Recesso dell’assicurato dai contratti assicurativi poliennali

Recesso dell’assicurato dai contratti assicurativi poliennali

L’art. 1899 c.c. nella sua recente veste normativa (così come modificato dall’art. 21, comma 3, della L. 23 Luglio 2009, n. 99) ha nuovamente concesso alle Compagnie la possibilità di stipulare contratti assicurativi poliennali (diverse dall’RCA), ma solo a determinate condizioni.

EVOLUZIONE NORMATIVA DELL’ART. 1899 C.C.

Per comprendere il travagliato excursus normativo che ha determinato nuovamente la modifica dell’art. 1899 c.c. [1], è necessario tracciare una mappa cronologica individuando i punti salienti che hanno portato all’attuale modifica della normativa inerente il recesso dei contratti assicurativi poliennali. 

1. Contratti assicurativi poliennali stipulati in data antecedente il 03/04/2007

Questa categoria di polizze oggi non esiste più.

Per i rapporti ancora pendenti,  il recesso può essere esercitato annualmente, solo se sono decorsi almeno 3 anni dalla loro stipula e con un preavviso di 60 gg rispetto alla scadenza di ogni annualità.

Altrimenti, possono essere disdettati  per la loro naturale scadenza se vi è tacito rinnovo.

2. Contratti poliennali stipulati tra il 3 APRILE 2007 e il 14 AGOSTO 2009

I contratti pluriennali  emessi dal giorno 3 aprile 2007  e fino al 14 agosto 2009 sono disdettabili annualmente con preavviso di 60 gg.

3. Contratti stipulati dal 15 AGOSTO 2009 in poi

Oggi, l’assicuratore può proporre coperture poliennali, a fronte di una riduzione del premio per il contraente.

Tuttavia, in questo caso, viene meno la possibilità di recedere annualmente dal contratto.

Il recesso sarà possibile soltanto trascorso il quinto anno di copertura.

Dal 15 Agosto 2009, quindi, l’assicuratore potrà proporre un contratto di assicurazione con durata superiore all’anno, anche di 10 anni, ma dovrà concedere uno sconto sulla tariffa.

L’obbligo relativo al pagamento del premio sussisterà per 5 anni e dagli anni successivi sarà possibile recedere con 60 giorni di preavviso.

Se l’Assicuratore non esplicita o non applica lo sconto sulla tariffa, il contraente ha diritto di recesso ad ogni annualità, fermo restando il preavviso dei 60 giorni.

Quest’ultima modifica ha praticamente reintrodotto la poliennalità nei contratti di assicurazione, con l’unica differenza rispetto al passato del limite dei 5 anni stabiliti per l’obbligatorietà del pagamento del premio.

CONCLUSIONI

L’art 21 della legge 99/2009 – che ha disposto la modifica dell’art.1899 c.c. – ha nuovamente permesso alle Compagnie la possibilità di stipulare  polizze poliennali ma solo a determinate condizioni:

a) Contratti la cui durata è inferiore o pari a cinque anni: lo sconto dev’essere esplicitato rispetto alla tariffa praticata in via ordinaria e non possono essere mai disdettati, ma occorre attendere la loro naturale scadenza, fermo restando l’obbligo di 60 gg di preavviso in caso di tacito rinnovo;

b) Contratti di durata superiore a cinque anni, con esplicitazione dello sconto: il recesso può essere esercitato solo se sono trascorsi cinque anni, con preavviso di 6o gg,  con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso può essere esercitata.


 [1] Art. 1899 c.c. – Durata dell’assicurazione: 
 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24:00 dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.
 
L’assicuratore, in alternativa, ad una copertura di durata annuale , può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale.
 
In questo caso, se il contratto supera i 5 anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 gg e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
 
Autore articolo
Paolo Pastore

Nell'ambito della mia professione svolgo l'attività di intermediario e consulente assicurativo e colloco i prodotti assicurativi del ramo danni e del ramo vita per primarie Compagnie assicurative, anche in regime di brokeraggio assicurativo. Offro la mia consulenza presso il mio ufficio durante gli orari di lavoro e previo appuntamento (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì: 09.00 - 19.30 / Sabato: 09.00 - 13.00 / Domenica: CHIUSO). Fornisco adeguato servizio di consulenza anche presso i miei clienti

31 commenti

  1. Buongiorno, vorrei chiedere un chiarimento in merito alla questione. Nel caso di contratto Rami elementari emesso dopo l’entrata in vigore della legge del 2009 e che ha subito una successiva sostituzione nella quale troviamo sia l’indicazione della sostituita che dello sconto applicato per polizza poliennale (durata 6 anni), è possibile disdire il contratto solo a scadenza oppure ad ogni scadenza annuale con preavviso di 60 giorni? Grazie

    • Buongiorno,

      Come precisato nell’articolo, l’art 21 della legge 99/2009 – che ha disposto la modifica dell’art.1899 c.c. – ha nuovamente permesso alle Compagnie la possibilità di stipulare polizze poliennali ma solo a determinate condizioni:

      >>>> Contratti di durata superiore a cinque anni, con esplicitazione dello sconto: il recesso può essere esercitato solo se sono trascorsi cinque anni, con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso può essere esercitata.

      Pertanto, Nel caso di specie e considerando la Vostra casistica, si può esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione almeno sessanta giorni prima (60 gg) dell’annualità nel corso della quale può essere esercitato tale diritto.

      N.B.

      Devono, quindi, trascorrere almeno cinque anni (5ANNI), prima di poter esercitare il diritto di recesso.

      • buongiorno Paolo,
        se possibile vorrei un’informazione. Ho firmato una polizza fabbricato (incendio e scoppio) abbinata ad un mutuo, quindi a favore della banca, con una sua agenzia d’assicurazione.
        La durata della polizza è di 20 anni. Ho facoltà di recesso nei primi 60 giorni dalla stipula?
        il problema è che la Banca si rifiuta di fornirmi “la lettera di Vincolo” e di comunicarmi le condizioni assicurative di cui necessita per fare un preventivo con un’altra assicurazione.
        mi dice che non è possibile, ma sia sul Pies che sull’atto di mutuo, è scritto chiaramente che ho facoltà di stipulare la polizza con qualsiasi altra assicurazione e che le condizioni contrattuali del mutuo non sono subordinate alla stipula dell’assicurazione con la loro assicurazione.
        come mi devo comportare?
        Grazie
        Massimiliano

        • Buonasera Massimiliano,

          La domanda che hai posto alla mia attenzione si collega ad un argomento molto dibattuto negli ultimi anni: la recidività delle banche nell’applicare pratiche commerciali scorrette durante la vendita di polizze abbinate ai mutui.

