News

Home Archivio

Riforma Donazioni e Successioni 2025: Guida alla Legge 182/2025

Riforma Donazioni e Successioni 2025: Guida alla Legge 182/2025

Indice dei Contenuti

L’entrata in vigore della Legge 2 dicembre 2025, n. 182 (pubblicata in G.U. il 3 dicembre 2025 ed efficace dal 18 dicembre 2025) segna uno spartiacque nella storia del diritto civile e immobiliare italiano. La riforma pone fine a decenni di incertezza nella circolazione dei beni di provenienza donativa, operando una scelta di campo netta: il sacrificio della tutela reale dei legittimari in favore della stabilità dei traffici giuridici e della sicurezza del credito.

Questo documento offre una disamina completa del passaggio normativo, analizzando il vecchio regime, le innovazioni introdotte, i rischi residui e le nuove dinamiche operative per Banche, Notai e parti contraenti.

1. Il Regime previgente

Per comprendere la portata della riforma, è necessario analizzare il “male” che essa ha inteso curare. Fino al 17 dicembre 2025, la donazione era considerata un atto “a rischio genetico”.

1.1 La “Tutela Reale” e l’effetto purgativo

Il sistema precedente si fondava sulla protezione assoluta del Legittimario (erede necessario). In caso di lesione della quota di legittima, l’erede poteva esperire l’Azione di Riduzione e, successivamente, l’Azione di Restituzione contro i terzi acquirenti.

  • Insidia per il Terzo: Il terzo acquirente, pur avendo pagato il prezzo e agito in buona fede, poteva vedersi sottrarre l’immobile fino a 20 anni dopo la donazione.

  • Insidia per la Banca (Vecchio Art. 561 c.c.): Se l’erede recuperava il bene, la legge prevedeva che l’immobile tornasse “libero da ogni peso o ipoteca“. L’ipoteca iscritta dalla banca veniva cancellata d’ufficio (“purgata”), trasformando il mutuo ipotecario in un credito chirografario inesigibile.

1.2 Il Ruolo surrogatorio della polizza

In questo scenario, la polizza assicurativa fungeva da surrogato della certezza giuridica. Le banche richiedevano l’appendice di vincolo per garantirsi che, in caso di cancellazione dell’ipoteca, subentrasse l’indennizzo assicurativo.

🔎 ESEMPIO PRATICO 1: Il rapporto trilaterale (regime previgente)

Per comprendere la gravità del sistema precedente, analizziamo un caso concreto tipico.

I Protagonisti:

  • Mario (Donatario/Venditore): Riceve una villa dal padre nel 2015.
  • Luca (Terzo Acquirente): Compra la villa da Mario nel 2020 per 300.000€.
  • Banca Omega (Mutuante): Finanzia Luca con un mutuo di 240.000€ e iscrive ipoteca sulla villa.
  • Anna (Legittimaria): Sorella di Mario, esclusa dall’eredità alla morte del padre nel 2024.

La Dinamica del Disastro:

  1. Anna fa causa a Mario (Azione di Riduzione) per ottenere la sua quota di eredità. Vince, ma Mario nel frattempo ha speso i 300.000€ della vendita ed è nullatenente.
  2. Non trovando soldi, Anna agisce contro Luca (Azione di Restituzione) per riprendersi la villa.
  3. L’Esito: Il Tribunale ordina a Luca di restituire la villa ad Anna.
  4. Il Danno alla Banca: La villa torna ad Anna “libera da ipoteca” (vecchio art. 561 c.c.). La Banca Omega perde la sua garanzia reale. Luca smette di pagare il mutuo perché non ha più la casa. La Banca rimane con un credito inesigibile verso Luca (che ora è insolvente).

Ecco perché la Banca Omega pretendeva la polizza assicurativa: per farsi rimborsare i 240.000€ dall’assicurazione nel momento in cui l’ipoteca svaniva.

2. La riforma (L. 182/2025): Il cambio di paradigma

Infografica sulla Riforma Donazioni e Successioni 2025 e la fine dell'azione di restituzione

La Legge n. 182 del 2 dicembre 2025 inverte la gerarchia degli interessi. La tutela della famiglia non è più “reale” (recupero del bene), ma diviene “obbligatoria” (diritto di credito).

2.1 Soppressione dell’azione di restituzione (Art. 563 c.c.)

La riforma stabilisce che, se l’azione di riduzione viene accolta, il legittimario non può più chiedere la restituzione dell’immobile ai terzi acquirenti a titolo oneroso.

  • Conseguenza: Il terzo mantiene la proprietà. L’erede vanta un credito monetario verso il donatario (venditore).

2.2 Salvezza delle ipoteche e garanzia del credito (Art. 561 c.c.)

È il punto focale per il sistema bancario. Il nuovo testo dispone che pesi e ipoteche “restano efficaci”.

  • Conseguenza: Anche nell’ipotesi remota in cui l’immobile torni all’erede, l’ipoteca della banca non cade. L’erede subentra nella proprietà di un bene gravato e il donatario deve compensarlo in denaro per il minor valore.

2.3 Riduzione dei termini per le successioni (Art. 2652 c.c.)

Per le successioni testamentarie, il termine entro cui la trascrizione della domanda di riduzione pregiudica i terzi scende da 10 a 3 anni dall’apertura della successione.

🔎 ESEMPIO PRATICO 2: Il nuovo equilibrio (regime vigente post-2025)

Vediamo come lo stesso scenario dell’Esempio 1 si risolve oggi, con la Legge 182/2025 in vigore e il Donante in vita (o successione post-riforma).

Il calcolo della legittima (la pretesa di Anna):

  • Il padre muore lasciando zero euro sul conto (Relictum = 0), ma aveva donato la villa del valore di 300.000€ a Mario (Donatum = 300.000€).
  • Massa fittizia: 300.000€. La legge riserva ai due figli i 2/3 del patrimonio (200.000€).
  • Quota di Anna: 100.000€ (metà della riserva). Anna vanta un credito di 100.000€ verso Mario.

La dinamica della sicurezza:

  1. L’Azione Legale: Anna vince la causa. Mario è nullatenente (ha speso i soldi della vendita).
  2. Il Blocco verso il Terzo: Anna tenta di aggredire la villa di Luca.
    • Stop Legislativo: L’Art. 563 c.c. protegge Luca. La casa resta a lui.
  3. La Posizione della Banca:
    • Il debitore della Banca è Luca, non Mario.
    • Poiché Luca ha mantenuto la casa, continua a pagare regolarmente le rate del mutuo.
    • La Banca non ha bisogno di pignorare nulla: il suo cliente (Luca) paga e la garanzia (la villa) è sicura.
  4. L’Esito Finale:
    • Luca (Acquirente): Salvo.
    • Banca Omega: Salva (incassa le rate del mutuo da Luca).
    • Anna (Legittimaria): Anna (Legittimaria): Rimane con un diritto di credito (privo di garanzia reale) di 100.000€ verso Mario.

Nota Bene: La Banca non aggredisce l’immobile perché il suo debitore (Luca) è adempiente. L’insolvenza riguarda Mario (il donatario/venditore), che è un soggetto estraneo al contratto di mutuo.

3. La Distinzione operativa: Donante in vita Vs donante deceduto

L’applicabilità delle nuove norme dipende dallo stato del donante alla data di entrata in vigore della legge (18/12/2025).

Stato del DonanteRegime ApplicabileGestione del Rischio
In Vita (al 18/12/25)Nuovo Regime. L’azione di restituzione è soppressa immediatamente.Rischio azzerato. La polizza assicurativa non è più necessaria.
Deceduto (prima del 18/12/25)Regime Transitorio. Si applica l’art. 44Rischio persistente fino al 18 giugno 2026. La polizza è indispensabile.

Il Focus sul Regime Transitorio (Art. 44)

Per le successioni aperte prima dell’entrata in vigore della legge, i legittimari hanno un termine di 6 mesi (fino al 18 giugno 2026) per avvalersi delle vecchie tutele.

  • Condizione Essenziale: Il legittimario deve notificare e trascrivere l’atto di opposizione o la domanda di riduzione entro tale data.

  • Conseguenza: Se il semestre decorre senza trascrizioni, anche le vecchie successioni ricadono automaticamente nel nuovo regime di tutela del terzo.

4. Il rischio residuo: la “corsa ai registri”

Sebbene l’azione di restituzione abbia perso il suo potere di scalfire il diritto reale acquisito dal terzo acquirente, tecnicamente essa sopravvive in funzione del principio di priorità della trascrizione (che resta salvo in virtù dell’Art. 2652 n. 1 c.c.)

4.1 Il principio di priorità della trascrizione

La riforma protegge il terzo acquirente solo se trascrive il proprio acquisto prima che l’erede trascriva la domanda di riduzione.

  • Scenario A (Erede Veloce): L’erede trascrive la domanda giudiziale prima del rogito/ipoteca. -> L’Erede vince. Recupera il bene libero da ipoteca.

  • Scenario B (Erede Lento): L’erede trascrive la domanda dopo il rogito/ipoteca. -> Il Terzo vince. L’acquisto è salvo e l’erede ha solo un credito verso il venditore.

4.2 Procedure di gestione notarile

Questo “rischio residuo” è considerato remoto perché gestito dalle procedure notarili:

  • Visure in tempo reale: Il Notaio verifica l’assenza di trascrizioni pregiudizievoli al momento della firma.

  • Deposito del prezzo: L’utilizzo del conto dedicato (L. 147/2013) elimina il rischio di trascrizioni intervenute nel “gap” temporale tra stipula e registrazione.

🔎 ESEMPIO PRATICO 3: Il deposito prezzo come strumento di sicurezza

Come si protegge l’acquirente dall’eventualità (remota) che un erede trascriva una domanda giudiziale proprio mentre si sta firmando il rogito?

La procedura di sicurezza (L. 147/2013, ai commi dal 63 al 67 dell’art. 1):

  1. Versamento “congelato”: Giulia (Acquirente) non consegna l’assegno circolare direttamente al venditore. Invia invece un bonifico sul conto corrente dedicato del notaio prima della stipula.
  2. Stipula “sospesa”: il notaio, Giulia e il Venditore firmano l’atto di compravendita. Il Venditore non riceve ancora nulla (ha firmato ma non ha incassato).
  3. Intervento del notaio: il Notaio provvede immediatamente alla trascrizione dell’atto nei Registri Immobiliari.
  4. Verifica finale (lo svincolo): dopo alcuni giorni, il Notaio controlla i registri:

  1. Scenario sicuro: la trascrizione è avvenuta con successo e non ci sono domande di riduzione precedenti. Il Notaio bonifica i soldi al Venditore. L’affare è concluso.

  1. Scenario di crisi: Il Notaio scopre che un’ora prima della sua trascrizione è stata inserita una domanda giudiziale di un erede. Il notaio NON paga il venditore. Restituisce i soldi a Giulia, che perde la casa (che va all’erede prioritario) ma salva integralmente i suoi risparmi. Il mutuo viene estinto immediatamente con i fondi restituiti.

5. Analisi finanziaria e rischio di insolvenza

La riforma ha spostato il rischio dal “mattone” al “denaro”. Il vero vulnus per il legittimario è oggi l’incapienza patrimoniale del donatario.

  • Lo spossessamento: Se il donatario vende l’immobile e dissipa la liquidità incassata, l’erede legittimario (che ha diritto solo a un credito) rischia di rimanere insoddisfatto.

  • Nuovi strumenti di tutela: La strategia legale degli eredi si sposterà dall’azione reale (sull’immobile) all’azione cautelare sul prezzo (sequestro conservativo o pignoramento presso il notaio delle somme della vendita).

6. L’Evoluzione della contrattualistica e prassi operative

L’impatto della riforma non si limita alla teoria giuridica, ma impone una revisione sostanziale dei modelli contrattuali utilizzati quotidianamente da agenzie immobiliari, banche e studi notarili.

6.1 Revisione dei contratti preliminari

La clausola standard “Salvo buon fine della polizza donazione” scompare per i donanti in vita.

  • Clausola sospensiva obsoleta: Non è più legittimo subordinare l’efficacia del preliminare alla stipula di una polizza assicurativa, poiché il rischio legale sottostante non esiste più.

  • Nuova clausola di garanzia: L’acquirente pretenderà invece una clausola che garantisca l’assenza di trascrizioni pregiudizievoli alla data del rogito, spostando l’attenzione dalla natura del titolo alla libertà formale del bene.

6.2 Semplificazione dell’atto di mutuo bancario

I capitolati bancari subiranno una drastica semplificazione, eliminando le richieste burocratiche superflue.

  • Stop all’atto di rinuncia al diritto di proporre opposizione alla donazione: Prima della riforma, i parenti del donante potevano sospendere il decorso dei 20 anni notificando un atto di opposizione alla donazione. Le banche, per proteggersi, pretendevano che tutti i parenti intervenissero in atto per rinunciare a tale facoltà (la cosiddetta “rinuncia alle rinunce”). Poiché la riforma ha soppresso l’efficacia dell’opposizione verso i terzi (il tempo non è più un fattore di rischio), non è più necessario chiedere ai parenti di intervenire.

  • Rimozione condizioni risolutive: Le banche elimineranno le clausole che prevedevano la risoluzione del contratto o l’immediato rientro in caso di azione di riduzione, essendo l’ipoteca ora immune ex lege.

6.3 Nuovi doveri informativi nel rogito notarile

Il dovere di informazione del Notaio cambia oggetto.

  • Da “rischio genetico” a “rischio cronologico”: Il Notaio non deve più avvertire le parti del “rischio ventennale” di restituzione, ma deve garantire la priorità della trascrizione.

