Cessazione del contratto assicurativo R.C. Auto
Nei seguenti casi:
- vendita e consegna in conto vendita
- furto e rapina
- demolizione
- distruzione o esportazione definitiva all’estero
Qualora l’assicurato, non richiede di rendere valida la polizza del veicolo originario (venduto, rubato, demolito e distrutto) su un altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia del precedente (sostituzione del contratto), quest’ultimo potrà richiedere:
La risoluzione anticipata del contratto assicurativo ed il rimborso del premio, al netto di imposte e contribuiti S.S.N.