RC Professionale: Retroattività e Ultrattività delle polizze

RC Professionale: Retroattività e Ultrattività delle polizze

Nel contesto sociale odierno essere muniti di un’efficace polizza assicurativa contro i rischi professionali è di fondamentale importanza per poter svolgere la propria professione in piena tranquillità. Per il professionista è altrattanto importante comprende le principali caratteristiche tecnico-giuridiche su cui si basano le polizze assicurative per la responsabilità civile professionale. A tal riguardo, occorre focalizzare l’attenzione su due importanti garanzie assicurative: la c.d. EFFICIACIA RETROATTIVA  e la c.d. EFFICACIA ULTRATTIVA O GARANZIA POSTUMA

1. DEFINIZIONE DEL PROFESSIONISTA

Prima di descrivere la RC Professionale è necessario definire la figura del professionista.

Quest’ultimo svolge un’attività  lavorativa, con relativa continuità, a favore di terzi.

Tale attività è solitamente a carattere intellettuale, richiede cioè l’applicazione di particolari conoscenze tecniche o scientifiche, ed è svolta personalmente e in maniera indipendente, ma può essere anche di natura non intellettuale.

Un aspetto dell’attività svolta dal professionista che merita attenzione riguarda la natura delle obbligazioni che potranno essere di due tipologie:

> “Obbligazioni di mezzi”:

  • Il professionista intellettuale assume un’obbligazione di mezzi;
  • Il debitore è obbligato a svolgere, a favore del creditore una determinata attività senza, tuttavia, garantire il risultato che da quest’ultima il creditore attende (es. prestazione svolta dall’avvocato o dal medico, i quali per natura dell’attività prestata non garantiscono la vittoria o la guarigione del malato, pur impegnandosi l’uno a difenderlo, e l’altro, a curarlo);
  • In questo caso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2236 Codice Civile, il professionista risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave;
  • Nell’obbligazione di mezzi spetta al creditore l’onere di provare la colpa del debitore (inversione dell’onere della prova)

> “Obbligazioni di risultato”:

  • Il professionista non intellettuale assume un ‘obbligazione di risultato;
  • Si ha professione non intellettuale quando una persona, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche, si obbliga a compiere dietro un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente (es.artigiano cui viene affidato il compito di riparare un impianto elettrico domestico o un mobile di pregio);
  • Nel caso di obbligazioni di risultato, pertanto, ci sarà responsabilità anche in caso di colpa lieve;

 

2. R.C. PROFESSIONALE: DISTINZIONE FRA SISTEMA “LOSS OCCURRENCE” E “CLAIMS MADE”

Dopo aver identificato la figura del professionista cerchiamo di descrivere le caratteristiche principali e le particolari condizioni contrattuai che regolano la polizza R.C. professionale.

L’evoluzione commerciale realizzatasi in tempi recenti ha visto il passaggio delle polizze per la responsabilità civile dei professionisti, dal sistema del “Loss Occurrence”, a quello del “Claims Made”, tipico dei mercati nordamericani.

Il mercato assicurativo in ambito internazionale, infatti, ha sviluppato la clausola claims made come soluzione al problema rappresentato dalla difficoltà di determinazione tra il momento del sinistro ed il momento della sua denuncia. 

Per alcuni tipi di rischi, quali le garanzie di responsabilità civile nei settori R.C. sanitaria, R.C. professionale, R.C. prodotti, R.C. inquinamento, con sinistri a manifestazione ritardata o di lunga latenza,  il regime di garanzia “Loss Occurrence” non appare efficiente e comporterebbe numerose problematiche.

La struttura della garanzia “Loss Occurrence” comporta che l’assicuratore subisca tutti gli effetti di uno sfavorevole e imprevedibile mutamento delle condizioni, sia economiche (inflazione, tassi di interesse) che giuridiche (mutamento della giurisprudenza, innovazione legislativa) che si verifichino medio tempore tra i diversi momenti dell’accadimento dell’illecito, del suo manifestarsi in danno e della richiesta risarcitoria del danneggiato fino alla liquidazione del risarcimento.