  • Clausola deposito prezzo: Diventerà prassi consigliare l’inserimento della clausola ex art. 1, c. 63, L. 147/2013 (deposito del prezzo) come strumento standard per gestire il rischio residuo di trascrizioni “last minute“.

7. Evoluzione del mercato assicurativo e nuovi prodotti

Il crollo della domanda per le polizze “donazione” tradizionali impone al mercato assicurativo una reinvenzione dei prodotti. Il rischio non è scomparso, si è semplicemente spostato: dalla Title Insurance (tutela della proprietà) alla Credit Protection (tutela del credito).

7.1 Obsolescenza del prodotto Standard

Per i donanti in vita, la polizza “Donation” non ha più oggetto assicurabile. Le compagnie si stanno orientando verso la gestione in Run-off (gestione fino a scadenza) del portafoglio esistente e verso coperture specifiche solo per il “regime transitorio” (successioni aperte pre-riforma).

7.2 La nuova frontiera: la “polizza a tutela del legittimario”

Il vero “buco” di tutela oggi riguarda l’erede legittimario che rischia l’insolvenza del donatario.

È prevedibile la nascita di prodotti ibridi Assicurativi/Fideiussori:

  • Oggetto: garantire all’erede legittimario il pagamento della quota di legittima (in denaro) nel caso in cui il donatario risulti insolvente dopo la sentenza di riduzione.

  • Contraente: potrebbe essere sottoscritta dal donatario stesso al momento della vendita, per rassicurare i familiari e facilitare la liquidazione dell’asset ereditario.

7.3 “Gap Insurance” sulla trascrizione

Per coprire quel rischio remoto ma esistente del “gap temporale” tra rogito e trascrizione (che il deposito prezzo mitiga ma non assicura), potrebbero nascere polizze istantanee (Instant Insurance).

  • Copertura: indennizzo all’acquirente nel caso in cui una trascrizione pregiudizievole venga registrata nell’intervallo di tempo tra la firma del notaio e la chiusura della formalità nei registri.

  • Target: acquirenti che non possono o non vogliono utilizzare il deposito del prezzo (es. necessità immediata di liquidità per il venditore).

7.4 RC Professionale “aggravata” per i notai

La responsabilità di verificare la priorità della trascrizione grava pesantemente sul notaio.

Le polizze di Responsabilità Civile Professionale notarile dovranno adeguare i massimali e le garanzie per coprire specificamente l’errore o il ritardo nella trascrizione, diventando di fatto la vera “garanzia ultima” del sistema immobiliare.

8. Conclusioni e quadro sintetico

La Legge 182/2025 ha trasformato l’immobile di provenienza donativa da “bene problematico” a “asset liquido”.

  • Per le Banche: L’ipoteca è divenuta un diritto stabile e inattaccabile (ex Art. 561 c.c.), rendendo superflue le coperture assicurative per i nuovi atti.

  • Per i Terzi Acquirenti: La minaccia dell’evizione è scomparsa, subordinata solo alla normale diligenza nelle visure immobiliari.

  • Per i Legittimari: La tutela è stata degradata a puro diritto di credito, imponendo una maggiore reattività processuale (trascrizione tempestiva) e una vigilanza finanziaria sul patrimonio del donatario.

9. Fonti Accreditate per Approfondimento:

  1. Gazzetta Ufficiale – Testo della Legge 2 dicembre 2025, n. 182
  2. GiuriCivile – Successioni e donazioni: ecco cosa cambia con la Legge Semplificazioni
  3. Federnotizie – Riforma dell’Azione di Restituzione 2025
  4. CF News – La riforma della circolazione degli immobili di provenienza donativa
  5. Altalex – Donazioni: le importanti novità della Legge Semplificazioni
  6. Diritto Bancario – Le nuove regole sulla circolazione dei beni oggetto di donazione
  7. Deposito prezzo: strumento di sicurezza

Managing General Agent (MGA): Il Nuovo Modello Assicurativo e di Intermediazione

Managing General Agent (MGA): Il Nuovo Modello Assicurativo e di Intermediazione

Clicca per leggere la Trascrizione Completa del video

La Rivoluzione Silenziosa dell’Assicurazione: Le Managing General Agent (MGA)

Di seguito è riportata l’analisi strutturata del ruolo delle Managing General Agent (MGA) nel settore assicurativo, basata sull’approfondimento fornito nel contenuto audio.

I. Contesto e Nascita delle MGA

Introduzione al Tema

Il settore assicurativo, talvolta percepito come “fermo,” sta vivendo un cambiamento significativo, simboleggiato dall’ascesa delle Managing General Agent (MGA). Il materiale analizzato esplora le origini, il funzionamento tecnico ed economico di queste entità, le loro tensioni con gli agenti tradizionali e le prospettive future del settore.

Origini e Ragioni della Nascita

Le MGA nascono per rispondere a un duplice bisogno del mercato:

  • Maggiore Flessibilità: Le compagnie tradizionali (Carrier) sono spesso più rigide.
  • Specializzazione: Necessità di coprire nicchie di rischio particolari che richiedono agilità e competenza specifica/verticale.
    • Esempi di nicchie: Cyber risk, D&O (Responsabilità degli Amministratori).
  • Limiti delle Strutture Tradizionali: I grandi Carrier faticano a creare la necessaria specializzazione e velocità a causa di processi lenti e portafogli enormi e diversificati.
  • Ruolo Strategico: Le MGA, essendo più snelle e focalizzate, agiscono come partner strategici o “laboratori di innovazione esterni” per i Carrier.

II. Definizione e Ruolo Operativo delle MGA

Definizione Chiave: Delegati di Sottoscrizione

La definizione fondamentale per le MGA è Delegati di Sottoscrizione (Underwriting Delegates). Il loro ruolo è definito da un documento cruciale: l’Accordo di Delega di Autorità o Binding Authority.

Poteri Conferiti dalla Binding Authority

Questa delega operativa conferisce alle MGA poteri fondamentali:

  • Pricing: Definire il prezzo dei prodotti (entro i limiti della delega). Hanno autonomia sul pricing.
  • Valutazione e Accettazione Rischi: Valutare e accettare i rischi secondo i criteri concordati.
  • Emissione della Polizza: Emettere la polizza direttamente.

La Questione della Responsabilità

È cruciale la distinzione tra delega operativa e responsabilità finanziaria:

  • La polizza viene emessa in nome e per conto del Carrier.
  • Responsabilità Tecnica (dell’MGA): L’MGA si assume la responsabilità della qualità della selezione (scegliere bene i rischi, prezzarli giusto). Questo è il suo rischio tecnico di Underwriting.
  • Responsabilità Finanziaria (del Carrier): Il rischio finanziario (pagare i sinistri e l’impatto sul bilancio) resta interamente sulle spalle del Carrier.

Governance e Controllo

Dato l’enorme fiducia riposta nell’MGA, è necessario un controllo molto forte da parte del Carrier:

  • Audit Regolatori: Il Carrier deve controllare costantemente l’operato dell’MGA e la qualità della sottoscrizione, anche ai fini della compliance (es. Solvency II). La Governance della relazione è un punto chiave.

III. Il Modello Economico e il “Paradosso” MGA

Remunerazione e Allineamento degli Interessi

La differenza nella remunerazione tra MGA e agenti tradizionali è fondamentale:

  • MGA: Ricevono commissioni standard, ma spesso anche una Profit Commission (partecipazione agli utili tecnici). La Profit Commission lega la remunerazione dell’MGA ai risultati tecnici (rapporto sinistri/premi basso), allineando l’interesse dell’MGA non solo a vendere, ma a vendere bene.
  • Agente Tradizionale: Prende provvigioni sul venduto (volume).

Il Paradosso Economico dell’MGA

Le MGA aumentano i costi di gestione per il Carrier (Expense Ratio), ma rendono il premio competitivo. La risposta risiede nella gestione del Loss Ratio (sinistri):

  • Costo Maggiore: Il costo che pesa di più sui bilanci assicurativi non sono le commissioni, ma i sinistri.
  • L’Investimento in Performance: La commissione più alta si giustifica perché l’MGA, grazie a specializzazione e tecnologia, riesce a garantire un Loss Ratio strutturalmente più basso. Pagare di più è un investimento per risparmiare molto di più sui sinistri.

Tecnologia al Servizio dell’Underwriting

Le MGA raggiungono questo obiettivo tecnico grazie a:

  • Data Analytics e AI: Applicati a un Underwriting chirurgico.
  • Precisione: Individuano con precisione i Good Risks in una nicchia e prezzano correttamente.
  • Granularità: Ottengono una precisione che l’Underwriter generalista non ha, consentendo un Pricing “Su Misura” che riflette una valutazione più precisa del rischio specifico.

Il Vantaggio Competitivo del Carrier (Combined Ratio)

L’obiettivo è migliorare il Combined Ratio ($\text{Loss Ratio} + \text{Expense Ratio}$):

ModelloCosto Commissioni (Expense Ratio)Costo Sinistri (Loss Ratio)Combined Ratio
MGAAltoBasso (strutturalmente)Potenzialmente Profittevole
Rete TradizionaleMedioAlto (o più volatile)Più Incerto

IV. Struttura dell’Ecosistema e Differenze con gli Agenti Tradizionali

Schema dei Ruoli

  1. Carrier: Mette la capacità finanziaria, si tiene il rischio finanziario dei sinistri, delega l’Underwriting, ma controlla e resta responsabile legalmente.
  2. MGA: Gestisce l’Underwriting come un ufficio tecnico esterno specializzato, fissa i prezzi, valuta e emette polizze (grazie alla Binding Authority).
  3. Intermediario Classico (Broker/Agente): Resta il canale distributivo e fornisce consulenza sul territorio.
  4. Cliente Finale: Compra la copertura; la polizza è del Carrier, ma la “cucina tecnica” è dell’MGA.

Confronto MGA vs. Agente/Broker Tradizionale

FunzioneMGA (Delegato di Sottoscrizione)Agente/Broker Tradizionale
Poteri di SottoscrizioneSì, entro la delega (Binding Authority)No, propone soltanto alla compagnia
Gestione SinistriSpesso ha deleghe, almeno fino a certo importoPiù raro, fa assistenza/denuncia
Proprietà PortafoglioNo, lavora per conto d’altriSì, diritto di agenzia/propria proprietà
RemunerazioneCommissioni + Profit CommissionProvvigioni sul venduto (Volume)

V. Conflitto con la Rete Agenziale e Vie d’Uscita

Il Conflitto Agenziale (Reazione di “Difesa”)

Le MGA sono percepite dagli agenti come una minaccia diretta a causa di:

  • Disintermediazione Tecnica: L’MGA fa una parte del lavoro (valutazione del rischio) in modo più efficiente.
  • Deskilling (Perdita di Competenze): Paura di perdere autonomia e competenze, diventando solo collocatori o “venditori puri” senza potere decisionale sul rischio.
  • Monomandato: Agenti monomandatari si sentono svantaggiati rispetto alle MGA che operano di fatto come plurimandatari.

Percorsi Evolutivi per gli Agenti

Le sfide possono diventare opportunità attraverso il riposizionamento:

  1. Specializzazione Profonda: Usare la tecnologia unita alla conoscenza del territorio per diventare un Super Esperto in una nicchia.
  2. Ridefinizione del Valore Aggiunto (Consulenza Olistica): Spostarsi dalla semplice vendita alla consulenza olistica e al ruolo di gestore della crisi.
    • Valorizzare l’Elemento Umano: Fiducia, visione d’insieme dei rischi (legali, fiscali, ecc.), e soprattutto l’Assistenza vera al momento del sinistro.

Rinegoziazione della Remunerazione

L’agente può chiedere al Carrier di premiare la qualità (risultati tecnici e fedeltà) e non solo il volume:

  • Passare da commissioni sul volume a Profit Sharing (partecipazione agli utili tecnici).
  • Ottenere Bonus di Retention sulla fedeltà.

VI. Implicazioni Future: Governance Algoritmica e Settore Ibrido

Il Futuro è un Settore Ibrido

Le MGA e le strutture tradizionali coesisteranno. Le MGA agiscono come traino per l’innovazione, spingendo i Carrier a integrare l’AI e i Data Analytics nel pricing e nella selezione.

La Governance Algoritmica (L’Equilibrio Necessario)

Con l’integrazione dell’AI, è fondamentale una Governance Algoritmica robusta, garantendo:

  • Explainability (Trasparenza): Poter spiegare come funzionano gli algoritmi, perché un cliente paga un certo prezzo o viene rifiutato.
  • Rischio Etico (Bias): Prevenire che gli algoritmi discriminino involontariamente. L’efficienza non può andare a scapito dell’equità.

MGA e Regole come “Ancore”: MGA e regolamentazione agiscono come canali per introdurre l’efficienza dell’AI in modo gestito, mirato e supervisionato, assicurando un equilibrio tra tecnologia e tutela.

Spunto di Riflessione Correlato

Considerando la sofisticazione crescente dell’Intelligenza Artificiale nell’Underwriting: Quale sarà, anche nei modelli assicurativi più avanzati del futuro, l’elemento umano che resterà davvero *insostituibile? Quella scintilla di **giudizio, etica o empatia* che la macchina non potrà mai replicare nel valutare un rischio o una persona?