          Le polizze abbinate ai mutui e finanziamenti vengono definite in gergo assicurativo polizze PPI (“Payment protection insurance”) e hanno lo scopo di proteggere te stesso o le persone care quando, a causa di eventi personali sfavorevoli (morte, invalidità permanente, infortunio, malattia, perdita dell’impiego) non sei più in grado di pagare il mutuo immobiliare (case, terreni, ecc. ecc.), o un finanziamento di credito al consumo, ossia un prestito per beni di consumo che non siano immobili.

          Alcune polizze collegate a mutui e finanziamenti ti permettono anche di proteggere il tuo patrimonio, qualora la tua casa, acquistata mediante la stipula di un mutuo di lungo periodo, venga gravemente danneggiata da un incendio, un fulmine o un altro evento rovinoso.

          La polizza PPI viene di solito stipulata al momento della conclusione del contratto di mutuo o di finanziamento al quale è connessa e, solitamente, prevede un premio unico che si aggiunge al capitale finanziato.

          Le garanzie solitamente prestate sono:

          > vita (copertura in caso di decesso e invalidità permanente dell’assicurato);
          > infortuni e malattia;
          > perdita d’impiego;
          > scoppio e incendio;
          > vita e danni (sono le polizze multirischi, che prevedono due o più coperture costruite come “pacchetti”).

          È importante sapere che, se in occasione del mutuo ti viene richiesto di stipulare un’assicurazione, non sei obbligato a farlo con la banca, ma puoi sceglierla fra tutte quelle presenti sul mercato. Se risponde alle caratteristiche che la banca aveva previsto, deve essere obbligatoriamente accettata senza alcuna possibilità di cambiare le condizioni del mutuo immobiliare o del prestito a consumo.

          Se estingui in anticipo il mutuo o il finanziamento (in tutto o in parte) oppure se lo trasferisci presso un’altra banca, hai diritto ad ottenere il rimborso della parte del premio pagato, ma non goduto (ossia di quella parte di premio che hai pagato in anticipo, ma che ancora non è servito a coprire il rischio) o, in alternativa, puoi mantenere la polizza in vita fino alla scadenza.

          La durata delle coperture assicurative corrisponde generalmente alla durata del finanziamento a cui sono connesse. I costi variano a seconda dell’offerta di mercato.

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          L’Antitrust di recente ha erogato sanzioni pari a 6,55 milioni di euro per Unicredit, 5,65 milioni di euro per Bnl, 4,8 milioni di euro per Intesa Sanpaolo e 3,75 milioni di euro per Ubi Banca.

          Sanzioni pesanti inflitte in virtù della recidività delle banche che già in passato erano state destinatarie di provvedimenti per violazione del Codice del consumo. In particolare, in questo caso, le pratiche scorrette sanzionate sono state poste in essere dagli istituti di credito dal 2015-2017 e, secondo quando accertato dall’Antitrust, sono ancora in corso.

          Per approfondire Ti consiglio la lettura di questo articolo: PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE SULLA VENDITA DI POLIZZE ASSICURATIVE ABBINATE AI MUTUI
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          Fatta questa doverosa premessa e venendo alla tua domanda non posso far altro che rispondere in maniera assolutamente affermativa.

          Hai piena facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.

          Ricorda che nel caso in cui la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, puoi presentare in sostituzione una polizza autonomamente reperita (sul mercato) e stipulata, avente i contenuti minimi richiesti dall’istituto erogatore del finanziamento.

          Rinfresca la polverosa memoria al direttore di banca e ai suoi dipendenti, che il diritto di recesso è regolato dall’art. 28 del c.d. “Decreto Crescitalia” Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

          Tale previsione normativa dispone ESPRESSAMENTE, al comma 1, che:

          […] le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l’offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all’erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall’istituto di credito e dall’intermediario finanziario”.

          Al comma 2-bis della predetta disposizione normativi viene specificato che:

          “Nel caso in cui il cliente sottoscriva all’atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall’istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessaentro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata,avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alladocumentazione contrattuale”.

          Di seguito lascio il link per permettere la lettura dell’articolo nella sua interezza: Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo.
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          IN CONCLUSIONE:

          Sulla materia relativa alle polizze connesse ai mutui è sempre molto alta l’attenzione rivolta dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), e dalla Banca d’Italia e IVASS (Istituto di vigilanza delle Assicurazioni private).

          I problemi e le criticità che emergono sono essenzialmente riassumibili in due punti:

          1) La commercializzazione delle polizze abbinate avviene in un contesto in cui il cliente risulta particolarmente vulnerabile. Nel caso della commercializzazione delle polizze abbinate occorre considerare che il consumatore, nelle trattative relative alla conclusione di un contratto di mutuo, è parte di un rapporto contrattuale sbilanciato in cui non ha né la certezza della concessione del mutuo né la sicurezza della tempestività, atteso che tale concessione è rimessa ad una delibera pressoché unilaterale della banca.

          2) Oltre l’aggravante della recidività, un aspetto molto preoccupante rilevato dall’Antitrust sono i comportamenti attuati da parte dei singoli dipendenti degli istituti di credito, dichiarati come aggressivi, in quanto volti a vincolare l’erogazione del mutuo alla sottoscrizione di un prodotto assicurativo. Secondo l’Antitrust le pratiche commerciali messe in atto da alcuni istituti bancari in merito alla vendita di polizze abbinate ai mutui sono troppo aggressive e totalmente sbilanciate. Si assiste, in buona sostanza, ad una totale disattenzione nei confronti del cliente, vittima di pressioni inimmaginabili perpetrate dall’istituto bancario a danno degli ingnari consumatori, in vista di un lauto profitto provvigionale.

