In sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, co. 1, lettera d) e art. 180, co. 7, Cds o senza che, ai sensi dell’art. 180, co. 8, Cds., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.
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