INDICE DELL’ARTICOLO SUI MANAGING GENERAL AGENT (MGA)

  1. Introduzione: La Genesi e il Ruolo Critico delle MGA (Managing General Agent)
    1. Il Modello di Delega e la Binding Authority
    2. Interpretazione dei Ruoli
    3. Confronto fra MGA e Agente/Broker
  2. Anatomia Tecnica della MGA e Fondamenti Economici
    1. Il Ruolo del Loss Ratio (Rapporto Sinistri/Premi)
    2. Scomposizione del paradosso
    3. Superiorità del dato specialistico
  3. Il Conflitto: Ritrosia Agenziale vs. Logica MGA
  4. Implicazioni Future e Riconfigurazione Strategica
    1. La Nuova Proposta di Valore dell’Agente
    2. L’Evoluzione della Governance

1. Introduzione: La Genesi e il Ruolo Critico delle MGA (Managing General Agent)

La figura delle Managing General Agent (MGA) non è un semplice trend, ma la risposta strutturale del mercato alla crescente complessità dei rischi. Le MGA sono nate per colmare il gap di agilità e specializzazione delle grandi Compagnie Assicuratrici (Carrier), che faticavano a gestire in modo efficiente e profittevole i rischi di nicchia (es. Cyber, D&O) con le loro strutture rigide e i loro sistemi legacy. Le MGA agiscono, pertanto, come laboratori di innovazione che consentono al Carrier di accedere rapidamente a nuovi mercati.

> Le MGA (Managing General Agent) sono nate per colmare il gap di agilità e specializzazione delle Compagnie Assicuratrici (Carrier) generaliste.

> Obiettivo: Gestire in modo efficiente e profittevole i rischi di nicchia (es. Cyber, D&O), aggirando la rigidità delle strutture interne tradizionali.

> Impatto: Le MGA fungono da laboratori di innovazione che definiscono i nuovi standard di pricing e Underwriting.

Le MGA sono delegati di sottoscrizione (Underwriting Delegates) che esercitano funzioni tipicamente riservate all’Assicuratore, ma con una precisa distinzione di responsabilità.

1.1 Il Modello di Delega e la Binding Authority

  • L’Autorità Tecnica: L’MGA opera grazie a un rigoroso Accordo di Delega di Autorità (Binding Authority Agreement) conferito dal Carrier. Questo accordo concede all’MGA il potere di definire il pricing, valutare e accettare i rischi e, crucialmente, emettere la polizza in nome e per conto della Compagnia.
  • Separazione del Rischio: La delega è operativa, non finanziaria. L’MGA gestisce il rischio tecnico di underwriting (la qualità della selezione), ma il rischio finanziario (l’obbligo di pagare i sinistri) e di bilancio rimane interamente a carico del Carrier.
  • Implicazione sulla Governance: Questa separazione richiede al Carrier di mantenere un controllo rigoroso (audit) sulla qualità dell’Underwriting dell’MGA, fondamentale per la solvibilità (Solvency II) e la compliance.

1.2 Interpretazione dei Ruoli

RuoloFunzione chiave
Carrier/AssicuratoreAssume il Rischio Finanziario. Delega l’underwriting all’MGA. Mantiene la responsabilità legale e il controllo di governance e audit sulla performance tecnica.
MGA – Managing General AgentGestisce l’Underwriting. Agisce come un ufficio tecnico esternalizzato. Fissa i tassi, valuta e accetta i rischi, emette le polizze in nome e per conto del Carrier (tramite Binding Authority).
Broker/AgenteCanale Distributivo. Riceve i prodotti e le condizioni (già sottoscritte dall’MGA) e li colloca presso il cliente, fornendo la consulenza diretta sul territorio.
Cliente FinaleAcquista la Copertura. Riceve la polizza emessa formalmente dal Carrier (ma gestita operativamente dall’MGA) tramite l’intermediazione.

1.3 Confronto fra MGA e Agente/Broker

CaratteristicaMga (Manangin General Agent)Agente/Broker tradizionale
Poteri di sottoscrizione – Può accettare, valutare e sottoscrivere rischi per conto della Compagnia, emettendo polizze.No – Propone polizze, ma l’accettazione e l’emissione sono sempre a carico della Compagnia.
Gestione dei sinistriSpesso delegata (Claims Authority). Può liquidare sinistri entro limiti concordati.Raramente delegata/o. Il ruolo è di assistenza e trasmissione.
Proprietà del portafoglioAgisce per conto, non detiene il rischio. La proprietà tecnica è della Compagnia.Diritto d’agenzia (ove previsto) sul portafoglio clienti.
RemunerazioneBasata su commissioni e spesso su un profit commission legato alla performance tecnica del portafoglio gestitoBasata su provvigioni sulle polizze vendute.

2. Anatomia Tecnica della MGA (Managing General Agent) e Fondamenti Economici

> Delega di Autorità (Binding Authority): La MGA è un delegato di sottoscrizione che ha l'autorità di definire il pricing, valutare i rischi ed emettere polizze in nome e per conto del Carrier.

> Separazione del Rischio: L'MGA gestisce il rischio tecnico di Underwriting, ma il rischio finanziario e di capitale resta in capo al Carrier.

> Il Paradosso Economico: L'alta commissione MGA (Expense Ratio) è giustificata dalla drastica riduzione del Loss Ratio (Rapporto Sinistri/Premi) ottenuta grazie a selezione del rischio superiore e AI/Data Analytics.

Il paradosso apparente — commissioni MGA elevate (Expense Ratio) a fronte di premi al cliente competitivi (Gross Written Premium) — è la chiave di volta del modello. Il costo maggiore per un Assicuratore è il Rapporto Sinistri/Premi (Loss Ratio). L’alta commissione che il Carrier paga all’MGA si giustifica perché l’MGA è in grado di garantire un Loss Ratio strutturalmente più basso rispetto al portafoglio generalista.

2.1 Il Ruolo del Loss Ratio (Rapporto Sinistri/Premi)

  • Selezione del Rischio Superiore: Le MGA utilizzano Data Analytics e Intelligenza Artificiale (AI) per operare un Underwriting chirurgico. Identificano i rischi “buoni” (c.d. Good Risks) e scartano o prezzano fuori mercato i rischi peggiori, con una precisione che l’Underwriter generalista non può eguagliare.
  • Profittabilità Netta: Il Carrier accetta un Expense Ratio più alto perché il risparmio sul costo dei sinistri (Loss Ratio più basso) rende il Combined Ratio finale (Loss Ratio + Expense Ratio) più profittevole rispetto a quello generato da un canale di distribuzione con un Loss Ratio incerto.

2.2 Scomposizione del paradosso

MGA (modello specialistico)Rete Tradizionale (Modello Generalista)
Costo Commissioni (Expense Ratio): Alto ⬆️Costo Commissioni (Expense Ratio): Medio ➡️
Costo Sinistri (Loss Ratio): Basso ⬇️Costo Sinistri (Loss Ratio): Potenziale per essere più Alto ⬆️
Risultato (Combined Ratio): Profittevole (< 100%) ✅Risultato (Combined Ratio): Incerto, meno controllabile ⚠️

L’MGA non è un costo, ma un investimento che si ripaga con una migliore performance tecnica del portafoglio delegato. Il premio basso per il cliente è il riflesso della minore rischiosità media del portafoglio che l’MGA è in grado di costruire e sottoscrivere.

2.3 Superiorità del dato specialistico

AspettoMGA SpecialisticaRete agenziale tradizionale
Dati di UnderwritingSpecifici e Profondi sul rischio di nicchia. Utilizza data points non standard (es. Cyber score, storico claims settoriale).Generici e Basati sulla Media. Dati standard (fatturato, settore, sinistrosità generica).
PricingChirurgico. Prezza il rischio specifico con alta precisione, potendo quindi permettersi un premio complessivamente più basso per il Good Risk.Cautelativo/Aggregato. I premi tendono a includere un margine di sicurezza più ampio per coprire la variabilità e l’incertezza del portafoglio generalista.
Focus UnderwritingTecnico, Sulla Performance. L’MGA ha l’incentivo (la Profit Commission) a tenere basso il Loss Ratio.Commerciale, Sul Volume. L’Agente è remunerato prevalentemente sul premio lordo prodotto (sulla commissione di vendita).

In sintesi, l’MGA non riduce i rischi per caso, ma attraverso un design mirato:

CONTATTACI

Sei un Broker/Agente e vuoi capire come lavorare con il modello MGA?

Il premio finale più basso è il frutto della fiducia del Carrier, che sa che il portafoglio dell’MGA avrà meno sinistri gravi rispetto a un portafoglio generalista di pari volume. Il costo operativo più alto (commissione MGA) viene più che compensato dal risparmio sul costo dei sinistri (Loss Ratio).


3. Il Conflitto: Ritrosia Agenziale vs. Logica MGA

La ritrosia della rete agenziale tradizionale è una reazione fisiologica alla minaccia di disintermediazione tecnica imposta da un modello più efficiente e flessibile.

La Ritrosia Agenziale (La Minaccia) ❌I Vantaggi dell’Adozione della Logica MGA ✅
Competizione Asimmetrica: Le MGA ottengono pricing precisi grazie all’AI, creando una concorrenza interna con i prodotti della rete tradizionale, erodendo la marginalità dell’agente.Specializzazione Profonda: L’Agente si libera dall’Underwriting di massa per concentrarsi su una nicchia, integrando la tecnologia MGA-like per filtrare i rischi e aumentare la qualità del suo portafoglio.
De-skilling e Autonomia Compressa: L’Underwriting viene centralizzato o automatizzato, riducendo l’agente a mero collocatore (come nel caso dei sistemi centralizzati come Unica).Nuovo Ruolo di Consulenza: L’Agente si riconfigura come Consulente Olistico e Gestore della Crisi, focalizzandosi sul valore umano insostituibile (fiducia, advocacy sul sinistro).
Vincolo del Monomandato: L’agente è limitato, mentre le MGA operano in plurimandato, accedendo a capacity e prodotti diversificati.Incentivi Ricalibrati: L’Agente può chiedere ai Carrier di spostare la remunerazione dalla Commissione sul Premio (volume) al Profit Sharing o al Bonus di Retention (qualità e fedeltà).

4. Implicazioni Future e Riconfigurazione Strategica

> Il Ruolo Riconfigurato dell’Agente: L’agente sopravvive come un Gestore della Fiducia, liberato dai compiti di Underwriting ripetitivi, ma responsabile della complessità umana e strategica.
> Nuovi Incentivi: Le Compagnie dovranno ricalibrare i mandati premiando il Profit Sharing e le Fee di Servizio (qualità e fidelizzazione) piuttosto che il volume del premio.
> L’Ancora di Salvezza: Le MGA e la struttura regolamentare tradizionale sono le ancore di salvezza del settore, incanalando l’efficienza dell’AI in un contesto di governance etica e tutela del consumatore.

Il futuro del settore assicurativo è ibrido.

Le MGA e la struttura tradizionale sono le ancore di salvezza per il mercato, a condizione che l’AI venga incanalata in modo controllato.

4.1 La Nuova Proposta di Valore dell’Agente

L’Agente Monomandatario sopravvive e prospera accettando di essere l’esecutore altamente efficiente della politica di Underwriting centrale e concentrandosi su:

  • Gestione della Fiducia: L’agente è l’unico in grado di costruire la fiducia necessaria per la vendita di prodotti complessi e di fungere da Gestore della Controverse in fase di sinistro.
  • Complessità Olistica: La consulenza si sposta sulla struttura del programma di rischio complessivo dell’azienda o dell’individuo, un compito che richiede interpretazione legale, fiscale e strategica.

4.2 L’Evoluzione della Governance

La diffusione delle MGA, che sono i pionieri nell’uso dell’AI per il pricing, impone al Carrier e all’IVASS un focus sul rischio di governance algoritmica. È essenziale garantire la trasparenza (explainability) dei modelli AI e mitigare i rischi etici (es. bias), affinché l’efficienza non comprometta la tutela del consumatore e la stabilità del sistema.

Incendio di auto in sosta: responsabilità e riferimenti normativi

Incendio di auto in sosta: responsabilità e riferimenti normativi

In tema di r.c.auto, la questione della sosta di veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata, integra il concetto di circolazione. La responsabilità per un incendio auto in sosta è quindi risarcibile dall’assicuratore, salvo il caso di dolo. Analizziamo i riferimenti normativi e la giurisprudenza in materia di risarcimento.

Indice

  1. Concetto giuridico di circolazione stradale
  2. Dubbi normativi: incendio auto in area privata
  3. Superamento principio di demanialità nella giurisprudenza
  4. Responsabilità del danno: regole di applicazione e risarcimento
  5. Nesso di casualità fra danno e circolazione stradale
  6. Azione diretta del danneggiato e il risarcimento
  7. Incendio provocato da atto doloso: esclusione di responsabilità
  8. Conclusioni e principi generali

1. Concetto giuridico di circolazione stradale

In merito alla nozione di circolazione la giurisprudenza ha sostenuto che sotto il profilo tecnico-giuridico anche il veicolo in sosta è considerato «in circolazione», partendo dalla constatazione che lo stesso concetto possa essere scisso in «circolazione dinamica» e «circolazione statica» (quale forma di utilizzazione della strada).

Il presupposto logico-deduttivo da cui trarre tale ragionamento risiede nel fatto che il veicolo seppure fermo può:

a) costituire un intralcio e un ostacolo al movimento degli altri mezzi;

b) mutare, in qualsiasi momento, il proprio stato di quiete in movimento, sempreché vi sia un’utilizzazione della strada di uso pubblico (o di altra area adibita al traffico, anche privata, ad essa parificata) al pari del transito.

Il riferimento normativo a sostegno di questa tesi è rappresentato dall’art. 3, n. 9) del Codice della Strada il quale definisce la circolazione come il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”.

Ad avvalorare ulteriormente questo convincimento normativo si aggiunge la clausola generale dell’art. 140 del Codice della Strada la quale statuisce che: “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale

Sulla base di tali elementi non sussistono dubbi interpretativi, d’altra parte, il principio summenzionato è ribadito dalla stessa Corte Costituzionale (Sent 14 aprile 1969, n. 82) la quale ha riconosciuto come un dato ormai acquisito che la sosta su su area pubblica o ad essa equiparata è essa stessa circolazione, non potendo questa restrittivamente intendersi di veicolo in movimento.