          Dato che i direttori di filiali e i loro dipendenti sono soggetti a curiose e improvvise forme di amnesia normativa occorre puntualmente rinfrescare la loro memoria, con i numerosi interventi legislativi volti a ristabilire un equo bilanciamento contrattuale delle parti (banca da una parte e consumatore dall’altra).

          Ti consiglio di rivolgerti ad uno studio legale specializzato in materia di contenzioso bancario o un’associazione di consumatori (ADOC, ADUSBEF, ADICONSUM, ALTROCONSUMO, etc), sempre molto attente alla tutela delle parti contrattuali più deboli.

          In merito alla gestione della polizza abbinata al finanziamenti è possibile rivolgersi all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario), organo preposto alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con le banche (www.arbitrobancariofinanziario.it).

          Mi auguro di essere stato di aiuto e aver offerto un risposta esauriente al Tuo quesito.

      • Ma se il contratto scade dopo 5 anni che senso ha fare disdetta al compimento della sua estinzione?

        • Buongiorno Monica.

          Dipende dalla condizioni contrattuali sottoscritte con i rispettivi Istituti assicurativi.

          Per i contratti di durata uguale o inferiore ai 5 anni, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la sua naturale scadenza.

          Nei contratti poliennali di durata superiore ai 5 anni, il Contraente può esercitare la facoltà di recesso dal contratto solo dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, ai sensi dell’articolo 1899, I comma codice civile.

          In tal caso trattandosi di contratto superiore ai 5 anni la disdetta andrà comunicata prima della scadenza dell’assicurazione e nel rispetto dei termini previsti.

          Il recesso e la disdetta sono due istituti giuridici differenti e come tali con distinte finalità.

          Come anticipato è necessario leggere con molta attenzione le norme che regolano il contratto in generale, con l’ausilio dell’agente assicurativo o di un avvocato di fiducia.

          Cordiali saluti

        • Buongiorno Monica,

          In merito alla tua domanda oserei dire che la prudenza non è mai troppa, ma è chiaro che dipende sempre dalle condizioni contrattuali contenute nel contratto sottoscritto. Per tali ragioni è sempre buona norma accertarsi delle condizioni contrattuali prima di apporre la firma.

          Cordiali saluti

      • Il che vuol dire che dovrà pagare anche la sesta annualità?

        • Buongiorno Sandro,

          per i contratti stipulati successivamente al 15 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge 99/2009, se il contratto supera i cinque anni, trascorso il quinquennio, hai facoltà di recedere dal contratto alla ricorrenza annuale dando un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale eserciti tale facoltà (cfr. art. 1899 c.c.).

          Partendo da questo presupposto non bisogna attendere la scadenza del quinquennio per recedere dal contratto poliennale – per intederci, il recesso non va esercitato a partire dal sesto anno>>>>> E’ chiaro che, per svincolarsi dal contratto poliennale dev’essere stato corrisposto il premio riferito al quinto anno, in quanto, l’impegno assunto con l’assicuratore prevede il vincolo contrattuale poliennale (5 anni).

          Cordiali saluti

  2. Buonasera, per una polizza vita facoltativa stipulata con la banca, fatta durante la richiesta di un finanziamento o un mutuo, dove non c’è nessuna voce di sconto applicato, è possibile disdire dopo i termini di diritto di recesso?

    • Buonasera Mirko,

      In primo luogo, bisogna comprendere che tipologia di prodotto assicurativo “facoltativo” ti ha prospettato la banca o una società finanziaria, a fronte dell’erogazione del mutuo o finanziamento.

      Partiamo subito dicendo che, ad oggi, è prevista l’obbligatorietà di stipulare solo la polizza contro incendio e scoppio, a protezione diretta dell’immobile posto a garanzia del mutuo.

      L’obiettivo perseguito dalla polizza incendio e scoppio, pertanto, è quello di tutelare l’assicurato da eventi legati all’abitazione, andando a coprire le spese di riscostruzione dell’immobile danneggiato.

      In genere, l’assicurazione incendio e scoppio viene emessa dall’istituto bancario che concede il finanziamento, tramite una compagnia assicurativa convenzionata, ma è sempre possibile rivolgersi ad un’altra compagnia in presenza di condizioni migliori (!!!!).

      Detto ciò, al di là di questo obbligo posto a carico del consumatore, può accadere che l’ente bancario chieda al cliente di fornire una garanzia aggiuntiva.

      Nella prassi esiste una particolare categoria di polizze assicurative connesse ai mutui ed ai finanziamenti c.d. PPI – Payment Protection Insurance.

      Possiamo far rientrare in questa macro-categoria le seguenti copeture assicurative:

      > Polizza caso morte (c.d. Temporanee Caso Morte);

      > Polizza per il caso di malattia o infortunio;

      > Polizza per la perdita di impiego;

      Queste tipologie di polizze, hanno lo scopo di fornire al consumatore (contraente/assicurato), una copertura assicurativa, per l’eventualità che non sia in grado di restituire il mutuo/finanziamento.

      Per intenderci, qualora l’assicurato sia colpito da eventi personali sfavorevoli (morte, invalidità permanente, infortunio, malattia, perdita di impiego), che limitano la sua capacità di rimborsare il finanziamento, la Compagnia interviene e, grazie alla sottoscrizione di queste polizze, quest’ultima provvede ad estinguere, interamente o almento in parte, il debito che l’assicurato ha contratto con la banca o con la società finanziaria, evitando al beneficiario (es. coniuge del mutuatario) spiacevoli conseguenze dal punto di vista patrimoniale.

      Generalmente i contratti assicurativi più diffusi connessi con i mutui ed i finanziamenti sono le assicurazioni Temporanee Caso Morte (c.d. TCM).

      La finalità delle temporanee caso morte è quella di garantire al beneficiario di polizza, che può essere l’istituto bancario (vincolatario) o un familiare del contraente/assicurato, un capitale necessario per estiguere le rate di mutuo, secondo il piano di ammortamento sottoscritto dal titolare prima del suo decesso.

