Tutela per l’impresa: garanzia assicurativa R.C. Operai

Tutela per l’impresa: garanzia assicurativa R.C. Operai

La responsabilità dell’imprenditore conseguente ad infortuni sul lavoro espone l’azienda a conseguenze risarcitorie inattese. Per evitare onerosi accantonamenti per coprire il rischio potenziale ed arginare eventi che possano minare la stabilità economica aziendale è necessario ricorrere a forme di assicurazioni privata quali la R.C. Operai.

1) PREMESSA: RIFERIMENTI NORMATIVI

Prima di analizzare nel dettaglio le caratteristiche principali e le condizioni generali della polizza R.C.Operai è opportuno introdurre l’argomento focalizzando i riferimenti normativi che disciplinano la responsabilità civile, penale ed amministrativa del datore di lavoro e gli obblighi di legge posti a suo carico, in materia di assicurazione obbligatoria.

AMBITO CIVILE:

In materia di responsabilità civile del datore di lavoro poniamo l’attenzione su due norme contenute nel codice civile:

  • Art. 2049 c.c.:
    I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati
    dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle
    incombenze a cui sono adibiti.

    In base a tale norma il datore di lavoro è responsabile anche quando l’omissione delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata da altra persona da lui incaricata nell’ambito delle mansioni a lui conferite. In altri termini, il datore di lavoro risponde dei danni causati da violazione di misure di sicurezza compiuti dai suoi preposti o sorveglianti.

    Si tratta, in estrema sintesi, dei pochi casi di responsabilità oggettiva che la legge prevede senza indagare sul comportamento del soggetto, responsabilità che nasce per il preposto che abbia commesso l’illecito nello svolgimento delle incombenze a lui attribuite dal datore di lavoro

  • Art. 2087 c.c: “
    L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le
    misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la
    tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la
    personalita' morale dei prestatori di lavoro.

    La seguente norma impone al datore di lavoro di adottare le misure rivolte a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

    Lo schema normativo così delineato costituisce una sorta di guida rivolta al datore di lavoro, in merito alle generiche misure da adottare in azienda, per argine e limitare l’insorgenza di fattori di rischio che possono mettere a repentaglio la salute dei lavoratori.

    Trattasi, difatti, di linee guida poste all’interno di un quadro normativo dall’ampio respiro, che non impongono l’osservanza di specifiche procedure, quanto la piena libertà di adottare, di volta in volta, misure volte al raggiugimento dell’obiettivo prefigurato dal legislatore (tutela dell’integrità fisica e psichica del lavoratore).

    E’ indubbio che, il datore di lavoro, per non essere preseguibile in sede civile, deve aggiornarsi costantemente e adeguare il ciclo produttivo alle evoluzioni imposte dalle mutate situazioni socio-economiche nella quale opera quotidianamente.

AMBITO PENALE:

Le norme che impongono l’osservanza di misure di sicurezza nello svolgimento del lavoro, non sono rinvenibili soltanto nell’ambito civile, ma sono norme di rilevanza penale la cui inosservanza comporta commissione di reato, passibile di sanzione:

  • Art. 437 c.p:
    Chiunque  omette  di  collocare  impianti,  apparecchi o segnali
    destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li
    rimuove o li danneggia, e' punito con la reclusione da sei mesi a
    cinque anni. 
     
    Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena e' della
    reclusione da tre a dieci anni.

    La disposizione normativa non si rivolge soltanto al datore di lavoro, ma a chiunque compia quei fatti illeciti, e quindi anche ad estranei alla organizzazione del lavoro.

    L’efficiacia della norma, pertanto, è omnicomprensiva e mira a sanzionare, non soltanto il datore  di lavoro, ma anche i preposti di quest’ultimo con il preciso obiettivo, di far transitare la responsabilità penale anche ai soggetti legati indirettamente all’orginazzione del lavoro.

    Un aspetto interessante che balza all’attenzione è la classificazione del reato di Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”, nell’ambito dei “delitti” e non “contravvenzioni”.

    Tale specifica collocazione, comporta la necessità che, in tale fattispecie criminosa, sia provato il dolo o la colpa del soggetto che abbia posto in essere a condotta illecita.

  • Art. 451 c.p:
    Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero  rimuove  o  rende
    inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di  un
    incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o  infortuni
    sul lavoro, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa
    da lire mille a cinquemila.

    Anche questo reato è un delitto determinato da omissione, delitto che interessa sia il datore di lavoro, sia altri che lo abbiano compiuto.

    Anche per tale reato occorre provare la colpa (omissione o rimozione di apparecchi destinati alla estinzione di un incendio al salvataggio al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro).

AMBITO AMMINISTRATIVO:

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha riconosciuto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, siano esse società o associazioni anche prive di personalità giuridica.

Si tratta di un’importante innovazione, in quanto ora l’ente o la società (datore di lavoro) ed i soci, non possono considerarsi estranei al procedimento penale, per i reati commessi violando norme di sicurezza, a vantaggio o nell’interesse dell’ente.