Questo intervallo temporale può protrarsi anche per decenni, poiché il termine di prescrizione inizia a decorrere solo da quando il danneggiato si trova nella possibilità giuridica di far valere il suo diritto al risarcimento del danno. [1]

Gli svantaggi della clausola in “Loss Occurrence” sono più evidenti proprio in riferimento ai rischi a manifestazione graduale nel tempo.

Non sempre il fatto generatore del danno determina l’immediata formulazione della richiesta di risarcimento; molto spesso accade esattamente l’opposto.

In ambito professionale, tra il verificarsi di una condotta colposa e la presa di coscienza del danno, da parte del terzo danneggiato, può intercorrere un considerevole lasso di tempo.

Fatta questa premessa, secondo il modello tradizionale, denominato “Loss Occurrence”,  l’operatività della garanzia assicurativa è limitata ai fatti avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento.

Tale modello tradizionale trae come punto di riferimento normativo, il contenuto dell’art. 1917 del Codice Civile il quale stabilisce espressamente che: “Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto…“.

Alla luce di quanto descritto,  l’operatività della garanzia è limitata ai “fatti” (ossia le condotte illecite) che sono causa di un danno, avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta di risarcimento del danno e di denuncia del sinistro e fermi i limiti previsti dalla legge in tema di prescrizione del diritto.

A differenza del sistema del “Loss Occurrence”, la clausola Claims Made” delimita l’operatività della garanzia ai danni denunciati entro il periodo di vigenza della polizza e/o entro un determinato lasso di tempo dalla cessazione del contratto (detto “periodo di ultrattività”), anche se il fatto generatore del danno o il danno stesso si sono verificati prima dell’inizio della copertura (il periodo temporale pregresso all’interno del quale sono garantiti i fatti in quel tempo accaduti è detto “periodo di retroattività” o di “garanzia pregressa”).

La clausola “Claims Made”, quindi, dà rilevanza non già alla data di accadimento del fatto, ma alla data della richiesta di risarcimento (o denuncia del sinistro).

Ricapitolando:

  • Con una polizza “Loss Occurrence”, affinché vi sia copertura assicurativa è necessario che il danneggiante sia assicurato al momento della commissione dell’errore professionale;
  • Con una polizza “Claims Made pura”, invece, il professionista ha copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato alla commissione dell’errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento del danno; ma perde però, a seguito della risoluzione del contratto assicurativo, la copertura per i sinistri verificatisi nel periodo di vigenza del contratto e, solo successivamente denunziati; 

 

3. ESTENSIONE GARANZIA CLAIMS MADE: ULTRATTIVITÀ

Il mercato assicurativo può prevedere anche una formula differente, in grado di estendere la garanzia per un periodo di tempo determinato successivo alla scadenza della polizza, per gli errori posti in essere durante il periodo di validità della copertura. 

Con l’ultrattività, infatti, la denuncia di richiesta risarcitoria è ammessa anche se effettuata in un periodo di tempo prestabilito successivo alla scadenza della polizzapurchè relativa a danni originatisi nella vigenza del contratto (es. in caso di cessazione dell’attività o di morte del professionista assicurato). 

Per concludere, l’ultrattività è un problema tipico delle polizze claims made.

Difatti, cessando la copertura assicurativa quando l’assicurato cessa l’attività e ponendo a termine la validità dei contratti di assicurazione rimangono scoperti tutti quei sinistri riferiti a richieste di risarcimento dei danni giunte dopo la cessazione della polizza, anche se accaduti durante la vigenza del vecchio contratto.

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[1] Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento del danno all’assicurato (art. 2952, comma 3, Codice Civile).

Insieme alla meccanismo del loss occurance e claims made, è opportuno elencare anche la c.d. “Deeming clause che consente di garantire la copertura delle circostanze rilevanti ossia suscettibili di dare luogo ad una futura richiesta di risarcimento da parte di un terzo; la denuncia di tali circostanze durante la decorrenza della polizza garantisce infatti la copertura assicurativa per l’eventuale richiesta di risarcimento che dovesse derivare dalle stesse e che dovesse pervenire all’Assicurato anche dopo la scadenza della polizza.