      Non trattandosi di una polizza sottoscritta per finalità di risparmio, ma assicurando il puro rischio di morte, se al termine del contratto non si è verificato il decesso dell’assicurato, i premi corrisposti resteranno acquisiti dalla Compagnia.

      Le TCM sono sottoposte agli stessi obblighi normativi a cui sono sottoposti altre forme contrattuali:

      > REVOCA DELLA PROPOSTA: il contraente può revocare la porposta di assicurazione prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 176 del d.lgs 209/2005

      > DIRITTO DI RECESSO: il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 gg dalla data di conclusione dello stesso.

      Entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al contraente, il premio da questi eventualemente corrisposto al netto della parte realtiva al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

      Tuttavia, essendo un contratto riconducibile nell’ambito della sfera di pertinenza delle polizze vita, NON E’ SOTTOPOSTO alle regole sulla poliennalità delle polizze assicurative , previste, invece, per le polizze facenti parte del ramo danni (si veda al riguardo co. 3, art. 1899 codice civile).

      Difatti, la modalità prescelta per il versamento del premio assicurativo nelle polizze temporanee caso morte può comportare diverse conseguenze:

      1) PREMIO ANNUO (anche frazionato semestralmente, trimestralmente, mensilmente): il contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi, con conseguente scioglimento del contratto stesso (N.B. in questo caso, i premi versati verrranno incamerati dalla Compagnia).

      Si verifica sostanzialmente la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi .

      2) PREMIO UNICO ANTICIPATO: Un discorso a parte merita il perfezionamento della TCM con versamento del premio in un’unica soluzione.

      Le polizze vita, infatti, vengono solitamente perfezionate per una durata pari a quella del mutuo e, la modalità di versamento del premio prescelta può essere annuale, o il più delle volte, il premio viene corrisposto in un’unica soluzione.

      In questo caso, l’IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni), ha stabilito l’obbligatorietà a carico delle imprese ass.ve di restituire la parte del premio non goduto, nel caso di in cui il mutuo o finanziamento venga estinto o si effettui la portabilità presso un altro istituto di credito (art. 49, Regolamento n. 35/2010 ISVAP).

      Tali disposizione normative sono state introdotte, in particolare, per fornire maggiore chiarezza, anche in merito al problema relativo alla portabilità del mutuo o del finanziamento.

      In alcuni casi, infatti, la nuova banca non riconosceva la vecchia polizza e ne richiedeva un’altra stipulata con una Compagnia convenzionata.

      In questa casisitica (ostacoli alla portabilità), se il contraente sceglie la portabilità del mutuo o del finanziamento e, non vuole stipulare un’altra polizza ass.va con un’altra Compagnia, può portare a scadenza il contratto già stipulato, di conseguenza l’impresa assicurativa (del contratto in essere) deve semplicemente cambiare il beneficiario (la nuova banca) su richiesta del contrente.

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      Mi sono soffermato sulla polizza incendio (obbligatoria) e, in particolare, sulla polizza vita connessa ai mutui e finanziamenti, dato che si tratta delle forme più diffuse e più richieste dalle banche e società finanziarie.

      Queste polizze, oltre a rappresentare una valida garanzia, costituiscono per le banche e le società finanziarie un’importante fonte di business, poichè su tali contratti assicurativi, le banche guadagnano in genere delle provvigioni molto elevate, di cui molto spesso il mutuatario non è a conoscenza.

      Sul punto, infatti, è intervenuta in più riprese, l’Istituto della vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), per arginare le pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle banche.

      Di seguito elencherò gli interventi più salienti:

      1) E’ considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata con la medesima banca, istituto o intermediario (Art. 36-bis del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici);

      2) il consumatore è libero di accettare o di rifiutare, rivolgendosi anche ad una banca diversa;

      3) Nel caso in cui la banca o un altro intermediario finanziario, richiedano la garanzia facoltativa da abbinare al mutuo, quest’ultime:

      > hanno l’obbligo di sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche e agli intermediari finanziaria, riconoscendo al cliente la possibilità di ricercare sul mercato una polizza vita più conveniente che l’ente deve accettare senza variare le condizioni per l’erogazione del mutuo o del credito al consumo (Regolamento ISVAP n. 40 del 03/05/2012);

      > hanno il divieto di assumere contemporaneamente la qualifica di beneficiario e vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del contratto: in questo caso, se le banche dovessero essere intermediarie delle polizze, il mutuatario o i suo eredi dovranno essere i beneficiari, altrimenti il mutuatario sarà libero di scegliere la Compagnia ass.va e la banca non potrà opporsi.

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      IN CONCLUSIONE:

      Ho cercato di delineare un quadro generale della materia relativa alle polizze conesse ai mutui e ai finanziamenti.

      Si tratta di un argomento complesso e non di immediata comprensione.

      Come anticipato in partenza, è necessario comprendere, in primis, che tipologia di polizza la banca o la società finanziaria Le ha offerto in sottoscrizione, a fronte dell’erogazione del mutuo/finanziamento.

      Bisogna comprendere se trattasi di una polizza vita (c.d. TCM a capitale decrescente), oppure, un’altra tipologia contrattuale nei confronti dei quali potrebbe trovare applicazione la regola sulla durata poliennale prevista dall’art. 1899 del codice civile (es. polizza infortuni o malattia e perdita di impiego).

      Per dipanare ogni dubbio, e prima di apporre la firma su qualsiasi proposta contrattuale, si ricordi che le banche o l’intermediario finanziario che condizionino l’erogazione del mutuo o del credito alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita hanno precisi obblighi da rispettare, stabiliti dalla legge, a tutela dei consumatori.

      Al riguardo, le banche e gli intermediari preposti alla sottoscrizioni di polizze connesse al mutuo sono tenute a mettere il consumatore, nelle condizioni di conoscere attentamente le caratteristiche contrattuali del prodotto che, quest’ultimo, andrà a sottoscrivere (es. FASCICOLO INFORMATIVO, NOTA INFORMATIVA E CONDIZIONI CONTRATTUALI).

      Un altro fattore molto importante da considerare, ultimo non per oridne di importanza, è l’adeguatezza del contratto alle reali esigenze del consumatore.