2. Dubbi normativi: incendio auto in area privata

Se non sussistono problemi logico-normativi in merito all’equiparazione della sosta del veicolo con la nozione di circolazione stradale, lo stesso non avviene per quanto riguarda la questione dell’applicabilità o meno delle regole stradali alle aree private.

La predetta questione è stata oggetto di copiosa produzione giurisprudenziale alla quale hanno partecipato, in egual misura, i giudici penali, civili e il T.A.R.

Inizialmente la Cassazione, per dirimere ulteriori dibattiti in materia, aveva stabilito un principio semplice e sbrigativo basato sul dato formale della “demanialità” dell’area o della strada:

a) si applica il codice stradale sulle aree di proprietà pubblica;

b) si applica il codice civile su quelle di proprietà privata;

Tale soluzione per quanto si presentasse comoda e di facile applicazione non era esente da criticità.

Il principio di demanialità era poco adatto a fare giustizia nel caso d’incidente su strade trafficate e pericolose accessibili a tutti, anche se di proprietà privata.

3. Superamento principio di demanialità nella giurisprudenza

L’elaborazione della giurisprudenza ha soppiantato il principio della demanialità con un nuovo orientamento ancora oggi prevalente. Questa evoluzione della giurisprudenza è cruciale per stabilire la responsabilità.

  • Ambito civile: “…è rilevante la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada” (Cass. Civ. sez. II, 25 giugno 2008, n. 17350).
  • Ambito penale: “… in materia di circolazione stradale, a un’area appartenente a privati è applicabile la disciplina del codice della strada, se l’uso di essa è consentito a tutti; invero, è l’uso pubblico o privato che rende applicabile alle aree la disciplina specifica sulla circolazione stradale (o meno), e non già l’appartenenza delle stesse a enti pubblici o privati” (Cass. Pen. 13 maggio 1988).
  • Ambito Amministrativo: “… al fine di destinare una strada all’uso pubblico, occorre che la medesima sia idonea a soddisfare le esigenze della collettività, ossia di un numero indeterminato di cittadini…” (T.A.R. del Friuli Venezia Giulia n. 397 del30 settembre 1992).

4. Responsabilità del danno: regole di applicazione e risarcimento

La risposta al quesito non è complessa ma l’applicazione di una norma giuridica piuttosto che un’altra può comportare complicazioni di non poco conto. L’obiettivo è stabilire la regola per il risarcimento dei danni. Per l’ottenimento del risarcimento per incendio auto in sosta è fondamentale stabilire la norma applicabile.

Partiamo dal presupposto che, per l’applicabilità dell’art. 2054 cod. civ. occorre che l’area in cui si è verificato il sinistro sia aperta all’uso pubblico, in termini tali da risultare ordinariamente adibita al traffico (orientamento giurisprudenziale dominante)¹.

Vediamo quali possono essere gli scenari:

  • se quella in area privata è circolazione stradale, applicandosi l’art. 2054 cod. civ. opera la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo e la conseguente responsabilità del proprietario > ONERE PROBATORIO:  la colpa è del conducente ed è lui che deve provare la sua eventuale estraneità al danno;
  • se viceversa la circolazione in area privata non si considera alla stessa stregua di quella stradale, si applica l’art. 2043 cod. civ. e tale presunzione cade > ONERE PROBATORIO: è colui che chiede il risarcimento (cioè chi è stato investito) a dover provare la responsabilità altrui.

5. Nesso di casualità fra danno e circolazione stradale

Ai fini dell’applicazione dellart. 2054 c.c., tra il danno e il fatto della circolazione deve sussistere una precisa connessione nel senso che il primo deve presentarsi come conseguenza immediata e diretta del secondo.

L’incendio propagatosi da un’autovettura in sosta al bene altrui può dar luogo ad una forma di responsabilità ex art. 2054 c.c. anche quando il fatto lesivo sia direttamente legato all’usura. Sono ipotesi concrete di danno provocato dalla circolazione quelle in cui l’incendio si verifichi per:

  • il surriscaldarsi del motore;
  • scoppio del serbatoio di benzina;
  • corto circuito;
  • ritorno di fiamma.

In assenza di tale specifico legame causale il regime della responsabilità applicabile, eventualmente, è quello della clausola generale dell’art. 2043 c.c. o, qualora ne ricorrano i presupposti, quello previsto per le cose in custodia ex art. 2051 c.c.

L’art. 2051 c.c., inoltre, potrà essere invocato allorquando il veicolo non risulti più in circolazione, ma venga ritirato in un luogo privato. Pertanto, il proprietario risponderà in qualità di custode dei danni causati a terzi dall’incendio propagatosi dalla propria autovettura in sosta in un’area chiusa al traffico.

6. Azione diretta del danneggiato e il risarcimento

Qualora venga accertato il nesso di causalità tra la circolazione e il danno, il danneggiato può agire direttamente nei confronti dell’assicurazione ex L. n. 990/1969 per la
soddisfazione delle proprie pretese.

Il legislatore ha sostanzialmente riconosciuto la possibilità del danneggiato di agire direttamente nei confronti d un soggetto – la società assicuratrice – generalmente dotato di maggiore liquidità e solvibilità rispetto alle persone fisiche (Art. 144 Codice delle Assicurazioni private).

7. Incendio provocato da atto doloso: esclusione di responsabilità

In caso di incendio dovuto all’intervento doloso di terzi viene meno il nesso causale tra l’azione del proprietario e il danno subito: di conseguenza l’assicuratore per la
responsabilità civile del veicolo (dal quale si è propagato l’incendio) non risponderà dell’azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati.

Cerchiamo di fare più chiarezza: In quale circostanza la responsabilità dell’assicurazione risulta esclusa?

“Se l’incendio che si propaga da un veicolo in sosta su area pubblica (o ad essa equiparata) sia stato appiccato dolosamente, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere eziologicamente ricollegate alla circolazione stradale, con la conseguenza che in tal caso l’assicuratore per la responsabilità civile del veicolo, dal quale si è propagato l’incendio, non risponde del azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati, privi dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore” Cass. civ. sez. III, sentenza 11 febbraio 2010, n. 3108².

8. Conclusioni e principi generali

Concludiamo questa articolata e lunga disamina di istituti giuridici e pronunce giurisprudenziali fissando alcuni importanti principi generali:

1) Ai fini dell’applicazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non è rilevante la natura pubblica o privata dell’area aperta alla circolazione, essendo piuttosto qualificante l’uso pubblico della stessa;

2) per uso pubblico s’intende l’apertura dell’area/strada ad un numero indeterminato di persone che comporta la possibilità (giuridicamente lecita) di accesso da parte del pubblico. Pertanto, anche la situazione statica di ingombro della sede stradale da parte del veicolo, che è in grado di interferire con la circolazione, rimane assoggettata all’obbligo dell’operatività della garanzia assicurativa per la r.c.a;

3) la sosta è essa stessa circolazione perché “comprende in sé il complesso delle situazioni dinamiche e statiche in cui è posto il veicolo sulla pubblica via”;

4) deve considerarsi sempre relativo alla circolazione l’incendio propagatosi dal veicolo in sosta, a meno che esso non sia stato appiccato dall’azione dolosa di terzi;

5) al danneggiato deve essere riconosciuta azione diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo ex art. 144 Codice delle Assicurazioni private.


Merita di essere menzionata un’importante pronuncia della Corte di Giustizia Europea, Seconda Sezione, sentenza 20/06/2019 causa C-100/18 > Si riporta di seguito il link per approfondimenti www.dirittoegisutizia.it.

HAI BISOGNO DI UNA POLIZZA INCENDIO E FURTO COMPLETA?

Hai subito danni da incendio e cerchi assistenza legale

Smart Working: nuova filosofia manageriale

Smart Working: nuova filosofia manageriale

La crisi sanitaria abbattutasi con violenza e con la sua inarrestabile carica virulenta sul territorio nazionale sta mettendo a dura prova l’economia nazionale e globale. In uno scenario di significativo rallentamento e/o chiusura della produzione industriale e del mercato dell’import ed export, causate dall’allarme pandemia Coronavirus Covid -19, le PMI (compreso i liberi professionisti) stanno apprendendo, con largo ritardo sulla tabella di marcia, che il processo di digitalizzazione dei processi produttivi (es. smart working) non può essere più rimandato e rappresenterà la chiave necessaria per affrontare le nuove sfide che dovremo affrontare nel prossimo futuro. Chi tarderà rimarrà al punto di partenza!

Indice

  1. Inno alla tecnologia
  2. Nuova filosofia manageriale: Smart Working
    1. Flessibilità e raggiungimento degli obiettivi
    2. Vantaggi e criticità
  3. Trasformazione digitale: lavori in corso
  4. Conclusioni
  5. Approfondimenti e curiosità sul Futurismo

1. Inno alla tecnologia

In queste ultime settimane, ormai, ci siamo abituati a scandire le nostre giornate fra i cadenzati comunicati provenienti dal Governo, medicina normativa che ci viene gradualmente somministrata per prevenire il contagio da Coronavirus Codiv-19 e rilanciare l’economia nazionale e, le puntuali letture dei bollettini (di guerra) forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, verso le 18:00, su vari canali comunicativi digitali.

Le restrizioni della nostra liberà personale giustamente imposta dal Governo, per bloccare il contagio ed evitare il superamento della curva di progressione del virus, oltre i limiti di ragionevole operatività e sostenibilità del SSN, sta facendo scoprire agli italiani l’importanza della tecnologia, non solo nella sfera personale (es. chat di gruppo, videochiamate, videogames etc) ma anche e, specialmente, nell’ambito lavorativo (es. videoconferenze).

L’importanza della tecnologia, specialmente in tempi bui come quelli che stiamo affrontando, sta facendo riscoprire paradossalmente quello spirito di unità nazionale che da tempo latitava nel nostro Bel paese.

Il progresso tecnologico, così tanto temuto e criticato, sta riconnettendo l’intero paese in una sorte di “abbraccio” collettivo, un abbraccio virtuale, se vogliamo. Tuttavia, lasciando da parte i toni trionfali, è opportuno puntualizzare un aspetto importante: l’evoluzione della tecnica, in Italia, non ha mai goduto di buona reputazione e della stima che molti italiani adesso le riconoscono.

L’ingresso della tecnologia, all’interno dei processi produttivi ha da sempre terrorizzato i lavoratori, timore indotto dalla paura di perdere il posto (di lavoro) per essere sostituti dalla macchina.

Così come, l’evoluzione tecnologica ha da sempre suscitato timore e diffidenza da parte di una buona schiera di sociologi e antropologi, spaventati dall’eccessiva esposizione delle nuove generazioni al mezzo informatico. Paure comprensibili, più che comprensibili, ma smentite dall’attualità e dallo stato di necessità determinato dal SARS-Cov-2.

Dato che ci troviamo in un clima pandemico globale, le eventuali “cure” da somministrare ai timori dei lavoratori e diffidenti sono le seguenti:

PER I LAVORATORI
Comprendere che il mondo si sta inesorabilmente aggiornando a nuove procedure, a nuove tecnologie organizzative e nuove filosofie di lavoro. Tali evoluzioni richiedono impegno, dedizione, investimenti in formazione teorica e applicazione pratica. Bisogna costantemente aggiornarsi, curare il proprio bagaglio culturale, senza dover necessariamente attendere che siano sempre gli altri a dover provvedere alle proprie esigenze. Essere aggiornati e consapevoli della realtà circostante costituisce il miglior rimedio contro la staticità e la pigrizia determinata dalla routine quotidiana.
PER I DIFFIDENTI
La tecnologia da sempre è stata accusata di creare emarginazione, attrarre la sfera reale per amalgamarla alla macro sfera virtuale; creare e alimentare il distacco con la realtà con conseguente inaridimento dei rapporti sociali, alimentare il culto dei predicatori di massa virtuale (es. influencer o youtuber), bypassare l’importanza del dibattito e della proteste sociali etc. Trattasi di timori sacrosanti e, nei confronti dei quali, è necessario riporre la giusta attenzione, specialmente nei confronti dei rischi emergenti con la modernità (cyber bullismo e il cyber risk)

Ma allo stesso tempo, è altrettanto importante comprende che la realtà nella quale siamo immersi si è scrollata di dosso, da tempo ormai la polvere del passato. Viviamo in una realtà costantemente interconnessa, nella quale siamo giocoforza attori e non più soltanto spettatori. Soltanto con il processo di trasformazione digitale abbiamo avuto la possibilità di abbattere i muri e i confini della comunicazione, abbiamo fatto passi da gigante nel mondo della MEDICINA e dell’ISTRUZIONE.

Ebbene, per prevenire e curare questi timori è necessario educare le nuove generazioni (e non solo), ad un utilizzo razionale e moderato della tecnologia che fondi le sue radici nell’educazione, rispetto reciproco e solidarietà. È necessario avvicinare le nuove generazioni ad un utilizzo graduale e, non viceversa esponenziale, alle innovazioni tecnologiche (compito difficile e faticoso demandato ai genitori, e non ai professori).

Impedire alle future generazioni l’esposizione al progresso tecnologico è inutile, quanto improduttivo, ma dev’essere fatto con criterio, adottando le giuste precauzioni.

Tirando le somme di quanto affermato, il mio pensiero, come molti di Voi avrà intuito, è proiettato al futuro, ma soprattutto, a quello spirito di ottimismo che ci deve assolutamente accompagnare e contraddistinguere in questi tempi difficili. Il futuro non deve spaventarci, ma deve rappresentare il percorso naturale verso il quale propendere.

