Cessazione del contratto assicurativo R.C. Auto

Cessazione del contratto assicurativo R.C. Auto

Nei seguenti casi:

  • vendita e consegna in conto vendita 
  • furto e rapina
  • demolizione
  • distruzione o esportazione definitiva all’estero 

Qualora l’assicurato, non richiede di rendere valida la polizza del veicolo originario (venduto, rubato, demolito e distrutto) su un altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia del precedente (sostituzione del contratto), quest’ultimo potrà richiedere:

La risoluzione anticipata del contratto assicurativo ed il rimborso del premio, al netto di imposte e contribuiti S.S.N. 

 

Autore articolo
Paolo Pastore

Nell'ambito della mia professione svolgo l'attività di intermediario e consulente assicurativo e colloco i prodotti assicurativi del ramo danni e del ramo vita per primarie Compagnie assicurative, anche in regime di brokeraggio assicurativo. Offro la mia consulenza presso il mio ufficio durante gli orari di lavoro e previo appuntamento (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì: 09.00 - 19.30 / Sabato: 09.00 - 13.00 / Domenica: CHIUSO). Fornisco adeguato servizio di consulenza anche presso i miei clienti

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