Rc auto familiare 2020: vantaggi e criticità

Rc auto familiare 2020: vantaggi e criticità

La manovra fiscale 2020 ha determinato la modifica dell’art. 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private. Quali sostanziali modifiche ha apportato la modifica dell’art. 134, comma 4-bis?  Con l’introduzione dell’Rc Auto familiare 2020, l’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 ANNI, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

INDICE:

1. QUADRO NORMATIVA NAZIONALE

2. NOVITÀ NORMATIVE

3. STRUTTURA DELLA RIFORMA

4. APPLICAZIONE DEL MALUS AL BONUS FAMILIARE

5. CRITICITÀ DELLA c.d RC AUTO FAMILIARE

6. CONCLUSIONI

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1. QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

L’articolo 134, comma 4-bis, CAP è stato recentemente modificato dall’articolo 55-bis, comma 1 del decreto-legge n. 124 del 26 ottobre 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (cd. DL Fiscale).

Il “DL Fiscale” è stato poi convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

L’articolo 55-bis, comma 2, del sopra menzionato decreto prevede inoltre una disciplina intertemporale per i contratti in corso, stabilendo che per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “DL Fiscale” le disposizioni novellate si applicano in sede di rinnovo dei medesimi contratti.

Le nuove previsioni troveranno applicazione dal 16 febbraio 2020, secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162 (cd. DL Milleproroghe), fatta salva l’eventualità che nell’ambito del relativo procedimento di conversione in legge l’articolato sia oggetto di eventuali interventi di modifica.

2. NOVITA’ NORMATIVE

Si riporta di seguito, a fini di maggiore chiarezza, il testo dell’articolo 134, comma 4-bis, CAP, come recentemente novellato:

«L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto».

3. STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO

Quali sostanziali innovazioni ha apportato la modifica dell’art. 134, comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private, rispetto alla Legge Bersani?

  • è possibile trasferire la classe di merito anche tra veicoli appartenenti a tipologie diverse: per esempio da auto a moto (e viceversa), oppure da auto a furgone (e viceversa) oppure da moto a furgone etc;
  • è possibile acquisire la classe di merito maturata su un altro veicolo di proprietà o di proprietà di un familiare stabilmente convivente, sia quando si assicura un veicolo appena acquistato, sia in fase di rinnovo di una polizza esistente. In quest’ultimo caso (rinnovo) l’attestato di rischio non deve includere sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni.

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Cosa si intende per familiare convivente?

Per familiare stabilmente convivente si intende un familiare presente nello stesso stato di famiglia.

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Devo rinnovare la mia polizza ma l’attestato di rischio che ho maturato include uno o più sinistri negli ultimi 5 anni: posso acquisire una classe di merito più favorevole?

No, in fase di rinnovo di una polizza Rc Auto non è possibile ereditare la classe di merito di un altro veicolo di tua proprietà o di proprietà di un familiare convivente se l’attestato di rischio del veicolo che stai assicurando (fase di rinnovo) presenta uno o più sinistri negli ultimi cinque anni.

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Ci sono limiti di utilizzo della nuova Rc Auto familiare?

No, non ci sono limiti: puoi usufruire dell’Rc Auto familiare ed ereditare la classe di merito ogni volta in cui i requisiti richiesti vengono soddisfatti.

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Rispetto alla Legge Bersani ci sono quindi nuove opportunità di acquisire una classe di merito più conveniente?

Sì, l’Rc Auto familiare estende i requisiti richiesti dalla Legge Bersani e offre maggiori opportunità di acquisire una classe di merito più conveniente in fase di rinnovo di una polizza per chi:

  • in passato ha assicurato un veicolo in classe 14 perché non aveva i requisiti richiesti della Legge Bersani: per esempio la classe di merito più conveniente era collegata ad un veicolo appartenente di una tipologia diversa.
  • recentemente ha cambiato stato di famiglia ed i nuovi componenti del nucleo famigliare possiedono veicoli con una classe di merito più vantaggiosa.

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Posso acquisire la classe di merito da un veicolo con polizza temporaneamente sospesa?

No, è possibile acquisire la classe di merito solo da veicoli regolarmente assicurati con polizze attive.

4. APPLICAZIONE DEL MALUS AL BONUS FAMILIARE

Nel meccanismo di bonus familiare, esteso a veicoli diversi e previsto anche in caso di rinnovo delle polizze, viene introdotto anche il malus, come in ogni altro contratto di assicurazione automobilistica.