Il Novecento aveva già lanciato segnali inequivocabili dello stravolgimento culturale che la tecnologia avrebbe donato alle future generazioni.

Si stavano gradualmente consolidando le basi che hanno permesso alla modernità di imporsi, nella nostra vita quotidiana, con ritmo incessante e inarrestabile:

“L’uso dei media ha fatto passi da gigante e da una fase tecnologica-arcaica, qual era quella dei primi decenni del Novecento, si è giunti nell’epoca attuale, del villaggio globale elettronico, in cui trova conferma l’intuizione marinettiana, di una comunicazione orizzontale, telegrafica, rapida, analogica, sintetica, intuitiva, non più d’élite, ma davvero popolare e collettiva”

Fonte: FUTURISMO, L’avanguardia delle avanguardie di Claudia Salaris

Se sei interessato ad approfondire il più importante movimento artistico d’avanguardia del XX secolo puoi leggere gli approfondimenti al termine dell’articolo.

Dinamismo di un Ciclista (Boccioni): l'importanza del progresso tecnologico Dopo questa lunga digressione, ringrazio anticipatamente tutti coloro che avranno la pazienza di lanciarsi nella lettura di questo articolo.
Buona lettura! 🙂

2. Nuova filosofia manageriale: Smart Working

2.1 Flessibilità e raggiungimento degli obiettivi

Passiamo alla trattazione di una tematica molto dibattuta e frequentemente portata all’attenzione del pubblico nazionale, in queste ultime settimane di reclusione forzata, causa Coronavirus Covid-19.

Stiamo parlando dello smart working.

In questa sede non mi occuperò di elaborare un’analisi incentrata sugli aspetti normativi che regolano il c.d. lavoro agile (Legge 81/2017). Diversamente, mi occuperò di analizzare questo fenomeno digitale partendo da un serie di riflessioni.

Lo smart working costituisce una parola, prima dell’avvento del Coronavirus, parzialmente sconosciuta se non agli addetti ai lavori, che allo stato attuale, ha trovato pieno spazio di diffusione e circolazione nel lessico quotidiano.

Ma, la domanda che dobbiamo porci adesso è la seguente:

Sappiamo esattamente di cosa parliamo quando menzioniamo la parola smart working?

Ebbene, il Coronavirus ha fatto esplodere la necessità di flessibilità e adattabilità ad una situazioni di emergenza su scala globale. Le misure coercitive imposte dal Governo hanno determinato un’evidente costrizione della nostra libertà personale, oltre, vistose ripercussioni sulle nostre abitudini personali.

Tali restrizioni, oltre a riflettersi sui nostri stili di vita, hanno determinato necessariamente una rilettura dei nostri processi lavorativi: oggi la nostra abitazione si è trasformata nel nostro luogo di lavoro, il nostro tavolo adibito a svaghi personali si è trasformato nella nostra workstation aziendale.

MA ATTENZIONE, il fatto intrinseco di svolgere la prestazione lavorativa sempre dalla propria abitazione è decisamente distante dai criteri e dai principi su cui si fonda lo smart working.

Il fatto che il lavoratore dipendente svolge la sua attività sempre da casa, avvicina la sua prestazione lavorativa al telelavoro (c.d. homeworking), altra soluzione esistente da tempo, ma soggetta a regole differenti. Il lavoro agile, difatti, dovrebbe prevedere l’alternanza dell’attività svolta dall’azienda con quella svolta in altri luoghi, secondo le modalità concordate tra lavoratore dipendente e datore di lavoro. Ma è chiaro che, in fase emergenziale, l’attività può essere svolta interamente anche dall’abitazione del dipendente.

Dopo aver fatto questo preambolo possiamo rispondere alla domanda iniziale:

Lo Smart Working, o Lavoro Agile, è una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Un nuovo approccio al modo di lavorare e collaborare all’interno di un’azienda che si basa su quattro pilastri fondamentali: revisione della cultura organizzativa, flessibilità rispetto a orari e luoghi di lavoro, dotazione tecnologica e spazi fisici – Definizione di smart working elaborata dall’Osservatorio Smart Working

Coma appare evidente, lo smart working si distanzia nettamente dal telelavoro poiché fonda le sua ragion d’essere sui principi di flessibilità e autonomia (libera scelta da parte del lavoratore di luoghi e orari di lavoro), distaccandosi conseguentemente dal rigido ed ingessato perimetro normativo dove risulta confinato il telelavoro.

Un indubbio tratto qualificante di questa filosofia manageriale è la libertà del lavoratore dai tradizionali vincoli di tempo che lo abilitano a scegliere in quale orario della giornata rendere la prestazione. Si tratta, quindi, di una soluzione che offre al dipendente spazi di autonomia nell’organizzazione del suo tempo, in vista del raggiungimento degli obiettivi che gli vengono assegnati avvicinando per certi versi, il lavoratore agile, al confine con quello autonomo.

Tuttavia, è chiaro che questa grande libertà riconosciuta al lavoratore di auto-organizzarsi i tempi di operatività, deve bilanciarsi con l’esercizio del potere direttivo impartito dall’azienda che ovviamente permane, sia chiaro, anche con lo smart working (Es. reperibilità in determinate fasce orarie per coordinare e programmare il lavoro).

Non dimentichiamo che il lavoro agile si colloca pur sempre nella cornice del lavoro subordinato, il cui tratto centrale continua ad essere l’esercizio dei poteri di direzione e controllo aziendale.

Ma questo aspetto (potere di controllo aziendale), non deve sorprenderci e non deve indurci a pensare allo smart working come ad un progetto organizzativo aziendale irrealizzabile. Bisogna pur sempre rammentare che autonomia e flessibilità costituiscono una grande conquista del lavoratore moderno, finalmente libero dalle catene dei tradizionali criteri aziendali di gestione della forza-lavoro che lo tenevano, in precedenza, saldamente imprigionato alla sua postazione.

Questa grande libertà, ovviamente, richiede un giusto prezzo: raggiungimento degli obiettivi richiesti dall’azienda, anche prescindendo dai tradizionali canoni di ore impiegate, e una maggiore presa di coscienza e responsabilizzazione del lavoratore sull’importanza di far parte di una squadra che rema all’unisono verso il raggiungimento di un unico obiettivo.

Lo smart working, quindi, può essere utilizzato come efficace mezzo per ridurre gli spostamenti, limitare il traffico urbano e garantire conseguentemente un risparmio di tempo, danaro e stress, a garanzia di maggiore efficienza e, perché no, riduzione dell’inquinamento globale (c.d. global warming).

2.2 Vantaggi e criticità

VANTAGGI
I vantaggi che derivano dall’implementazione dello smart working nei processi aziendali e organizzativi sono evidenti, tuttavia, l’adozione di questo modello implica da parte delle aziende uno sforzo organizzativo rilevante in termini di investimento tecnologico che deve necessariamente comportare una sostanziale revisione dei processi di lavoro, formazione costante del proprio team e valutazione dell’operato dei propri dipendenti.

Purtroppo, la realtà dei fatti ci dimostra che soltanto alcune grandi imprese (es. Eni, Enel, Tim, Vodafone etc) hanno assorbito, già da anni, nei propri processi produttivi questa nuova cultura aziendale orientata alla valutazione dei risultati diretti al raggiungimento degli obiettivi come leva di benessere del personale.
CRITICITÀ
Non dobbiamo dimenticare che molte realtà organizzative/aziendali sono ancora fermamente ancorate al classico sistema del “timbro del cartellino“, sinonimo di efficienza e garanzia di risultato.

Tale metodologia, tuttavia, non vuole necessariamente tradursi in garanzia di produzione e obiettivi in quanto, il controllo in entrante del lavoratore il più delle volte viene percepito da quest’ultimo, come scarsa fiducia nei suoi confronti da parte del datore di lavoro.

3. Trasformazione digitale: lavori in corso

Il tessuto connettivo economico nazionale è composto, per la maggiore percentuale, da piccole e medie imprese che rappresentano il motore che traina e spinge l’economia del nostro paese.

Al netto di questo dato rilevante, che dimostra come risulta composta l’attività produttiva italiana, emerge un altro dato non certamente gratificante.

È inutile girarci intorno, il processo di digitalizzazione delle PMI rappresenta, allo stato attuale, un punto dolente sul quale le piccole e medie imprese italiane (compreso i liberi professionisti) faticano ad adeguarsi rispetto alla media europea.

  • Al livello teorico, le imprese percepiscono l’importanza di digitalizzare i processi produttivi, spinte forse anche dal trend attuato da molte aziende di aumentare il proprio business, con misure più innovative che possano attirare maggiore clientela e fasce d’età più inclini all’utilizzo della tecnologia;
  • Dal punto di vista pratico, tuttavia, le buone intenzioni non trovano terreno fertile, se non in alcuni ristretti scenari produttivi.

Inoltre, bisogna specificare che molte realtà aziendali, pur valutando positivamente l’ausilio della tecnologia nei processi organizzativi, non stanziano una quantità di risorse sufficienti, in grado di costruire una struttura autosufficiente e autonoma. In molti casi, l’ICT e l’attività digitale è affidata a società esterne (con evidenti problemi di costi e logistica).

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE AUMENTA L’EFFICIENZA, MA ESPONE A NUOVI RISCHI

Proteggi la tua azienda dal Cyber Risk e dagli errori di governance (D&O)

4. Conclusioni

Se la situazione di emergenza sanitaria ci ha imposto di adattare i nostri processi lavorativi a nuovi e inesplorati scenari tecnologici, tale circostanza non ci deve indurre a pensare che il lavoro svolto da casa possa essere minimamente paragonato allo smart working.

Per intenderci: non basta restare a casa per essere smart.

La quarantena forzata, tuttavia, ci ha avvicinato ad una filosofia manageriale e aziendale che molti non conoscevano, o che conoscevano in via del tutto marginale. 

Questa fase di temporanea stasi dei processi produttivi dev’essere utilizzata, pertanto, in modo proficuo da parte delle aziende che ancora non hanno compreso l’importanza di investire risorse adeguate nell’informatizzazione dei processi organizzativi dell’impresa. 

Ricordiamo e ribadiamo brevemente quali sono i capisaldi dello smart working

  1. lascia libero il lavoratore e azienda di decidere come preferiscono organizzarsi, a patto che ci sia un reciproco vantaggio;
  2. il lavoratore risparmia tempo e costi di viaggio (- Km/-Co2) e il tempo guadagnato viene reinvestito nel lavoro;
  3. l’azienda risparmia e vede ridursi considerevolmente le richieste di permessi e i giorni in malattia;
  4. aumenta la produttività. 

5. Approfondimenti e curiosità sul Futurismo

Landscape (Giacomo Balla): l'evoluzione del Futurismo

Il richiamo al futurismo non è casuale

L’avvento del futurismo, inteso come movimento culturale e artistico d’avanguardia, nato in Italia nel primo decennio del Novecento, era destinato a lasciare il segno nelle linee temporali della storia, fino ad arrivare persino ai giorni nostri.

Infatti, restiamo fortemente legati, anche se inconsapevolmente, ai concetti fondanti del movimento futurista che contraddistinguono tutt’ora l’età contemporanea.

Quali sono i punti programmatici su cui si basava il Manifesto di fondazione del Futurismo?

Il futurismo nacque fondamentalmente:

  • con la necessità di abbattere in ambito letterario, filosofico e artistico qualsiasi dogmatismo legato al passato;
  • con un dichiarato fine di “svecchiamento”, distruzione delle fondamenta della società borghese;
  • e soprattutto, celebrazione generosa di ogni forma creativa rivolta al futuro, sostenuta dalla fiducia nel progresso e nelle nuove tecnologie, dall’esaltazione della nuova dimensione metropolitana, della macchina e della velocità, dall’intuizione del dinamismo universale derivata dalla divulgazione delle nuove scoperte scientifiche (trasmissione elettrodinamica, relatività einsteiniana, raggi X);

Tuttavia, al netto dei principi costitutivi di questo importante movimento artistico d’avanguardia, il futurismo si impose, sin da subito, sullo scenario nazionale soprattutto in ambito ideologico-politico, con effetti da cui derivarono e derivano tutt’ora aspre contestazioni per il forte legame che univa il futurismo con il fascismo.

Fin dai suoi esordi, infatti, il futurismo assunse gli aspetti di un manifesto di propaganda politica incentrata su valori forti e incisivi e anche molto discutibili: “Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore…” – così esordiva il punto 9) del Manifesto di fondazione del futurismo su “Le Figaro”, il 20 febbraio 1909, ad opera del suo fondatore Filippo Tommaso Marinetti.

Ma quale fu la vera relazione tra l’avanguardia e il regime fascista?

In realtà, non ci furono dei veri e propri legami strutturali fra il movimento futurista e il regime fascista presieduto da Benito Mussolini.

Basti pensare che, il futurismo, nato nel 1909, precede il fascismo di dieci anni esatti.

Come ogni movimento rivoluzionario che si rispetti, il futurismo doveva necessariamente creare una netta frattura con la tradizione classica generando così, una vibrante sferzata contro la staticità che caratterizzava la massa, anche promuovendo ideali scomodi e dichiaratamente reazionari.

Ma, si badi, si trattava pur sempre di un programma politico puramente ideologico.

Più che altro, i futuristi avevano nostalgia del fascismo “rivoluzionario” del 1919, il “diciannovismo”, che, almeno in parte, sembrava voler realizzare il loro programma politico, ma non erano certamente interessati a quello di regime.

