tipologia, l’impresa (la stessa o un’altra) deve assegnare quest’ultimo veicolo alla C.U, risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo o su uno dei veicoli di proprietà già regolarmente assicurati con polizza attiva.

Analogamente, ogni volta che un componente stabilmente convivente di un nucleo familiare acquista un veicolo, l’impresa (la stessa o un’altra) deve assegnarlo alla classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su altro veicolo regolarmente assicurato di proprietà di uno dei componenti del nucleo familiare (a condizione che si tratti della medesima tipologia di veicolo).

2. CONSERVARE LA CLASSE DI MERITO IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL VEICOLO:

Nelle ipotesi di:

  • documentata vendita
  • consegna in conto vendita
  • furto
  • demolizione
  • cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di tua proprietà (o del coniuge in comunione di beni) precedentemente assicurato

È possibile richiedere che il relativo contratto di assicurazione r.c. auto sia reso valido per altro veicolo della medesima categoria di tua proprietà.

In tal caso la stessa impresa (o anche un’altra) dovrà classificare il contratto relativo a tale auto, sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo precedente, purché in corso di validità, mantenendo la medesima C.U.

Ricorda anche che, qualora tu abbia trasferito su un veicolo di proprietà la classe CU relativa ad altro veicolo di tua proprietà consegnato in conto vendita o oggetto di furto, l’impresa (la stessa o anche un’altra) dovrà inserire quest’ultimo nella CU 14 nel caso rimanga invenduto oppure sia ritrovato.

3. CONSERVARE LA CLASSE DI MERITO IN CASO DI CONTRATTO SOSPESO E NON RIATTIVATO O CONTRATTO NON RINNOVATO PER MANCATO UTILIZZO DEL VEICOLO:

In caso di:

  • mancata riattivazione del contratto sospeso e non riattivato
  • mancato rinnovo del contratto assicurativo per mancato utilizzo utilizzo del veicolo

È possibile conservare la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito qualora si assicuri presso la stessa o altra compagnia il medesimo veicolo entro 5 anni dalla scadenza del contratto cui l’attestato si riferisce.

4. CONSERVARE LA CLASSE DI MERITO IN CASO DI PLURALITÀ DI INTESTATARI

Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi sussiste, in capo a quest’ultimo, il diritto al mantenimento della classe di merito maturata (es. mantenimento della classe di merito maturata anche nel caso di 2 proprietari cointestatari al P.R.A. e successive intestazioni del nuovo veicolo ad uno di essi).

5. CONSERVARE LA CLASSE DI MERITO IN CASO DI SINISTRO

È possibile, qualora previsto, conservare la classe di merito anche a seguito di sinistro o di sinistri risarciti dalla tua Compagnia: le condizioni contrattuali generalmente prevedono la possibilità per l’assicurato di rimborsare alla compagnia l’importo dei sinistri con responsabilità principale del conducente rientranti o meno nella procedura di risarcimento diretto, quando siano pagati a titolo definitivo nel corso del periodo di osservazione.

Questa è un’opportunità importante, da utilizzare nei casi di sinistri con responsabilità principale del conducente di modesta entità, poiché ti consente di evitare il malus e la conseguente maggiorazione di premio.

 

Autore articolo
Paolo Pastore

Nell'ambito della mia professione svolgo l'attività di intermediario e consulente assicurativo e colloco i prodotti assicurativi del ramo danni e del ramo vita per primarie Compagnie assicurative, anche in regime di brokeraggio assicurativo. Offro la mia consulenza presso il mio ufficio durante gli orari di lavoro e previo appuntamento (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì: 09.00 - 19.30 / Sabato: 09.00 - 13.00 / Domenica: CHIUSO). Fornisco adeguato servizio di consulenza anche presso i miei clienti

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