La disposizione nasce, dunque, dalla realistica presa d’atto del modo in cui sono organizzate le imprese di grandi (o medio-grandi) dimensioni: la complessità e l’opacità delle strutture organizzative possono rendere oltremodo difficoltoso, quando non addirittura impossibile, l’accertamento delle responsabilità individuali.

Con il richiamato intervento del legislatore, per la prima volta nel nostro ordinamento, viene rilevata in sede penale la responsabilità degli enti [1].

In conclusione, l’ampliamento della responsabilità degli Enti tende a coinvolgere gli interessi economici dei soci i quali, prima di tale normativa, non subivano nessuna conseguenza dall’accertamento di reati commessi dagli amministratori o dipendenti, con conseguente vantaggio della società (!).

ASSICURAZIONE INAIL:

In materia di assicurazione obbligatoria è necessario richiamare due riferimenti normativi fondamentali:

  • art. 38, COMMA 2, Costituzione [2]: La Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro. Lo Stato stabilisce, infatti, l’obbligo di assicurare i lavoratori addetti ad attività pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro o malattie causate dalla stessa attività lavorativa, individuando nel datore di lavoro il soggetto destinato a sostenerne l’onere economico.

All’assicurazione obbligatoria sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose [3].

Gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.

Vi è obbligo assicurativo, se sono compresenti due requisiti:

  • Oggettivi, ossia le attività rischiose previste dall’art. 1 del testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965)[4];
  • Soggettivi, ossia i soggetti assicurati richiamati nell’art. 4 dello stesso testo unico [5];

A fronte della copertura assicurativa prestata dall’INAIL, il datore di lavoro è pertanto tenuto a versare un contributo che sarà interamente a suo carico [6].

A compenso di tale onere, tuttavia, la legge riconosce al datore stesso un’esenzione della sua responsabilità civile in caso di infortuni sul lavoro, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro. [7].

In merito a questo punto è necessario soffermare la nostra attenzione poichè, se è vero che, il legislatore ha manlevato il datore di lavoro dalla sua responsabilità civile, in caso di infortuni sul lavoro, è alttrettanto vero che, il sistema garantista predisposto a favore del predetto datore di lavoro può venir meno sia in sede penale, che in sede civile:

> SEDE PENALE:

  • si ha perdita dell’esenzione in caso di condanna penale nei confronti del datore di lavoro o di persona addetta alla direzione o sorveglianza del lavoro per reato perseguibile d’ufficio (reati che hanno avuto come come conseguenza la morte o lesioni gravi o gravissime –  almeno 40 giorni diprognosi, così come definito dall’art. 583 del Codice Penale – o violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro o relative all’igiene del lavoro e in caso di malattia professionale);

> SEDE CIVILE:

  • se viene pronunciata la sentenza penale di non doversi procedere per morte dell’imputato o per amnistia, l’INAIL può chiedere la giudice civile un parere di merito, e, se questi rileva che sussistevano gli estremi di reato, scatta la responsabilità civile e, quindi, la perdita di esenzione;

Inoltre, è importante rilevare che l’INAIL ora è legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale contro il datore di lavoro imputato di omicidio colposo o lesioni personali gravi e gravissime, per chiedere il rimborso delle prestazioni erogate all’infortunato, in virtù del diritto di regresso riconosciuto dall’art. 10 del TU 1124 del 1965 nei confronti del datore di lavoro penalmente responsabile [8].

2) LA RESPONSABILITA’ CIVILE OPERAI (R.C.O.):

Fatta questa premessa e dopo aver evidenziato i profili di responsabiità a carico del datore di lavoro, la garanzia assicurativa R.C.O. persegue la specifica finalità di tenere indenne il datore di lavoro, in tutti quei casi in cui viene meno l’esenzione della sua respnsabilità e quindi:

  • dall’azione di rivalsa esperita dall’INAIL [9];
  • dall’autonoma pretesa risarcitoria del dipendente (o dei suoi superstiti), a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall’assicurazione di legge;

Inoltre, la garanzia R.C.O. estende il suo raggio d’azione anche all’azione di rivalsa esperita dall’INPS, ai sensi dell’art. 14 della legge 12/06/1984, n° 222.

È opportuno far notare che, oltre le prestazione erogate dall’INAIL, in caso di infortunio sul lavoro, il legislatore ha previsto anche che l’INPS sia tenuto ad erogare un “assegno ordinario di invalidità”, qualora la capacità lavorativa del proprio assicurato sia ridotta a meno di un terzo, e una “pensione ordinaria di inabilità”, qualora l’assicurato si trovi nell’assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

A fronte di tali prestazioni, tuttavia, l’INPS è legittimato a recuperare dai terzi responsabili e/o dalle loro Compagnie di assicurazione, gli importi dovuti in caso di riconoscimento di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità, allorché l’evento posto a base delle accertate patologie, dipenda da fatto imputabile a responsabilità di terzi.