L’obiettivo principale del futurismo era iniettare in un sistema ingessato e legato ad un’apatica burocrazia, un pensiero dinamico che trovasse nel progresso tecnologico, il culto delle velocità, l’amore per le soluzioni violente, il disprezzo per le masse e nello stesso tempo l’appello fascinatore alle medesime, i suoi cavalli di battaglia.

Il fascismo, dal canto suo, affondava le sue radici programmatiche nella gerarchia, tradizione, classicità, ossequio all’autorità; il futurismo è tutto l’opposto di questo: è protesta contro la tradizione, è lotta contro i musei, contro il classicismo, contro le glorie scolastiche e universitarie.

È innegabile che ci fosse un legame di amicizia tra Marinetti e il duce, ma tale rapporto si era instaurato ben prima dell’ascesa del fascismo. Inoltre, l’adesione al regime, come accadeva per altri illustri personaggi dell’epoca (si pensi a Guglielmo Marconi) era puramente strumentale e serviva fondamentalmente a Marinetti per risolvere, di tanto in tanto, qualche problema di carattere culturale, ma non condivideva certamente la sua politica, cercava solo un terreno fertile per la sua arte.

Concludendo, è necessario cancellare dal futurismo questa onta, questa macchia indelebile e riconoscere al movimento creato da Marinetti, il merito di essere riconosciuto come il più importante movimento artistico d’avanguardia che il nostro paese abbia generato nel secolo XX.

Cyber risk e sicurezza informatica: Nuovi scenari

Cyber risk e sicurezza informatica: Nuovi scenari

Il Cyber risk costituisce un nuova frontiera del rischio aziendale diffusosi con l’avvento della modernità e della tecnologia. La liberà di navigazione garantita dalla rete globale (world wide web) ci ha permesso di abbattere limiti che sembravano insormontabili, garantendo a qualsiasi internauta, di qualsiasi ceto o estrazione sociale, di poter accedere ad un flusso di notizie, immagini, video ed informazioni in continua evoluzione e senza sosta. Questa grande libertà, però, ha trovato un netto controbilanciamento causato dai rischi informatici (c.d. cyber risks). 

Indice

  1. Rischio cyber e sicurezza informatica
  2. Quali sono i comuni incidenti cyber e relativi danni
  3. I virus informatici più diffusi
    1. Cosa sono e perchè esistono i malware?
    2. Qual è la differenza fra virus e malware?
    3. Come agisce il virus informatico?
    4. Quali sono i malware più diffusi?
  4. Misure di sicurezza e prevenzione
  5. Garanzia assicurativa: cyber risk insurance
  6. Conclusioni

1. Rischio cyber e sicurezza informatica

È indubbio che la tecnologia abbia determinato l’abbattimento di confini ritenuti invalicabili e abbia offerto un notevole miglioramento dei nostri stili di vita e dei processi produttivi aziendali (es. smart working).

Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica e, difatti, non bisogna abbassare la guardia e credere che l’era tecnologica sia esente da rischi e vulnerabilità che possono esporre il privato, e soprattutto l’azienda, a danni ingenti e irreparabili.

Non dimentichiamo quanto accaduto il 12 maggio 2017: è la data dell’attacco informatico più spaventoso mai avvenuto (Wannacry), che si diffuse in poche ore, in 150 Paesi, infettando più di 200.000 macchine e provocando un danno di oltre 4 miliardi di dollari.

Le aziende (di media o grande dimensione) sono l’obiettivo preferito dei criminali informatici così come numerosi e autorevoli studi hanno dimostrato:

Graduatoria rischi informatici in Italia 2018

Tali dati non suscitano grande sorpresa fra gli addetti ai lavori, poiché le aziende e i liberi professionisti incautamente continuano a sottostimare la percezione al rischio informatico (c.d cyber risk), a cui invece, risultano costantemente esposti.

Di questi tempi, come molte testate giornalistiche hanno evidenziato e molti imprenditori (molto tardivamente) hanno compreso:

Sottostimare incautamente un rischio, senza avviare efficaci misure di sicurezza e prevenzione, costituisce il più grande errore che si possa commettere.

Nonostante il pericolo concreto e tangibile a cui sono esposte le PMI, il livello di sicurezza e le risorse stanziate per la protezione contro i c.d. Cyber Crimes (crimini informatici) risultano ancora molte basse, o peggio, totalmente assenti.

Si vive ancora nella certezza di essere efficacemente immunizzati da eventuali attacchi informatici, sottovalutando il fatto che le reti commerciali aziendali sono costituite da una moltitudine di canali che possono potenzialmente veicolare l’introduzione dei virus informatici (basti pensare, alla rete di connessioni che collegano l’azienda con i propri collaboratori, fornitori e vari contatti secondari).

2. Quali sono i comuni incidenti cyber e relativi danni

Grafico o illustrazione che rappresenta un attacco cyber e la necessità di polizze cyber risk.

FONTE: www.ania.it

Il grafico evidenzia quelli che sono, in linea di massimi, i più comuni reati informatici a cui potenzialmente vanno incontro le aziende con un volume di fatturato elevato, e quindi con un alto numero di dipendenti, ma non bisogna assolutamente credere che l’esposizione al c.d. cyber risk, sia soltanto un’esclusiva delle grandi attività commerciali.

Molti attacchi informatici non sono documentati, così come risulta sottostimato il dato delle microattività (piccole e medie aziende, compresi i liberi professionisti) colpite da un nemico invisibile e subdolo che si insinua nei propri processi informatici quotidiani.

3. I virus informatici più diffusi

Per fornire maggior chiarezza ai contenuti di questa sezione mi impegnerò nel formulare una serie di domande, a cui farà seguito una risposta adeguata e sintetica (… perlomeno ci provo 🙂 )

Partiamo!!!!

3.1 Cosa sono e perchè esistono i malware?

E’ considerato malware (= malware deriva dalla contrazione delle parole inglesi malicious e software) qualsiasi programma creato appositamente per danneggiare un sistema operativo, compromettere funzioni del tuo computer, o compiere a tua insaputa azioni illegittime con il tuo computer, i tuoi dati, le tue connessioni (come rubare dati personali o inviare email dalla tua casella di posta elettronica).

3.2 Qual è la differenza fra virus e malware?

Potrà sembrare una domanda banale, ma attenzione, i virus rappresentano una categoria di malware. Siete rimasti sopresi dalla risposta? 😯 Ebbene sì, si tende a parlare impropriamente di virus informatici, ma virus rappresenta il termine con cui generalmente, ma erroneamente, vengono indicati tutti i malware.

Procediamo con l’identificare quali sono i malware più diffusi che sempre con maggior frequenza infettano i nostri pc privati, ma anche, hardware di importanti infrastrutture nel settore privato e pubblico.

Per poter combattere il nemico ad armi pari è necessario conoscerlo, per sapere quali sono i suoi punti di forza e le sue debolezze affinché poterlo affrontare con buoni margini di vittoria 😎

Poniamoci una serie di domande a cui seguiranno adeguate risposte:

3.3 Come agisce il virus informatico?

Agisce come un comune virus biologico: poiché non può auto-riprodursi il suo scopo principale è infettare per trasferire le istruzioni del programma infettivo che sono deputate alla riproduzione di copie di sé stesso.

OBIETTIVO FINALE: diffondersi causando una pandemia su larga scala (…ne sappiamo tristemente qualcosa!)

Dopo la fase riproduttiva, i virus informatici iniziano a svolgere attività di diversa natura e, anche quando non sono direttamente dannosi per il sistema operativo che li ospita, comportano un malfunzionamento delle risorse generando rallentamenti in termini di RAM, CPU e spazio sul disco fisso.

Generalmente, un virus danneggia direttamente solo il software della macchina che lo ospita, anche se può indirettamente provocare danni anche all’hardware, ad esempio causando il surriscaldamento della CPU, fermando la ventola di raffreddamento e danneggiando conseguentemente anche il disco rigido.

3.4 Quali sono i malware più diffusi?

Procediamo con l’identificare quali sono i malware più diffusi che sempre con maggior frequenza infettano i nostri pc privati, ma anche, hardware di importanti infrastrutture nel settore privato e pubblico.

  • I ransomware sono virus informatici che rendono inaccessibili i dati dei computer infettati e chiedono il pagamento di un riscatto per ripristinarli (MOLTO DIFFUSI E MOLTO DANNOSI);
  • Il worm (letteralmente traducibile con la parola verme) rallenta il sistema attivando operazioni inutili e dannose;
  • Il trojan horse è un programma che l’utente scarica perché ha funzionalità utili e desiderate, ma che, se eseguito, avvia a sua insaputa, (da qui il richiamo al cavallo di Troia), istruzioni dannose per i file;
  • La zip bomb è un programma che disattiva le difese del PC per consentire a un altro virus di infettarlo. È un archivio compresso malevolo che rende inutile il programma che lo legge: per eliminarlo, prima che apra la strada ad altri malware, bisognerebbe cancellare il file senza aprirlo, eseguirlo o decomprimerlo;
  • Gli spyware sono usati per spiare le informazioni del sistema sul quale sono installati (abitudini di navigazione, password e altri dati sensibili) che sono quindi acquisite da un terzo interessato, ma non autorizzato (comuni strumenti dediti per il furto d’identità digitale).

4. Misure di sicurezza e prevenzione

Per prevenire che i virus informatici possano infettare il nostro hardware e il nostro software è necessario prendere determinate precauzioni. Di seguito verranno elencati alcuni suggerimenti che, non costituiscono una guida universale, ma soltanto alcuni consigli necessari da adottare per evitare cattive sorprese durante la navigazione su internet:

  • INSTALLARE UN BUON SISTEMA ANTIVIRUS ESEGUENDO REGOLARI AGGIORNAMENTO PERIODICI: Con buona sorpresa di tutti i lettori ( 🙂 ), la misura più adeguata per proteggere i nostri dati sensibili è munirsi di un’efficace protezione antivirus > PREVENZIONE: è importante rammentare che una protezione antivirus efficace rappresenta indubbiamente un valido deterrente limitatamente alle minacce più note, ma, non sufficiente a contrastare l’infezione “digitale”. La migliore cura contro l’aggressione di un malware rimane sempre la stessa: adottare il buon senso!;
  • AGGIORNARE IL SISTEMA OPERATIVO PERIODICAMENTE:  prestare molta attenzione agli eventuali avvisi di aggiornamenti del software di sistema. I predetti avvisi potrebbero contenere importanti aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo utilizzato (Es. Windows 10) > PREVENZIONE: è consigliabile applicare la funzione che permette l’automaticità degli aggiornamento, in modo tale da poter evitare eventuali situazioni di “fragilità” del sistema operativo, che possa favorire o veicolare il virus informatico; 
  • FARE COPIE DI BACKUP PERIODICHE DEI DATI PERSONALI SU DISPOSITIVI FISSI O MOBILI: salvare periodicamente su un hard disk fisso esterno i documenti sensibili è una buona linea di prevenzione che dovremmo attuare tutti, nessuno escluso.  Poiché il malware potrebbe diffondersi velocemente anche sull’hardware utilizzato per il backup dei file sensibili, è raccomandabile scollegare sempre il disco esterno non appena concluso il backup e riconnetterlo solo all’occorrenza, come nel caso di successivi backup o per il ripristino dei dati > PREVENZIONE: considerare l’utilizzo di software con funzionalità automatiche di rilascio del disco esterno al termine della procedura di backup;
  • PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AI MESSAGI DI POSTA ELETTRONICA: la stragrande maggioranza dei malware sono veicolati attraverso email contenenti allegati malevoli e indirizzati ad account di posta di privati ed aziende. Il corpo della mail è preparato ad arte e facendo leva sull’importanza del documento recapitato all’utente , o altri servizi di utilità sociale), lo invita a scaricare o visualizzare il file proposto che di solito riguarda un fantomatico riscontro su spedizioni, ordini, fatture o bollette o eventuali scadenze imminenti. PRESTARE MOLTA ATTENZIONE ALLE TRUFFE INFORMATICHE VEICOLATE CON IL MEZZO E-MAIL (c.d. PHISHING): è opportuno ricordare che l’email costituisce e rappresenta il veicolo privilegiato dagli hacker per indurre e invogliare il malcapitato a cliccare su link fittizi controllati dal criminale informatico > PREVENZIONE: prestare molta attenzione alle email ricevuta da mittenti sconosciuti, ma ancor di più, da canali che trasmettono affidabilità o di utilità sociale (Es. Banche, Poste, servizi gratuiti, ecc.);
  • ADEGUATA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: Per, ultimo, ma non per ordine di importanza, prestare attenzione alle operazioni quotidiane che inconsapevolmente, per questioni di ruotine o automaticità, vengono normalmente svolte sul nostro pc (privato o aziendale che sia, poco importa).

Fare un’accurata valutazione dei rischi a cui ci esponiamo durante la navigazione sul web costituisce la migliore prevenzione contro ogni rischio – Ricordate questo mantra: “NESSUNO PUÒ TUTELARE LE NOSTRE INFORMAZIONI MEGLIO DI NOI STESSI”

5. Garanzia assicurativa: cyber risk insurance

Purtroppo, per quanto le soluzioni adottate al livello privato o aziendale risultino rispondenti, a quelle che sono i criteri di buona condotta e prudenza necessari per prevenire la diffusione di un’infezione informatica, non tutte le misure di sicurezza e prevenzione sono efficaci a contrastare i rischi informatici.

In questi casi, l’unico strumento efficace per contenere i rischi e i danni derivanti da un attacco informatico resta la garanzia assicurativa o la c.d. cyber risk insurance.

Vediamo di seguito quali sono le principali garanzie dell’assicurazione contro i rischi informatici:

Elenco grafico delle principali garanzie e coperture di una polizza Cyber Risk.
Elenco grafico delle coperture di Responsabilità Civile e penali della Polizza Cyber Risk.
Riepilogo delle garanzie assicurative fondamentali offerte dalla polizza Cyber Risk.

