Rc auto familiare 2020: vantaggi e criticità

La manovra fiscale 2020 ha determinato la modifica dell’art. 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private. Quali sostanziali modifiche ha apportato la modifica dell’art. 134, comma 4-bis?  Con l’introduzione dell’Rc Auto familiare 2020, l’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 ANNI, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

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RC Auto copre anche il danno al veicolo fermo in un parcheggio

Nell’ambito della Responsabilità civile auto, i dubbi interpretativi che disciplinano tale materia sono molteplici. Difatti i casi concreti e pratici che necessitano chiarimenti normativi sono all’ordine del giorno, specie in un ramo assicurativo (RC Auto) soggetto a un’incessante produzione giurisprudenziale. Fatta questa premessa, prendiamo in considerazione un caso concreto che ha necessitato l’intervento della Corte di Giustizia (sentenza del 15 novembre 2018, C-648/17): che cosa accade se il passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio, nell’aprire la portiera, abbia urtato un’autovettura parcheggiata accanto a quella del danneggiante?

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RC Auto, validità del certificato ass.vo in formato digitale

In sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, co. 1, lettera d) e art. 180, co. 7, Cds o senza che, ai sensi dell’art. 180, co. 8, Cds., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.

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Il colpo di frusta va rilevato con la radiografia

La legge sulla concorrenza (124/2017) ha voluto ribadire un principio generale oramai cristallizzato all’interno dell’art.139 del Codice delle Assicurazioni Private: le lesioni di lieve entità (es. colpo di frusta),che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a riscarcimento per danno biologico permanente.

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