      Concludendo, le banche e società finanziarie sono obbligate, per legge, a fornire al consumatore ogni informazione necessaria per garantire una scelta libera e consapevole, in merito alla prospettazione di una copertura facoltativa connessa all’erogazione del mutuo/finanziamento.

      Ad ogni modo, è sempre buona norma leggere attentamente il Fascicolo informativo che l’intermediario è tenuto a consegnarti, prima della sottoscrizione della proposta, e che le imprese devono pubblicare nel loro sito internet per tutta la durata dei contratti.

      Si ricordi, inoltre, che è un suo diritto chiedere all’intermediario qualsiasi chiarimento e che questi è tenuto a fornire risposte chiare ed esaurienti, anche in forma scritta.

      Per la comprensione di argomenti di carattere assicurativo/normativo Le consiglia di rivolgersi ad un consulente ass.vo o avvocato di fiducia.

  3. Buongiorno, ho appena sottoscritto una polizza per 20 anni per una surroga+liquidità che copre morte/invalidita permanente/inabilità temporanea, dove non c’è nessuna voce di sconto applicato. è possibile disdire entro 60 giorni dalla stipula in questo caso?

    • Buonasera Valeria,

      Per poter rispondere correttamente alla domanda formulata sarebbe necessario analizzare attentamente le condizioni contrattuali che disciplinano l’erogazione delle prestazioni assicurative previste dalla polizza offerta dall’istituto bancario, in abbinamento alla procedura di surroga del mutuo.

      Prescindendo da questo aspetto, a seguito di numerose segnalazioni pervenute all’IVASS (Istituto di vigilanza delle assicurazioni privati), da parte dei consumatori, in merito al problema da Lei esposto (spesso non viene riportato in polizza la misura dello sconto, nè evidenziata la circostanza che, beneficiando dello sconto, il contraente non il diritto di recesso per i primi 5 anni ), è opportuno menzionare un’importante circolare emanata dall’IVASS del 05/11/2013 che ha stabilto il seguente principio:

      “Nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza sanciti, nelle relazioni con i contraenti e gli assicurati, dall’art. 183 del Codice delle Assicurazioni, d’ora in poi, le imprese di assicurazione dovranno indicare nella polizza, in modo chiaro, la misura dello sconto applicato, con l’avvertenza per il consumatore che, avendo beneficiato dello sconto, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni”.

      IN CONCLUSIONE: Sulla scorta di quanto enunciato, è fatto preciso obbligo per le Compagnie assicurative di indicare con chiarezza e trasparenza, la percentuale di sconto applicato a fronte dell’impegno del contraente, di vincolarsi alla Compagnia per i prossimi 5 anni.

      Per ragioni di maggior chiarezza si rammenta che:

      a) per i contratti la cui durata è inferiore o pari a cinque anni: lo sconto deve essere esplicitato rispetto alla tariffa praticata in via ordinaria e non possono essere mai disdettati, ma occorre attendere la loro naturale scadenza, fermo restando l’obbligo di giorni 60 di preavviso in caso di tacito rinnovo;

      b) per i contratti di durata superiore a cinque anni, con esplicitazione dello sconto: il recesso può essere esercitato solo se sono trascorsi cinque anni, con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso può essere esercitata.

      Qualora tale obbligo a carico della Compagnia ass.va emittente non fosse rispettato (esplicitazione dello sconto), si consiglia di inviare un reclamo all’ufficio reclami dell’impresa, che dovrà risponderLe entro 45 gg.

      Se non dovesse ricevere risposta entro tale termine, oppure non dovesse risultare soddisfacente la risposta della Compangia, è possibile rivolgersi all’IVASS.

      Cordiali saluti

  4. Buonasera, se ho sottoscritto un contratto poliennale il 28/01/2013 con durata 10 anni quindi con scadenza 2023 e poi sostituito nel 8/2016 riportante la stessa scadenza decennale del contratto sostituito e cioè del 28/01/2023 quando può essere disdetto il contratto ?
    In attesa di un suo riscontro saluto cordialmente

    • Buonasera Alessandro,

      La sostituzione del contratto non ha determinato la variazione della scadenza della polizza prevista per il 28/01/2023.

      Di conseguenza, rimangono invariati i criteri normativi previsti dal codice civile (Art. 1899 Codice Civile).

      Per quanto riguarda il caso di specie, pertanto, per i contratti di durata superiore a cinque anni, con esplicitazione dello sconto:

      il recesso può essere esercitato solo se sono trascorsi cinque anni, con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso può essere esercitata.

      Cordiali saluti

  5. Buonasera, ho stipulato un’assicurazione infortuni in data 25.07.2017, 10 anni di durata.
    In quale data potrò interrompere i pagamenti sfruttando il termine di 5 anni?
    Vedo due possibilità ma non so quale è applicabile:
    – interrompere i pagamenti in data 25.07.2022 con ultimo pagamento effettuato in data 25.07.2021 (5 annualità pagate);
    – interrompere i pagamenti in data 25.07.2023 con ultimo pagamento effettuato in data 25.07.2022 (6 annualità pagate).
    Questo perché non mi è chiaro se il preavviso deve essere inviato trascorsi i 5 anni oppure può essere inviato entro 60 giorni dallo scadere del quinto anno.

    • Buonasera Massimo,

      Effettivamente la normativa di riferimento (art. 1899, codice civile), non è il massimo della chiarezza espositiva. Non posso che darLe ragione.

      Al fine di evitare inutili freintendimenti e errate interpretazioni, Le rimando ad un chiarimento effettuato dall’IVASS, Istituto di vigilanza delle assicurazioni private (allora ISVAP), che sciolse i nodi e gli indugi interpretativi in merito, al primo comma dell’art. 1899 codice civile.

      http://www.magap.eu/files/documenti//regolamenti-isvap//15.06.2010ISVAPCHIARIMENTIAPPLICATIVIINTEMADIPOLIZZEPOLIENNALI.pdf

      In tale sede, l’ISVAP (ora IVASS), stabilì che:

      L’art. 1899 c.c. prevede che l’assicurato di un contratto di durata poliennale che supera i cinque anni, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 gg e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

      Sulla base di tale previsione, si ritiene che il contraente possa esercitare il recesso a partire dal quinto anno, posto che la norma individua espressamente il periodo di durata del contratto che giustifica l’esercizio del recesso, disponendo che “…se il contratto supera i cinque anni..”, il contraente può recedere con un termine di preavviso di 60 giorni e sempre che sia “…trascorso il quinquennio..”.