FONTE: www.ania.it

6. Conclusioni

Il progresso tecnologico ci ha permesso di abbattere “muri” invisibili che prima sembravano assolutamente invalicabili. L’era moderna ci ha donato la possibilità di accedere ad un flusso di infinite informazioni alla portata di un semplice click, o di un touch (tocco) sullo schermo di uno smartphone o tablet.

Viviamo in un’epoca di incessanti mutamenti e trasformazioni dei nostri usi e costumi generati dalla tecnica e della scienza, e purtroppo, da situazioni di necessità imposte da casi eccezionali e di portata globale (pandemia globale).

Tuttavia, questa immensa libertà donata dal progresso scientifico e tecnologico, se da una parte ci ha regalato la chiave per accedere ad un’infinita sequenza di dati, dall’altra, ci espone quotidianamente a rischi incalcolabili (c.d. cyber risks) che, in maniera subdola, si nascondono e si celano sotto la sottile superficie di questa apparente libertà.

Infatti, con la stessa semplicità e naturalezza con la quale accediamo alla rete, per attingere informazioni riguardanti un determinato argomento o per acquisire dati inerenti una struttura organizzata semplice o complessa, alla stessa identica maniera, diffondiamo quotidianamente una mole di dati personali (Banche Dati), che oggi, rappresentano la vera ricchezza dell’era tecnologica e, soprattutto, la merce di scambio utilizzata quotidianamente dagli hacker per ricattarci.

Dinanzi, ad un simile scenario, il cyber risk acquisisce una valenza intrinseca più tangibile di quanto non si voglia credere.


Se hai bisogno di chiarimenti o sei interessato ad una polizza contro i cyber risks non esitare a contattarmi.

SEI UNA PMI O UN LIBERO PROFESSIONISTA?

Non lasciare che un Ransomware fermi la tua attività!

 

Attenzione: Polizze contraffatte (RCAuto e Salute)

Attenzione: Polizze contraffatte (RCAuto e Salute)

In questo momento storico caratterizzato da una forte contrazione dell’economia causata dall’emergenza Coronavirus Covid-19, le speculazioni finanziarie sono all’ordine del giorno, così come le truffe perpetrate ai danni degli ignari consumatori, presi alla sprovvista da un nemico subdolo e invisibile che sta mietendo numerose vittime in tutto il globo terreste. ATTENZIONE QUALI PRODOTTI ACQUISTATE E DA QUALI CANALI LI ACQUISTATE, specialmente se trattasi di prodotti assicurativi (RC Auto e polizze salute) e finanziari. Non fatevi abbindolare dai facili risparmi e dai facili guadagni (!!!!!!!!!!!!!!).

Indice

  1. Cause dell’impennata di illegalità delle polizze
  2. Quali sono i settori maggiormente colpiti dal fenomeno delle polizze assicurative contraffatte?
    1. RC Auto (RCA)
    2. Polizze salute
      1. Cosa fare prima di sottoscrivere una polizza salute
      2. Esclusioni
      3. Durata del contratto
      4. Periodo di carenza contrattuale (o aspettativa)
  3. Quali sono i possibili segnali di allarme?

1. Cause dell’impennata di illegalità delle polizze

In questo specifico frangente temporale caratterizzato dall’incertezza economica e sanitaria (Coronavirus Covid-19), la paura, copiosamente instillata nelle menti degli italiana dai media, social, tv e radio sta facendo abbassare gradualmente quel muro di autodifesa e autocontrollo che da sempre caratterizza il consumatore/risparmiatore italiano.

Questo clima di timore e terrore generalizzato crea un ambiente protetto, un terreno fertile e ben drenato, per favorire la crescita di attività criminose a noi tristemente conosciute (Es. truffa, furto di identità), ma anche attività illecite che viaggiano sui canali digitali, a molti del tutto inedite e sconosciute (es. phishing, ramsomware).

Non è difficile comprendere, come in questa situazione di emergenza e di necessità caratterizzata da un brusco arresto dell’attività politica, il livello di attenzione e di sorveglianza assegnato agli organi preposti a tali attività si affievolisca provocando una pericolosa faglia all’interno del tessuto normativo e giuridico nazionale.

Se da una parte, assistiamo ad un inasprimento delle misure di prevenzione del contagio e costrizione della libertà personale (auto-isolamento e quarantena), decretata dal Governo, dall’altra invece, assistiamo ad un graduale processo di sospensione dell’ordinamento giuridico (si badi, non dell’ordine, per adesso almeno) e di alcuni valori meritevoli di tutela (pensiamo ad esempio al diritto alla privacy e diritto alla salute), indotto dallo stato di necessità. Chiaramente si tratta di misure straordinarie e necessarie per individuare potenziali soggetti che potrebbero incubare il virus, o asintomatiche e, quindi maggiormente soggette ad ordinanze restrittive e coercitive.

Viene a crearsi un clima teso, caratterizzato da forti contrasti sociali dove possono divampare focolai di discriminazione razziale o allontanamento preventivo di presunti contagiati o portatori del virus e l’edificazione di barriere sociali ed economiche (situazione che si sta già verificando). 

In queste pericolose fratture normative, si annidano i maggiori pericoli per la sicurezza del nostro ordinamento giuridico e dei cittadini. I consumatori, infatti, non avendo più la certezza e la garanzia che i propri scambi commerciali siano vigilati dagli organi di sorveglianza restano in balia di abili truffatori e “prestigiatori”, in grado di dirottare e spostare la liquidità del povero malcapitato, verso lidi poco cristallini, o scarsamente illuminati dalla luce della legalità e dal rispetto delle leggi.

Il consiglio personale è quello di prestare molta attenzione alle proposte e offerte presentate sul web, specialmente in questi giorni di isolamento forzato.

Il rischio a cui si potrebbe andare incontro è quello di investire denaro in soluzioni e servizi inadeguati, o non all’altezza delle proprie aspettative, o nel peggiore dei casi inesistenti.

La parola d’ordine è: DIFFIDARE da soluzioni non trasparenti e non riconducibili a intermediari autorizzati a collocare prodotti assicurativi o finanziari.

2. Quali sono i settori maggiormente colpiti dal fenomeno delle polizze assicurative contraffatte?

2.1 RC Auto (RCA)

Il ramo dell’RC.Auto rappresenta sicuramente il settore maggiormente colpito dal fenomeno della contraffazione delle polizze, anche se quest’ultima tendenza, si è diffusa largamente sul territorio ancor prima dell’avvento del Coronavirus.

Difatti, sono in continuo aumento i casi di polizze RC.Auto false, proposte on line da siti totalmente irregolari.

Questi siti offrono polizze RC.Auto, a premi molto aggressivi, altri invece, propongono soluzioni altrettanto vantaggiose per chi usa l’automobile solo per brevi periodi di tempo o per chi deve ritirare il veicolo e farlo immatricolare (c.d. polizze temporanee).

Questi siti di facciata, usano nomi di imprese di assicurazione inesistenti o sfruttano impropriamente nomi di imprese regolari o di intermediari regolarmente iscritti.

ATTENZIONE!!!

Attratti dalle prospettive di risparmio facile, si rischia di cadere nella rete, perdendo soldi ed esponendosi al rischio di guidare senza copertura, di vedersi sequestrare il veicolo o ritirare la patente o di essere esposti a richieste risarcitorie ingenti in caso di sinistro.

2.2 Polizze salute

Le garanzie generalmente offerte dalle polizze salute sono:

  • le assicurazioni per il rimborso delle spese mediche (ramo danni);
  • le assicurazioni per invalidità permanente da malattia (ramo danni);
  • le assicurazioni per le indennità giornaliere da ricovero in casa di cura (ramo danni);
  • le assicurazioni Long Term Care (ramo vita);
  • le assicurazioni contro le malattie gravi, ossia Dread desease o Critical Illness (ramo vita).

2.2.1 Cosa fare prima di sottoscrivere una polizza salute

Innanzitutto bisogna avere ben chiare le proprie esigenze per valutare, nel migliore dei modi, le caratteristiche delle polizze che vengono offerte sul web (… le offerte di certo non mancano in questo periodo).

È opportuno prestare attenzione, oltre all’entità del premio da pagare, anche a quante e quali coperture sono garantite dall’impresa, quali importi massimi e quali limiti sono stabiliti per gli indennizzi che spettano all’assicurato.

In sintesi, è necessario prendere visione del FASCICOLO INFORMATIVO E DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, per poter valutare attentamente le garanzie necessarie e adeuguate alle proprie esigenze che gli intermediari assicurativi sono obbligati a fornire al contraente/consumatore.

2.2.2 Esclusioni

Fare particolarmente attenzione alle clausole concernenti le garanzie escluse.

In linea generale sono escluse dalla copertura:

  • le conseguenze di situazioni patologiche anteriori alla stipulazione della polizza che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi e che, per questo, siano da presumersi conosciute dal contraente;
  • le conseguenze di infortuni avvenuti in precedenza e taciuti con dolo o colpa grave all’atto del contratto;
  • alcune categorie di persone come ad esempio gli alcolisti, insulinadipendenti, i tossicodipendenti, i malati di AIDS, le persone affette da infermità mentali;

IMPORTANTE!!!!!

Prescindendo da tali casistiche escluse dalla generalità delle Compagnie assicurative, per alcune patologie espressamente indicate nelle condizioni contrattuali, che potrebbero presentarsi nel corso della decorrenza contrattuale, il contraente potrebbe perdere il requisito dell’assicurabilità.

2.2.3 Durata del contratto

Fare attenzione alla durata della copertura offerta.

Prestare molta attenzione ai seguenti aspetti:

1. per i contratti di durata poliennale stipulati sino al 15 agosto 2009 puoi esercitare annualmente la facoltà di recesso anticipato con preavviso di 60 giorni dalla scadenza annuale della copertura;

2. per i contratti di durata poliennale stipulati dopo il 15 agosto 2009 puoi esercitare annualmente la facoltà di recesso anticipato con preavviso di 60 giorni dalla scadenza annuale a condizione che, al momento del recesso, siano trascorsi almeno 5 anni dalla stipulazione del contratto, ossia siano state pagate almeno 5 annualità di premio;

3. nelle condizioni di polizza deve essere riportato il termine di preavviso entro il quale devi formulare la disdetta;

4. nelle condizioni di polizza, in caso di proroga tacita, deve altresì essere indicata la durata del periodo di proroga, che non può comunque essere superiore a 2 anni (Vedi l’art. 1899 Codice Civile – Durata dell’assicurazione)

5. rispetta le scadenze di pagamento dei premi successivi al primo: in caso di mancato pagamento, la legge prevede la sospensione della copertura a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza e la riattivazione dalle ore 24.00 del giorno in cui pagherai nuovamente il premio.

Ricordare che le condizioni contrattuali devono precisare se, alla scadenza pattuita, il contratto è soggetto a proroga tacita in mancanza di disdetta esercitata dall’assicurato o dalla compagnia entro un certo termine, oppure se si risolve automaticamente;

In merito all’argomento relativo alla poliennalità dei contratti assicurativi potete consultare il seguente link dove è stato già trattato la materia al seguente link: https://www.pastoreassicurazioni.it

2.2.4 Periodo di carenza contrattuale (o aspettativa)

Chi sta accorrendo all’acquisto di una polizza salute, sperando di ricevere un indennizzo giornaliero (per intenderci, diaria per malattia) dalla Compagnia assicurativa, in caso di positività da Coronavirus …potrebbe ricevere un’amara sorpresa.

Le condizioni delle polizze salute prevedono un termine di aspettativa, ossia un periodo iniziale che decorre dalla data di validità del contratto, durante il quale l’eventuale sinistro non è in garanzia!!!!!

ATTENZIONE

Per le malattie insorte dopo la stipulazione della polizza, il termine di aspettativa nel caso di garanzia rimborso spese mediche è in genere di 30 giorni, mentre è di 90 gg per la copertura dell’invalidità permanente: non saranno quindi risarcite le spese e le invalidità conseguenti a patologie che si manifestino rispettivamente nel primo mese o nei primi tre mesi dalla stipula del contratto.

3. Quali sono i possibili segnali di allarme?

Per evitare di cadere nella rete della contraffazione di polizze RC Auto e Salute, l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) raccomanda di prestare attenzione ai seguenti segnali di allarme:

  • Assenza di Dati Identificativi: Controllare che il sito web riporti chiaramente i dati dell’intermediario assicurativo (nome, indirizzo, numero di iscrizione al RUI – Registro Unico degli Intermediari Assicurativi).
  • Preventivi Eccessivamente Vantaggiosi: Diffidare da offerte con prezzi nettamente inferiori alla media di mercato, specialmente per le polizze RC Auto false proposte online.
  • Mancanza di Sedi Legali/Uffici: L’intermediario deve essere facilmente rintracciabile e deve operare da sedi note e regolari.
  • Richiesta di Pagamento Insolita: Non effettuare pagamenti a persone fisiche o su carte prepagate. Il pagamento deve avvenire unicamente a favore di Imprese di Assicurazione o Intermediari regolarmente autorizzati.
  • Mancanza di Trasparenza sul Contratto: Assenza di chiarezza sul periodo di copertura, sulle garanzie e sui termini contrattuali (come i periodi di carenza).
  • Verifica IVASS: Controllare sempre che l’intermediario sia iscritto nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) dell’IVASS. Se il sito è irregolare o sfrutta impropriamente nomi di imprese regolari, l’IVASS pubblica elenchi aggiornati di siti web irregolari. (Ultimo elenco dei siti irregolari pubblicato dall’IVASS)

Fare molta attenzione perché un semplice errore, anche minimo o apparentemente casuale, potrebbe nascondere un imbroglio!