Autore articolo
Paolo Pastore

Nell'ambito della mia professione svolgo l'attività di intermediario e consulente assicurativo e colloco i prodotti assicurativi del ramo danni e del ramo vita per primarie Compagnie assicurative, anche in regime di brokeraggio assicurativo. Offro la mia consulenza presso il mio ufficio durante gli orari di lavoro e previo appuntamento (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì: 09.00 - 19.30 / Sabato: 09.00 - 13.00 / Domenica: CHIUSO). Fornisco adeguato servizio di consulenza anche presso i miei clienti

2 commenti

  1. Buongiorno,sono una pediatra di base.vorrei sapere cosa accade se,per un eventuale danno provocato durante il periodo lavorativo,coperto da assicurazioni ,che però si manifesta in età adulta,anche oltre la copertura postuma decennale ,dopo la cessazione dell’attività..per esempio 12 anni dopo che si è andati in pensione….per es una bambina di 3 anni, operata per appendicite e peritonite(non diagnosticata in trr ed mio utile dal pediatra) presenta multiple aderenze dell’apparato genitale che determinano una sterilità in età Asl ultra…questa bimba avrà certezza del danno 30 anni dopo….la postuma decennale sarà scaduta da un pezzo…come tutelarsi in questi casi?!potrei farle altri esempi….grazie

    • Buonasera Dott.ssa Maria Teresa,

      Ho avuto modo di leggere attentamente la domanda che mi ha gentilmente formulato.

      Fornendo un’immediata risoluzione al caso pratico evidenziato, la risposta che Le posso fornire seguirebbe il seguente iter logico:

      > ESTENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA:

      Il periodo di ultrattività concesso a seguito della cessazione definitiva dell’attività professionale, per qualsiasi causa (ES. pensionamento,nel caso in oggetto) è orientato nel proteggere e garantire il patrimonio dell’esercente la professione sanitaria, da richieste di risarcimento presentate,per la prima volta, , entro 10 ANNI SUCCESSIVI e riferiti a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia delle polizza.

      Tale principio trova il suo fondamento normativo nell’art. 11 della L. 8 marzo 2017, n. 24 , Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche’ in materia di responsabilita’ professionale degli esercenti le professioni sanitarie (c.d. Legge Gelli).

      > PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE:

      Il riferimento al periodo di ultrattivià decennale , a cui si riferisce la Legge Gelli, non rappresenta una casualità, ma costituisce l’applicazione di un principio giuridico previsto dall’art. 2946 del codice civile (“Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”) > PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE.

      > RISOLUZIONE CASO PRATICO:

      Pertanto, in caso di INERZIA DEL TITOLARE DEL DIRITTO (paziente/danneggiato), a richiedere il risarcimento dei danni subiti, per fatti precedenti e attinenti ad errori professionali riconducibili alla responsabilità civile del medico, oltre il periodo prescrizionale previsto dalla legge (prescrizione ordinaria decennale), tale diritto dovrà ritenersi PRESCRITTO e, a nulla varanno le pretese risarcitorie avanzate dalla parte lesa.
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      Questo rappresenta il quadro logico-deduttivo al quale si può pervenire per fornire un’esaustiva risposta al Vostro quesito.

      Tuttavia questa soluzione fornita al caso pratico potrebbe essere sufficiente, ma non risolutiva, specialmente nei casi un cui, il danno alla persona viene ad evidenziarsi concretamente a distanza di anni, dalla condotta omissiva o commissiva da cui è scaturito il fatto generatore del danno stesso.

      La fattispecie astratta che mi ha descritto, purtroppo, mette in luce una situazione molto delicata che può oggettivamente presentarsi, seppur in casi rari, specialmente nel campo della medicina e, che ha generato e, sta generando, numerosi dibattiti in ambito giurisprudenziale e dottrinale.

      Cercherò di illustrarLe brevemente la problematica che sta alla base del quesito formulato.

      > PRESCRIZIONE NEI DANNI c.d. “LUNGOLATENTI”

      La garanzia postuma decennale, pensata evidentemente in relazione alla prescrizione ordinaria (quindi decennale), in tema di danni da inadempimento professionale, rischia di rilevarsi inutile in caso di danni c.d. “lungolatenti”, ove è ben possibile che la richiesta risarcitoria pervenga all’assicurato ben oltre il decennio.