Pertanto, rimane ferma per l’Istituto, la possibilità di ottenere, da coloro civilmente responsabili, il rimborso dei ratei corrisposti a titolo di pensione di inabilità/assegno ordinario di invalidità, tra la data di presentazione della domanda e quella del decesso dell’assicurato, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 222/1984.

In conclusione, la garanzia R.C.O. è una garanzia di fondamentale importanza per la tutela dell’imprenditore, e di conseguenza dell’impresa, dalle azioni promosse dall’INPS e dall’INAIL, o dal lavoratore dipendente che possono concretamente mettere a repentaglio la stabilità economica aziendale.


[1] Art. 27 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231: “1. Dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. 2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell’ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria”

Il seguente testo normativo impedisce che il creditore dell’ente possa rivalersi nei confronti del patrimonio dei soci e degli associati, anche nel caso in cui questi rispondano solidalmente e illimitatamente.
Tutto questo in deroga alla disciplina comune, secondo la quale solo le società di capitali (e le altre società con un’autonomia patrimoniale perfetta) rispondono con il proprio patrimonio, senza mai coinvolgere direttamente i singoli soci; cosa che invece accade normalmente per le società in nome collettivo o in accomandita semplice o ancora per gli enti privi di personalità giuridica, le fondazioni e le associazioni non riconosciute.
L’art. 27 del D.Lgs. n. 231/2001, tuttavia, pur esonerando nel proprio ambito applicativo  i soci illimitatamente responsabili dall’applicazione della sanzione pecuniaria, non li rende esenti da altre conseguenze patrimoniali derivanti dall’accertamento dei reati, come l’obbligo di risarcire il danno e la confisca del profitto.

[2] I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria [2110 c.c.].

[3] [4] Le tipologie di attività rischiose sono suddivise in due grandi gruppi:

  • le attività svolte attraverso l’utilizzo di macchine, apparecchi e impianti a pressione, elettrici e termici oppure svolte in laboratori e ambienti organizzati per lavori e per la produzione di opere e servizi che comportino l’impiego di dette macchine, apparecchi o impianti. L’obbligo sussiste anche se l’uso di macchine, apparecchi o impianti avviene in via transitoria, per dimostrazione, per esperimento o non è attinente all’attività esercitata e permane indipendentemente dalla grandezza e dalla potenza delle macchine stesse. Nell’assicurazione sono comprese le lavorazioni complementari e sussidiarie, anche se svolte in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale;
  •  le attività elencate dall’art. 1 del testo unico che, per loro natura, presentano un elevato grado di pericolosità anche se svolte senza l’ausilio di macchine, apparecchi e impianti per le quali c’è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, etc..;

[5] Il lavoratore, per essere tutelato dall’assicurazione Inail, deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere adibito in modo permanente, avventizio ad una delle lavorazioni che la legge definisce rischiose;
  • prestare opera manuale intesa come contatto, diretto o ambientale, con le fonti di rischio;
  • svolgere la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui;
  • percepire una retribuzione, in qualunque forma, anche in natura;

[6] Art. 27 D.p.r 30 giugno 1965, n. 1124, comma 1: “La spesa dell’assicurazione e’ a esclusivo carico del datore di lavoro”.

[7] Art. 10. Art. 27 D.p.r 30 giugno 1965, n. 1124

[8]Art. 61 D.Lgs.n. 81/2008

[9] Le azioni di recupero delle prestazioni erogate, definite genericamente di “rivalsa”, sono:

  • il regresso (regolato dagli artt. 10 e 11 del T.U. INAIL): per l’attivazione del regresso, deve essere accertata una responsabilità grave del datore di lavoro, o dei suoi incaricati.
    L’azione di regresso si svolge fra le parti del rapporto assicurativo poiché il datore di lavoro è l’assicurante che versa il premio, o il contributo, mentre l’INAIL è l’assicuratore;
  • la surroga (regolata dall’art. 1916 del Codice Civile): mentre l’azione di regresso si svolge all’interno del rapporto assicurativo ed è regolato in modo speciale dal T.U. INAIL, l’azione di surroga presuppone l’esistenza di una responsabilità posta a carico di un terzo estraneo al rapporto assicurativo. Infatti l’azione di surroga trova fondamento nell’art. 1916 Codice Civile e non nel T.U. INAIL.  Nel caso di infortunio (principalmente) causato da un terzo non può essere applicata l’azione di regresso che vede, quale unico possibile destinatario, il datore di lavoro.
Autore articolo
Paolo Pastore

Nell'ambito della mia professione svolgo l'attività di intermediario e consulente assicurativo e colloco i prodotti assicurativi del ramo danni e del ramo vita per primarie Compagnie assicurative, anche in regime di brokeraggio assicurativo. Offro la mia consulenza presso il mio ufficio durante gli orari di lavoro e previo appuntamento (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì: 09.00 - 19.30 / Sabato: 09.00 - 13.00 / Domenica: CHIUSO). Fornisco adeguato servizio di consulenza anche presso i miei clienti

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