      Il riferimento al decorso del quinquennio comporta, infatti, che il recesso potrà essere esercitato solo se il contratto è stato in vita per almeno cinque anni.

      Pertanto, sulla scorta di quanto stabilito, è necessario che il contratto poliennale rimanga in vita per almento 5 ANNI, garantendo, pertanto, la possibilità del contraente di svincolarsi dalla durata poliennale della polizze esercitando il diritto di recesso con un preavviso di 60 gg, a partire dal 5 anno, e non dal sesto come erronaeamente si credeva. .

      Nel caso di specie, Le consiglio di esercitare il diritto di recesso, subito dopo aver corrisposto il premio relativo al quinto anno, in modo tale da rispettare ampiamente i termini previsti dalla legge (60 gg per intenderci).

      Cordiali saluti

  6. Salve, vorrei abusare della sua gentilezza, ho un contratto assicurazione infortuni poliennale, con scadenza 10/2022.

    Il contratto è intestato alla mia P.IVA (alla voce Cod.Fiscale c’è la P.Iva).
    Tale P.Iva verrà cessata il prossimo mese, Gennaio 2020.

    Secondo lei, posso inviare disdetta anticipata per via della cessazione della p.iva?

    Grazie

    • Buonasera Marco,

      Ho avuto modo di leggere il quesito che mi ha sottoposto.

      Prima di giungere alla soluzione al caso pratico, è opportuno premettere che, il contratto assicurativo gravita attorno alla nozione di rischio.

      Il rischio, infatti, costituisce l’elemento centrale del rapporto di assicurazione, come confermato dall’art. 1895 codice civile che fa discendere un’insanabile nullità della polizza dall’inesistenza generica del rischio al momento della stipulazione (“il contratto è nullo, se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto”).

      Fatta questa premessa, veniamo adesso, alla soluzione del caso pratico richiamando, in tal contesto, il contenuto dell’art. 1896 del codice civile.

      Il riferimento normativo in questione, infatti, stabilisce quanto segue:

      “CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L’ASSICURAZIONE”

      “il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese”.

      CONCLUSIONE:

      Stando a quanto stabilito dalle legge (art. 1896 c.c.), anche a fronte della poliennalità del contratto assicurativo, la Compagnia con la quale ha stipulato la polizza infortuni non potrà mantenere in vigore quest’ultima, per la mancanza dell’oggetto essenziale del contratto di assicurazione (ovvero il rischio).

      Quindi, a Gennaio 2020, sarà necessario trasmettere al proprio assicuratore, la DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITA’ AI FINI IVA, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che determinerà conseguentemente, lo scioglimento anticipato del contratto assicurativo in essere.

      Ad ogni modo, se è vero che la cessazione del rischio durante l’assicurazione determina lo scioglimento del contratto assicurativo (il contratto si scioglie e con effetto ex nunc, restando esclusa la possibilità che le parti mantengano in vita un’assicurazione senza rischio), è altrettanto vero che, l’assicuratore conserva il diritto al pagamento dei premi, finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non ne venga altrimenti a sua conoscenza.

      Pertanto, in forza del“principio di indivisibilità del premio assicurativo”, i premi relativi al periodo di assicurazione, in corso al momento della comunicazione o della conoscenza della cessazione del rischio continuano ad essere dovuti per intero.

      Cosa stabilisce il richiamato“principio di indivisibilità del premio assicurativo”?

      L’assicuratore conserva il diritto a ritenere i premi già incassati, nonché a percepire (se non ancora pagato perché, magari semestralizzato, trimestralizzato o reteizzato), quello relativo al periodo in corso non al momento della cessazione del rischio, ma bensì a quello in cui, questa gli è comunicata dall’assicurato e ne è, comunque, venuto a conoscenza, obbligando in tal modo l’assicurato a rendersi parte diligente per evitare l’inutile pagamento di ulteriori premi.

      Concludendo, pur riconoscendo pieno valore e applicabilità, al caso pratico, della normativa summenzionata, Le suggerisco comunque di prospettare anticipatamente, al proprio assicuratore, la volontà di cessare la propria attività.

  7. Buongiorno e grazie per le preziose informazioni che fornite.
    Ho sottoscritto due contratti quinquennali in data 1/8/2015. Posso recedere dal contratto ad agosto di quest’anno (quindi trascorsi i 5 anni) comunicandolo 60 giorni prima o devo aspettare anche che trascorra tutto il 2020 ? Non mi è chiaro quest’aspetto della legge .Grazie

    • Buonasera Luca,

      Mi fa piacere che le informazioni diffuse sul mio sito abbiano fornito chiarimenti, in merito a tematiche poco conosciute dal consumatore finale.

      Fatta questa premessa andiamo a trattare il caso pratico:

      Come già anticipato, l’IVASS (Istituto di vigilanza delle imprese di assicurazione) ha fornito dei chiarimenti applicativi in tema di di polizze poliennali:

      Nello specifico, l’art. 1899 c.c. prevede che l’assicurato di un contratto di durata poliennale che supera i cinque anni, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 gg e, con effetto dalla fine dell’annualità,nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

      Sulla base di tale previsione, si ritiene che il contraente possa esercitare il recesso a partire dal quinto anno, posto che la norma individua espressamente il periodo di durata del contratto che giustifica l’esercizio del recesso, disponendo che: “...se il contratto supera i cinque anni..”, il contraente può recedere con un termine di preavviso di 60 giorni e sempre che sia “…trascorso il quinquennio..”.

      Inoltre, considerato che la produzione degli effetti del contratto è subordinata al pagamento del premio e, che tale pagamento avviene anticipatamente, se il contratto ha una durata pari o superiore a cinque anni è sufficiente che siano state pagate cinque annualità di premio affinché il Contratto, avendo prodotto i suoi effetti per un quinquennio, possa essere disdettato.