      In tali ipotesi, infatti, nonostante sia decorso, dalla condotta omissiva o commissiva produttiva del fatto dannoso, il decennio, oggetto della copertura assicurativa, il danneggiato avrebbe comunque la possibilità di vedere soddisfatta la propria pretesa risarcitoria.

      Difatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai pacifico per talune tipologie di danno, anche nello specifico settore della responsabilità professionale, la prescrizione decorre “NON DAL MOMENTO IN CUI LA CONDOTTA DEL PROFESSIONISTA/MEDICO DETERMINA L’EVENTO DANNOSO, BENSì DA QUELLO IN CUI LA PRODUZIONE DEL DANNO è OGGETTIVAMENTE PERCEPIBILE E CONOSCIBILE DAL DANNEGGIATO”. (c.d. PRINCIPIO DELLA CONOSCIBILITA’ DEL DANNO):

      Di seguito alcuni richiami giurisprudenziali dove è possibile ravvisare la concreta applicazione del principio della conoscibilità del danno:

      >>>> RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI:

      > Cirielli c. Bisario, Cass., Sez. III, 24 marzo 1979, n. 1716, in Resp. Civ. Prev., 1980, 90, in Foro it., 1980, I, 1115, in Giust. Civ., 1979, I, 1440;

      > A. Panella c. Orlando, Cass., Sez. III, 24 febbraio 1983, n. 1442, in Resp. Civ. Prev., 1983, 627;

      > Calvi c. Frangipane, Cass., Sez. III, 9 maggio 2000, n. 5913;

      > Menozzi c. Ministero della Sanità , Cass. civ., Sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2645, in Giur. it., 2004, 285;

      Stando a quanto riportato, e accogliendo l’orientamento giurisprudenziale maggiormente consolidato, la prescrizione non decorrerebbe dalla data di verificazione dell’illecito, né da quella in cui la vittima ha avuto la percezione del danno, ma da quella in cui la vittima ha avuto la concreta possibilità di percepire che il danno da lei patito andava ascritto alla condotta illecita di un terzo.

      In altri termini per i danni c.d. “lungo latenti” vi è uno spostamento in avanti del termine di decorrenza della prescrizione, in cui il dies a quo è fissato nel momento della oggettiva percepibilità del danno dal soggetto danneggiato, il che in molteplici ipotesi di responsabilità professionale può significare, un termine particolarmente lungo (si pensi, al caso della responsabilità medica, laddove i danni per un intervento errato e/o incompleto potrebbero manifestarsi dopo anni).
      _____________________________________

      CONCLUSIONE:

      Allo stato attuale e, stando all’orientamento più garantista a favore della parte lesa ed, al principio “della conoscibilità del danno”, , in determinate casistiche ben circoscritte (c.d.“danni lungolatenti”), la tutela ultradecennale garantita dalla polizza di RC Professionale potrebbe risultare insufficiente a contrastare richieste di risarcimento formulate a distanza di anni, anche oltre i limiti prescrizionali stabiliti dall’art. 2946 del codice civile.

      Tuttavia, alla luce di quanto evidenziato, il trattamento di favore che il consolidato orientamento giursiprudenziale (maggioriatario) riserva al paziente/danneggiato dovrà, ad ogni modo, controbilanciarsi con una serie di elementi probatori, nei confronti dei quali, la parte lesa dovrà necessariamente fondare la propria pretesa risarcitoria.

      Infatti, per determinare la decorrenza della prescrizione del diritto di risarcimento del danno alla persona (e quindi, la violazione ndell’integrità psicofisica), il danneggiato dovrà dimostrare:

      > il giorno in cui è venuto a conoscenza dell’entità delle lesioni subite;

      > della causa del danno;

      > dell’identità del danneggiante;

      > fatti generatori del danno, per la cui conoscenza è necessario dell’ausilio di consulenti tecnici;

      In conclusione, considerando la delicata materia trattata, ed esulando la risoluzione del problema, attraverso l’applicazione degli ordinari strumenti assicurativi, il mio consiglio è quello di affidarsi ad un consulente legale specializzato in controversie aventi ad oggetto, richieste di risarcimento legate alla violazione dell’integrità psico-fisica del danneggiato/paziente.

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