L’emendamento introdotto in extremis dal dem Claudio Mancini, all’interno del DL Milleproroghe, difatti, non solo ha determinato il mancato slittamento delle riforma riguardante il tanto discusso bonus familiare, ma ha contribuito, seppur in minima parte, a requilibrare quello che sarebbe stato, altrimenti, un sistema esposto a non pochi rischi di disparità di trattamento tra assicurati.

Vediamo nel dettaglio, come funziona nello specifico il meccanismo del malus, all’interno dell’Rc Auto familiare 2020:

 All’articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 4-ter.1, è inserito il seguente:

«4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a € 5.000,00, le imprese assicurative, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall’Ivass ai sensi del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell’assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizionidi cui al comma 4-bis nella versione in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall’articolo 55-bis,comma 1 lettera a) del decreto-legge 26 ottobre 2019,n. 124»

Dal contenuto dell’emendamento summenzionato si può trarre un importante considerazione:

  • nel caso in cui il beneficiario del bonus familiare con veicolo di diversa tipologia (presumibilmente moto o motorino), causi un incidente con danni superiori a € 5.000,00, potrà subire alla successiva stipula – solo lui e non gli altri familiari un declassamento di 5 classi di merito.
5. CRITICITÀ DELLA c.d. RC AUTO FAMILIARE:

L’introduzione, nel corpo normativo assicurativo, della c.d “Rc Auto familiare” ha creato scompiglio e più che comprensibili malumori da parte degli addetti ai lavori.

I problemi di fondo che alimentano le critiche incessanti rivolte, alle modifica dell’art. 134 del Codice delle Assicurazioni Private, sono riconducibili ad una netta superficialità con la quale è stata affrontato, il quadro di riforma della c.d. “Rc Auto familiare”, nella sua interezza.

Una riforma, dapprima nata per creare equità e garantire risparmio nei confronti delle famiglie italiane, si è rivelata successivamente, una strategia politica orientata nel salvaguardare la permanenza sulle “poltrone”, di una classe politica ormai in serio affanno (e alla deriva).

Ma al netto dei giochi di potere posti alla base di questa claudicante riforma, le maggiori critiche sono incentrate su una serie di problematiche, di carattere tecnico-normativo, che andranno a danneggiare tutta la platea dei consumatori, a lungo termine.

Quali sono i maggiori problemi che si riscontreranno a lungo termine?

In primo luogo, dobbiamo rammentare, con maggior eco e fermezza, specie in questa sede, che il sistema assicurativo poggia le sue solide basi sul concetto del rischio.

Maggiore è l’esposizione al rischio a cui è soggetto l’assicurato/contraente, maggiori saranno le probabilità che, quel determinato rischio venga assorbito dalla Compagnia assicurativa.

La maggiore esposizione al rischio di un assicurato/contraente, determina conseguentemente, l’applicazione di premio assicurativo, giustamente commisurato al maggior rischio di cui l’assicuratore dovrà farsi carico, specie in fase di indennizzo del danno.

Detto ciò, soffermiamoci su un passaggio fondamentale della riforma dell’Rc Auto familiare:

  • possibilità trasferire la classe di merito anche tra veicoli appartenenti a tipologie diverse: per esempio da auto a moto (e viceversa), oppure da auto a furgone (e viceversa) oppure da moto a furgone etc;

Come si evince agevolmente, dal passaggio summenzionato, durante la fase di stesura della riforma, l’intento perseguito dal legislatore era orientato al raggiungimento di uno specifico obiettivo: tutelare il potere di acquisto delle famiglie italiane, con un sostanziale decremento del premio assicurativo applicato sul parco veicolare familiare.

Un intento perseguito dal nostro arguto legislatore sicuramente encomiabile, ma che si scontra sonoramente con due grosse limitazioni applicative:

  • l’aperture delle maglie restrittive imposte dalle Legge Bersani L. 40/2007, determina una sostanziale agevolazione per famiglie più abbienti, con nutrito parco auto, a discapito delle famiglie monoauto, in barba al principio di equità sociale, più volte sbandierato;
  • viene completamente sdoganato il concetto di rischio e l’importanza di preservare un sistema di premialità, rivolto a garantire l’applicazione di tariffe agevolate per guidatori più virtuosi, e penalizzazioni per coloro che non si conformano al rispetto della normativa regolata dal codice della strada;

In ordine a quest’ultimo passaggio (accantonamento del principio di premialità), con un colpo di spugna, viene cancellato, senza troppe remore, un sistema complesso e stratificatosi nel corso degli anni, che già in passato aveva subito seri contraccolpi, con l’introduzione della Legge Bersani.