      Il recesso, come previsto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 1889 c.c., produrrà i suoi effetti “…dalla fine dell’annualità nel corso della quale tale facoltà di recesso è stata esercitata.”

      Al contrario, ammettere l’esercizio del recesso a partire dal sesto anno non si ritiene rispondente alle finalità della norma in quanto trasformerebbe la condizione di esercizio della facoltà di recesso introdotta dal legislatore (il decorso del quinquennio), in un dies a quo per l’esercizio del recesso medesimo, con l’inevitabile conseguenza di vincolare il contraente per un periodo superiore (sei anni) , rispetto a quello di cinque anni ritenuto congruo dal legislatore.

      RICAPITOLANDO:

      Per i contratti la cui durata è inferiore o pari a cinque anni: lo sconto deve essere esplicitato rispetto alla tariffa praticata in via ordinaria e non possono essere mai disdettati, ma occorre attendere la loro naturale scadenza (in questo caso 01/08/2020), fermo restando l’obbligo di giorni 60 di preavviso in caso di tacito rinnovo.

      CONCLUSIONE:

      Nel caso specifico, partendo dal presupposto che, i contratti sono stati stipulati entrambi in data 01/08/2015 e, che entrambi scadranno il 01/08/2020 (durata quinquennale), NON DEVI ATTENDERE LA SCADENZA DEL QUINQUENNIO PER RECEDERE DAL CONTRATTO POLIENNALE!!!!!!!!!!!! per intederci, il recesso non va esercitato a partire dal sesto anno>>>>> E’ chiaro che, per svincolarsi dal contratto poliennale dev’essere stato corrisposto il premio riferito al quinto anno, in quanto, l’impegno assunto con l’assicuratore prevede il vincolo contrattuale poliennale (5 ANNI).

      Pertanto, Ti suggerisco di manifestare tempestivamente la volontà di recedere dal contratto poliennale e richiedere, contestualmente, la disdetta del contratto stesso, qualora fosse attiva la clausola di tacito rinnovo.

      Chiaramente Ti consiglio di confrontarti con il tuo assicuratore, circa le modalità di recesso e disdetta da rispettare, così come previsto dalle condizioni generali di assicurazione sottoscritte.

      Allo stesso modo, non conoscendo le esigenze garantite dalle polizze che hai sottoscritto, valuta attentamente la necessità di svincolarti o apportare modifiche alle condizioni contrattuali di polizza (Es. rimodulare la durata poliennale, con durata annuale).

      P.S.

      Come ribadito, in più sedi, invito caldamente l’utenza che si avvicenda sul mio sito di confrontarsi direttamente con il proprio assicuratore, in merito alle condizioni contrattuali con esso sottoscritte.

      Le informazioni contenute in questa pagina web, infatti, perseguono finalità di divulgazione puramente informativa, e non mirano a sostituire il rapporto cliente/assicuratore.

  8. Cordialità e professionalità. Ti ringrazio veramente tanto e complimenti. A presto 💘

  9. Ho stipulato un contratto con generali adesso casa poliennale dalla durata di 5 anni con sconto del 5%. Il recesso lo posso fare se pago il recupero dello sconto e se vendo casa?

    • Buonasera Nunzio,

      In questo caso trattandosi di un contratto poliennale con applicazione dello sconto del 5% (…) potrà svincolarsi esercitando il diritto di recesso nei modi e nelle condizioni regolate dall’art 1899, I comma cod.civ., alla naturale scadenza della polizza sottoscritta.

      In caso di vendita dell’immobile previa produzione della documentazione giustificativa è possibile richiedere la conclusione del contratto per cessazione del rischio (art. 1896 – CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L’ASSICURAZIONE:”il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finchè la cessazione del rischio non gli sia comunicato o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero (…)).

      In questi casi, suggerisco a tutti gli utenti di verificare attentamente le condizioni contrattuali sottoscritte, in materia di recesso dei contratti poliennali, rivolgendosi al proprio agente assicurativo o con l’ausilio di un legale di fiducia.

      Cordiali saluti

  10. Buongiorno. Mi chiedo se imporre il minimo di 5 anni prima di poter effettuare il recesso non sia una clausola vessatoria

    • Buonasera Carmen,

      La domanda formulata apre diverse chiavi di interpretazione in merito alla vessatorietà o meno della poliennalità delle contratti assicuratvi.

      Personalmente sono contrario alle polizze poliennali e non le propongo in sottoscrizione ai miei clienti se non su espressa richiesta.

      La stipula di un contratto poliennale (a fronte della concessione di uno sconto in polizza), infatti, vincola il contraente al versamento del premio per diversi anni con possibilità di rescindere dalla condizioni sottoscitte, se non in congruità delle regole stabilite dall’art. 1899 codice civile. Tale situazione, pertanto, impone il contraente al versamento del premio anche a fronte di mutate esigenze personali che impediscono il concerto assolvimento dell’obbbligo assunto con la Compagnia assicurativa.
      ____________________

      Detto ciò, la sottoscrizione di un contratto con durata poliennale non rappresenta una violazione delle norme poste a tutale del consumatore poichè trattasi di condizioni regolate espressamente dal codice civile all’art. 1899, I comma. Tuttavia, è necessario porre l’attenzione sulle modalità con cui viene offerta in sottoscrizione questa particolare tipologa di contratti.

      Per intenderci, l’accettazione di un contratto poliennale deve avvenire con il rispetto di alcune semplici ma importanti regole:

      1) lo sconto praticato sulla polizza dev’essere chiaro ed graficamente identificabile nel corpo del testo di contratto assicurativo e non “camuffato”;

      2) il diritto di recesso del contratto poliennale deve risultare dall’informativa pre-contrattuale con espresso richiamo all’art. 1899 c.c..

      Nel caso in cui non dovesse sussistere il rispetto delle regole summenzionate, più che applicazione di una clausola vessatoria si paleserebbe per il contraente la possibilità di invocare il risarcimento dei danni patiti, tanto in caso di mancato rionoscimento dello sconto, quanto nell’ipotesi di violazione delle regole di trasparenza precontrattuale e contrattuale.

