Due pompieri intenti a spegnere un incendio. L'immagine richiama la protezione da eventi come l'incendio, spesso coperto dalle polizze abbinate ai mutui casa.

Polizze Abbinate ai Mutui DDL Concorrenza: Il diritto di libera scelta

Il DDL Concorrenza, entrato in vigore lo scorso 29/08/2017, ha introdotto importanti disposizioni riguardanti il settore della casa e, più precisamente, le Polizze Abbinate ai Mutui DDL Concorrenza. Questa normativa mira a tutelare i consumatori, ponendo fine alla pratica delle banche di imporre prodotti assicurativi vincolati all’erogazione del finanziamento.

In passato, molti istituti di credito vincolavano l’erogazione di un mutuo alla sottoscrizione di una determinata assicurazione.

Il DDL, recentemente approvato al Senato, ha ribaltato tale pratica commerciale (tra l’altro scorretta [1]) ed ha introdotto importanti garanzie per i consumatori che vogliono accendere un finanziamento e, si trovano a far fronte, allo spinoso problema delle polizze abbinate ad i mutui.

In primo luogo, alla luce delle nuove disposizioni normative recentemente introdotte, le banche non possono condizionare l’erogazione del finanziamento alla sottoscrizioni di un contratto assicurativo. 

Sul punto, è importante rilevare che, al momento della sottoscrizione di un mutuo, l’unica assicurazione obbligatoria è quella contro il caso di scoppio ed incendio del fabbricato.

Quindi, qualora il finanziamento richieda la sottoscrizione di una polizza, il consumatore avrà piena autonomia di ricercare sul mercato il prodotto assicurativo più adeguato alle proprie esigenze, da presentare all’istituto di credito. Quest’ultimo, non potrà variare le condizioni del finanziamento in presenza di una polizza esterna. Qualora, il consumatore decida di sottoscrivere una polizza sul mutuo sottoscritta con la banca potrà esercitare il diritto di recesso (della polizza), entro 60 gg, senza che ciò possa comportare la perdita del finanziamento ottenuto. 

Altre ed eventuali garanzie abbinabili al mutuo (Es. Temporanea Caso Morte; Perdita di impiego; Invalidità permanente totale e temporanea) possono comportare un considerevole aumento dei costi della pratica che il mutuatario dovrà sostenere. Si tratta di garanzie assicurative utili, specialmente in determinata casi [2]la cui sottoscrizione non può essere condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento, ma devono essere lasciate alla libera scelta del consumatore.

Il Vantaggio Economico della Scelta Libera

La Legge sulla Concorrenza (L. 124/2017) ha trasformato la scelta della polizza non solo in un diritto legale, ma in un’opportunità di risparmio concreto.

Le polizze proposte dalle banche o dagli istituti di credito sono spesso vendute in regime di tying (vendita abbinata) e, pur essendo immediatamente disponibili, presentano alcuni svantaggi economici e di copertura:

  1. Costo Meno Competitivo: Le polizze “bancarie” tendono ad avere un premio più alto rispetto a quelle reperibili sul mercato libero, in quanto la banca non ha un incentivo primario a offrire il miglior prezzo, ma il prodotto più redditizio per sé.
  2. Mancanza di Personalizzazione: Questi prodotti sono spesso standardizzati e non tengono conto delle specifiche esigenze e del profilo di rischio del mutuatario, coprendo solo lo stretto indispensabile richiesto dal mutuo.
  3. Durata e Flessibilità: Spesso sono strutturate per la durata intera del mutuo con scarsa flessibilità, mentre un intermediario può offrire soluzioni più adatte al tuo piano finanziario complessivo.

Scegliere un intermediario indipendente non solo garantisce che la tua polizza sia equivalente a quella richiesta dalla banca, ma ti permette di confrontare le tariffe e ottenere un prodotto con le migliori coperture possibili, garantendo un risparmio significativo sul costo complessivo del finanziamento.

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[1] Art 36 bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: All’articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

“3-bis. E’considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di
un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il
cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca,
istituto o intermediario”.

[2] Esempi:

  • Ad un dipendente privato può convenire, senz’altro, sottoscrivere una polizza legata alla perdita di impiego che prevede una copertura delle rate per 12 – 36 mesi
  • Ad un dipendente pubblico conviene di più associare al finanziamento, un’assicurazione di invalidità totale permanente e temporanea
Autore articolo
Paolo Pastore

Paolo Pastore è un intermediario e consulente assicurativo con un'esperienza pluriennale e specializzato nei rami Danni e Vita.

Opera in collaborazione con primarie Compagnie assicurative, anche in regime di brokeraggio assicurativo, offrendo una consulenza completa e personalizzata.

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