Allo stato pratico, con il superamento del limite precedentemente in vigore, il proprietario di uno scooter o di un motociclo (di prima immatricolazione o voltura), potrà ereditare la classe di merito di un proprio familiare convivente, senza che ciò comporti una corretta regolazione del premio applicata ad un rischio DECISAMENTE maggiore, se parametrato con il rischio legato alla circolazione di un veicolo su quattroruote.

6. CONCLUSIONI

Un simile scenario, non potrà che determinare un consequenziale aumento generalizzato delle tariffe RCAuto applicate dalle Compagnie assicurative, per contenere un’elevata esposizione al rischio, a fronte di premi assicurativi di ingresso decisamente più bassi (SPROPORZIONE FRA PREMIO APPLICATO RIBASSATO / ELEVATO RISCHIO DI SINISTRO).

In questi casi, non possiamo che affidare ai posteri l’ardua sentenza!!!

 

 

Autore articolo
Paolo Pastore

Nell'ambito della mia professione svolgo l'attività di intermediario e consulente assicurativo e colloco i prodotti assicurativi del ramo danni e del ramo vita per primarie Compagnie assicurative, anche in regime di brokeraggio assicurativo. Offro la mia consulenza presso il mio ufficio durante gli orari di lavoro e previo appuntamento (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì: 09.00 - 19.30 / Sabato: 09.00 - 13.00 / Domenica: CHIUSO). Fornisco adeguato servizio di consulenza anche presso i miei clienti

2 commenti

  1. Come tutte le cose, un’altra fatta all’italiana con falle che fanno acqua da tutte le parti.
    Vi racconto il mio caso.
    Ho una polizza auto attiva da oltre 20 anni, ho maturato in questa la prima classe da diversi anni, non ho mai utilizzato la legge Bersani.
    Nel 2018 ho acquistato una moto di grossa cilindrata, avendo l’attestato di rischio scaduto della mia precedente due-ruote, e non potendo usufruire della categoria della mia auto, ho dovuto fare ripartire una polizza dalle classi più basse.
    Ora speravo di usufruire della classe della mia auto con il prossimo rinnovo, ma le assicurazioni sostengono che per poterlo fare devo avere maturato 5 anni di classe con la mia moto.
    L’anomalia in tutto questo è che se acquisto una moto ex novo posso darle la mia classe della mia auto, ma se ho già una moto la condizione è che debba avere maturato 5 anni con la classe della mia moto? Ma che significato ha una simile manovra? Come al solito, una manovra per pochi, ma non tutti.

    • Buongiorno,

      Ho letto con interesse il caso posto alla mia attenzione. Comprendo la Vostra incomprensione e non tanto velata rabbia.

      La ratio che sta alla base della Rc familiare è quella di estendere le maglie più restrittive regolate attualmente dalla legge Bersani.

      In sostanza, allo stato attuale è possibile estendere le agevolazioni garantite dalla legge Bersani in materia di RCAuto (ereditare la migliore classe di merito, in fase di prima immatricolazione o voltura, da un veicolo di proprietà di un familiare convivente o dello stesso proprietario), anche per veicoli infrasettore (nel caso di specie, Auto-Motociclo).

      Tale estensione di garanzia, tuttavia, doveva necessariamente contenere delle forti restrizioni applicative in quanto i fattori di rischio variano radicalmente a seconda del veicolo posto su strada.

      Per intenderci, le tariffe applicate per una polizza RCauto su un veicolo su quattro ruote sono nettamente distinte da un veicolo posto su due ruote. In base a dati statistici, la percentuale di incidenti relativi ai motocicli e ciclomotori è nettamente superiore rispetto ai sinistri in cui sono coinvolti le autovetture.

      Sulla scorta di tali criteri applicativi, la normativa attuale rispetto alla legge Bersani prevede le seguenti novità:

      > è possibile trasferire la Classe di merito anche tra veicoli appartenenti a tipologie diverse (auto, moto o furgoni);

      > è possibile ereditare la Classe di merito sia in caso di acquisto di un nuovo veicolo, sia in fase di rinnovo di una polizza esistente, a condizione che l’Attestato di rischio (ATR) non includa sinistri con colpa negli ultimi 5 anni.
      .

      Per concludere, il Bonus familiare sembrerebbe l’ennesimo provvedimento legislativo nato in un frangente storico dove la classe politica era più intenta ad accogliere consensi con leggi che puntavano alla c.d.”pancia” dell’elettorato, piuttosto, che provvedimenti legislativi più ponderati ed efficaci.

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