      Nulla escluderebbe, oltre il risarcimento dei danni patiti, ipotizzare anche l’annullamento del contratto per vizio del consenso, laddove si dimostri che la garanzia sia stata acquistata nella convinzione di aver fruito di uno sconto in realtà non praticato.

      Cordiali saluti

    • Buongiorno Carmen,

      Purtroppo non è una clausola vessatorie dato che la poliennalità è una possibilità normativizzata all’interno del codice civile.

      Trattasi per sempre di una possibilità e non di una velata imposizione (di alcune Compagnie ass.ve), pertanto, è sempre buona norma stabilire con da subito la durata del contratto e i termini per l’esercizio della disdetta.

      Cordiali saluti

  11. buongiorno, ho sottoscritto una polizza poliennale con Generali “Immagine Benessere” da una ragazza (a casa mia) a cui è stato dato il mio nominativo (la quale poi mi ha chiesto altri 10 nomi di amici da contattare). Ho chiesto se era possibile avere il contratto (visionato velocemente sul suo Ipad)prima di firmarlo ma lei disse che me lo avrebbe mandato poi l’Agenzia e che se lo sottoscrivevo subito la sera stessa avrei avuto delle agevolazioni sulla scontistica.Inoltre ho effettuato un bonifico di 900 euro come anticipo dei primi tre mesi e fatto addebito diretto per gli importi mensili successivi.
    il giorno successivo, sabato, ci ho ripensato e bloccato il bonifico che non era ancora effettivo essendo stato fatto on line la sera tardi.A questo punto mi chiedo se l’assicurazione può rivalersi in qualche modo per il mio ripensamento.Sul contratto che mi è stato poi inviato c’è questo passaggio:La validità dell’assicurazione
    Dalle ore 24 del 17/12/2021 fino alle ore 24 del 17/12/2031 con tacito rinnovo annuale. La polizza si rinnoverà di
    anno in anno salvo disdetta.
    Prossimo pagamento:17/03/2022
    La garanzia opera dalle ore 24 del 17/12/2021 se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti sarà operante
    dalle ore 24 del giorno dell’effettivo pagamento. L’avvenuto pagamento è attestato dalla relativa ricevuta.
    Devo fare qualche comunicazione in merito al “ripensamento”?
    In attesa di un riscontro invio i migliori auguri di buone feste.
    Brian

    • Buongiorno Brian.
      In primis ti consiglio per il futuro di definire attentamente la durata della copertura assicurativa e non sottoscrivere polizze poliennali se non prima espressamnte pattuite fra le parti.
      Come già ampiamente evidenziato in più sedi la durata poliennale offre una scontistica sul premio da versare (in alcuni casi molto esigua) che potrebbe allettare il contraente nell’immediatezza, ma potrebbe vincolarlo nel tempo. Prestare attenzione!!!!!!!
      Personalmente consiglio di stipulare polizze annuali che permettono di svincolarsi in caso di necessità esercitando la disdetta nei termini pattuti dalle condizioni contrattuali (generalmente 60 prima della scadenza contrattuale). Condizioni più elastiche e meno aggressive.
      Fatta questa doverosa premessa è necessario consultare le condizioni contrattuali e verificare se sono presenti regole per l’esercizio del diritto di recesso. In caso di mancanza o esclusione di tale diritto consiglierei il consulto con un legale.
      Si rammenta che ai sensi del Codice del Consumo, art. 64, per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’art. 65, commi 3,4 e 5.
      Spero di esserti stato d’aiuto. Cordiali saluti e buona anno

  12. buondi’,la nostra società ha stipulato il 27/12/2012 una polizza furto con groupama il cui nelle C.G.A.
    viene riportato il termine di disdetta di 90 giorni.abbiamo inviato disdetta mediante pec rispettando i 60 giorni della legge 99/2009 alla quale la nostra polizza è soggetta essendo stata stipulata nel 2012
    dopo l’entrata in vigore della legge 99/2009.loro ci rispondono che tale disdetta non è valida essendo fuori dei termini previsti .siamo nel giusto ed in base a quale art, della L.99? cosa rispondiamo?

    • Buongiorno Renzo, in primis è utile comprende se la polizza sottoscritta sia annuale o poliennale.

      Sembrerebbe un dato banale, ma è importante per definire a quale normativa affidarsi: quella del recesso? O trattarsi di una disdetta contrattuale finalizzata ad evitare il rinnovo automatico della polizza alla sua naturale scadenza?

      È opportuno fare notare che la disciplina del recesso ha uno specifico regime temporale di applicazione. Ribadiamo in questa sede quanto già ribadito altrove: Per i contratti stipulati successivamente al 15 agosto 2009, data di entrata in vigore della legge 99/2009, se il contratto supera i cinque anni, trascorso il quinquennio, hai facoltà di recedere dal contratto alla ricorrenza annuale dando un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale eserciti tale facoltà (cfr. art. 1899 c.c.).

      Se il contratto è annuale con tacito rinnovo, non essendo stato chiaramente regolato dall’art.1899 si applicano i termini di preavviso contrattualmente stabiliti di 30, 60, 90 giorni di preavviso prima della scadenza del contratto, anche se la maggioranza di contatti prevede il termine di 60 giorni per esercitare la disdetta. Trattasi pur sempre di una pattuizione fra soggetti privati.

      In ogni caso, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, la lunghezza del periodo entro cui inviare una disdetta, prevista all’interno di un contratto di assicurazione può essere giudicata vessatoria se richiede tempi molto anticipati e per questo favorevoli alla compagnia (Trib. Roma, Sez. VIII, 28 ottobre 2000; C. App. Roma, Sez II, sent. n. 1.780/2002, e in ultimo, parere Cese in merito al tema I consumatori nel mercato delle assicurazioni del 29/1/1998, e Quaderno Isvap n. 9 del 1/6/2001, Le clausole vessatorie e i contratti di assicurazione: profili di tutela del consumatore).

      In questi casi, consiglio di rivedere attentamente le condizioni contrattuali con l’assistenza di un legale di fiducia.

      Cordiali saluti

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