NON RISCHIARE DI CADERE NELLE MANI DEI TRUFFATORI

Affidati solo a professionisti iscritti e verificati

Informazione Aggiuntiva per l’Utente

Se hai dubbi contattare in ogni caso l’impresa assicurativa (non utilizzando i recapiti presenti sul sito, ma cercandoli altrove), per avere conferma della regolarità dell’operazione proposta.

Per qualsiasi necessità di assistenza puoi anche rivolgerti al Contact Center IVASS, numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14.30.


Per approfondimenti, in merito alle polizze salute, potete visitare il seguente link: https://www.pastoreassicurazioni.it/

#Iorestoacasa – Servizi Assicurativi digitali

#Iorestoacasa – Servizi Assicurativi digitali

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha decretato la 𝐂𝐇𝐈𝐔𝐒𝐔𝐑𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐙𝐈𝐀𝐋𝐄 di alcuni esercizi e attività commerciali, con lo scopo fondamentale di prevenire il contagio massivo e l’assembramento nei luoghi pubblici. CONSIDERATA LA SITUAZIONE, per dubbi, approfondimenti e chiarimenti, domane e quant’altro vorrete sottopormi, Pastore Assicurazioni – Servizi assicurativi rimane a vostra completa disposizione (servizio gratuito) #IORESTOACASA

(altro…)

Precauzioni per limitare la diffusione del virus

Precauzioni per limitare la diffusione del virus

A fronte delle misure di urgenza e contenimento del virus Covid-19 diramate con il DPCM firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, in data 08/03/2020, si avvisa ai cliente e consumatori che, per chiedere informazioni o preventivi potete avvalervi degli strumenti informatici in dotazione sul sito internet https://www.pastoreassicurazioni.it 

(altro…)

Tutela per l’impresa: garanzia assicurativa R.C. Operai

Tutela per l’impresa: garanzia assicurativa R.C. Operai

La responsabilità dell’imprenditore conseguente ad infortuni sul lavoro espone l’azienda a conseguenze risarcitorie inattese. Per evitare onerosi accantonamenti per coprire il rischio potenziale ed arginare eventi che possano minare la stabilità economica aziendale è necessario ricorrere a forme di assicurazioni privata quali la R.C. Operai.

Indice

  1. Premessa: riferimenti normativi
    1. Ambito civile
    2. Ambito penale
    3. Ambito amministrativo
    4. Assicurazione INAIL
  2. La responsabilità civile operai (R.C.O.)

1. Premessa: riferimenti normativi

Prima di analizzare nel dettaglio le caratteristiche principali e le condizioni generali della polizza R.C.Operai è opportuno introdurre l’argomento focalizzando i riferimenti normativi che disciplinano la responsabilità civile, penale ed amministrativa del datore di lavoro e gli obblighi di legge posti a suo carico, in materia di assicurazione obbligatoria.

1.1 Ambito civile

In materia di responsabilità civile del datore di lavoro poniamo l’attenzione su due norme contenute nel codice civile:

Art. 2049 c.c.:

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. In base a tale norma il datore di lavoro è responsabile anche quando l’omissione delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata da altra persona da lui incaricata nell’ambito delle mansioni a lui conferite. In altri termini, il datore di lavoro risponde dei danni causati da violazione di misure di sicurezza compiuti dai suoi preposti o sorveglianti. Si tratta, in estrema sintesi, dei pochi casi di responsabilità oggettiva che la legge prevede senza indagare sul comportamento del soggetto, responsabilità che nasce per il preposto che abbia commesso l’illecito nello svolgimento delle incombenze a lui attribuite dal datore di lavoro.

Art. 2087 c.c:

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La seguente norma impone al datore di lavoro di adottare le misure rivolte a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Lo schema normativo così delineato costituisce una sorta di guida rivolta al datore di lavoro, in merito alle generiche misure da adottare in azienda, per argine e limitare l’insorgenza di fattori di rischio che possono mettere a repentaglio la salute dei lavoratori. Trattasi, difatti, di linee guida poste all’interno di un quadro normativo dall’ampio respiro, che non impongono l’osservanza di specifiche procedure, quanto la piena libertà di adottare, di volta in volta, misure volte al raggiungimento dell’obiettivo prefigurato dal legislatore (tutela dell’integrità fisica e psichica del lavoratore). E’ indubbio che, il datore di lavoro, per non essere perseguibile in sede civile, deve aggiornarsi costantemente e adeguare il ciclo produttivo alle evoluzioni imposte dalle mutate situazioni socio-economiche nella quale opera quotidianamente.

1.2 Ambito penale

Le norme che impongono l’osservanza di misure di sicurezza nello svolgimento del lavoro, non sono rinvenibili soltanto nell’ambito civile, ma sono norme di rilevanza penale la cui inosservanza comporta commissione di reato, passibile di sanzione:

Art. 437 c.p:

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. La disposizione normativa non si rivolge soltanto al datore di lavoro, ma a chiunque compia quei fatti illeciti, e quindi anche ad estranei alla organizzazione del lavoro.

L’efficacia della norma, pertanto, è omnicomprensiva e mira a sanzionare, non soltanto il datore  di lavoro, ma anche i preposti di quest’ultimo con il preciso obiettivo, di far transitare la responsabilità penale anche ai soggetti legati indirettamente all’organizzazione del lavoro.

Un aspetto interessante che balza all’attenzione è la classificazione del reato di “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”, nell’ambito dei “delitti” e non “contravvenzioni”.

Tale specifica collocazione, comporta la necessità che, in tale fattispecie criminosa, sia provato il dolo o la colpa del soggetto che abbia posto in essere a condotta illecita.

Art. 451 c.p:

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a cinquemila.

Anche questo reato è un delitto determinato da omissione, delitto che interessa sia il datore di lavoro, sia altri che lo abbiano compiuto.

Anche per tale reato occorre provare la colpa (omissione o rimozione di apparecchi destinati alla estinzione di un incendio al salvataggio al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro).

1.3 Ambito amministrativo

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha riconosciuto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, siano esse società o associazioni anche prive di personalità giuridica.

Si tratta di un’importante innovazione, in quanto ora l’ente o la società (datore di lavoro) ed i soci, non possono considerarsi estranei al procedimento penale, per i reati commessi violando norme di sicurezza, a vantaggio o nell’interesse dell’ente.

La disposizione nasce, dunque, dalla realistica presa d’atto del modo in cui sono organizzate le imprese di grandi (o medio-grandi) dimensioni: la complessità e l’opacità delle strutture organizzative possono rendere oltremodo difficoltoso, quando non addirittura impossibile, l’accertamento delle responsabilità individuali.

Con il richiamato intervento del legislatore, per la prima volta nel nostro ordinamento, viene rilevata in sede penale la responsabilità degli enti [1].

In conclusione, l’ampliamento della responsabilità degli Enti tende a coinvolgere gli interessi economici dei soci i quali, prima di tale normativa, non subivano nessuna conseguenza dall’accertamento di reati commessi dagli amministratori o dipendenti, con conseguente vantaggio della società (!).

1.4 Assicurazione INAIL

In materia di assicurazione obbligatoria è necessario richiamare due riferimenti normativi fondamentali:

  • art. 38, COMMA 2, Costituzione [2]: La Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro. Lo Stato stabilisce, infatti, l’obbligo di assicurare i lavoratori addetti ad attività pericolose dal rischio di possibili infortuni sul lavoro o malattie causate dalla stessa attività lavorativa, individuando nel datore di lavoro il soggetto destinato a sostenerne l’onere economico.
  • D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e ss.mm.ii., così come integrato dal D.lgs. n.38/2000 (“TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI  E LE MALATTIE PROFESSIONALI”): L’assicurazione sociale obbligatoria viene erogata dallINAIL ed ha la funzione principale di garantire ai lavoratori, in caso di infortunio o malattia professionale, determinate prestazioni quali: prestazioni sanitarie relative alle prime cure, prestazioni economiche e forniture di apparecchi di protesi Di norma il lavoratore rientrante nell’obbligo assicurativo, in caso di infortunio o malattia professionale, è tutelato dall’Inail con prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento del premio, per il principio di automaticità delle prestazioni che caratterizza l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

All’assicurazione obbligatoria sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose [3].

Gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.

Vi è obbligo assicurativo, se sono compresenti due requisiti:

  • Oggettivi, ossia le attività rischiose previste dall’art. 1 del testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965)[4];
  • Soggettivi, ossia i soggetti assicurati richiamati nell’art. 4 dello stesso testo unico [5];

A fronte della copertura assicurativa prestata dall’INAIL, il datore di lavoro è pertanto tenuto a versare un contributo che sarà interamente a suo carico [6].

A compenso di tale onere, tuttavia, la legge riconosce al datore stesso un’esenzione della sua responsabilità civile in caso di infortuni sul lavoro, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro. [7].

In merito a questo punto è necessario soffermare la nostra attenzione poichè, se è vero che, il legislatore ha manlevato il datore di lavoro dalla sua responsabilità civile, in caso di infortuni sul lavoro, è alttrettanto vero che, il sistema garantista predisposto a favore del predetto datore di lavoro può venir meno sia in sede penale, che in sede civile:

Sede penale:

  • si ha perdita dell’esenzione in caso di condanna penale nei confronti del datore di lavoro o di persona addetta alla direzione o sorveglianza del lavoro per reato perseguibile d’ufficio (reati che hanno avuto come come conseguenza la morte o lesioni gravi o gravissime –  almeno 40 giorni di prognosi, così come definito dall’art. 583 del Codice Penale – o violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro o relative all’igiene del lavoro e in caso di malattia professionale);

Sede civile:

  • se viene pronunciata la sentenza penale di non doversi procedere per morte dell’imputato o per amnistia, l’INAIL può chiedere la giudice civile un parere di merito, e, se questi rileva che sussistevano gli estremi di reato, scatta la responsabilità civile e, quindi, la perdita di esenzione;

Inoltre, è importante rilevare che l’INAIL ora è legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale contro il datore di lavoro imputato di omicidio colposo o lesioni personali gravi e gravissime, per chiedere il rimborso delle prestazioni erogate all’infortunato, in virtù del diritto di regresso riconosciuto dall’art. 10 del TU 1124 del 1965 nei confronti del datore di lavoro penalmente responsabile [8].

2. La responsabilità civile operai (R.C.O.)

Fatta questa premessa e dopo aver evidenziato i profili di responsabiità a carico del datore di lavoro, la garanzia assicurativa R.C.O. persegue la specifica finalità di tenere indenne il datore di lavoro, in tutti quei casi in cui viene meno l’esenzione della sua respnsabilità e quindi:

  • dall’azione di rivalsa esperita dall’INAIL [9];
  • dall’autonoma pretesa risarcitoria del dipendente (o dei suoi superstiti), a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall’assicurazione di legge;

Inoltre, la garanzia R.C.O. estende il suo raggio d’azione anche all’azione di rivalsa esperita dall’INPS, ai sensi dell’art. 14 della legge 12/06/1984, n° 222.

È opportuno far notare che, oltre le prestazione erogate dall’INAIL, in caso di infortunio sul lavoro, il legislatore ha previsto anche che l’INPS sia tenuto ad erogare un “assegno ordinario di invalidità”, qualora la capacità lavorativa del proprio assicurato sia ridotta a meno di un terzo, e una “pensione ordinaria di inabilità”, qualora l’assicurato si trovi nell’assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

A fronte di tali prestazioni, tuttavia, l’INPS è legittimato a recuperare dai terzi responsabili e/o dalle loro Compagnie di assicurazione, gli importi dovuti in caso di riconoscimento di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità, allorché l’evento posto a base delle accertate patologie, dipenda da fatto imputabile a responsabilità di terzi.

Pertanto, rimane ferma per l’Istituto, la possibilità di ottenere, da coloro civilmente responsabili, il rimborso dei ratei corrisposti a titolo di pensione di inabilità/assegno ordinario di invalidità, tra la data di presentazione della domanda e quella del decesso dell’assicurato, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 222/1984.

Benefici offerti dalla R.C.O.

  1. Copertura rivalsa INAIL
  2. Danno differenziale
  3. Rivalsa INPS

In conclusione, la garanzia R.C.O. è una garanzia di fondamentale importanza per la tutela dell’imprenditore, e di conseguenza dell’impresa, dalle azioni promosse dall’INPS e dall’INAIL, o dal lavoratore dipendente che possono concretamente mettere a repentaglio la stabilità economica aziendale.

LA TUA RC AZIENDALE STANDARD NON BASTA!

Proteggi il patrimonio aziendale dalle Azioni di Rivalsa (INAIL/IPNS) e dal Danno Differenziale


[1] Art. 27 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231: “1. Dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. 2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell’ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria”

Il seguente testo normativo impedisce che il creditore dell’ente possa rivalersi nei confronti del patrimonio dei soci e degli associati, anche nel caso in cui questi rispondano solidalmente e illimitatamente.

Tutto questo in deroga alla disciplina comune, secondo la quale solo le società di capitali (e le altre società con un’autonomia patrimoniale perfetta) rispondono con il proprio patrimonio, senza mai coinvolgere direttamente i singoli soci; cosa che invece accade normalmente per le società in nome collettivo o in accomandita semplice o ancora per gli enti privi di personalità giuridica, le fondazioni e le associazioni non riconosciute.

L’art. 27 del D.Lgs. n. 231/2001, tuttavia, pur esonerando nel proprio ambito applicativo  i soci illimitatamente responsabili dall’applicazione della sanzione pecuniaria, non li rende esenti da altre conseguenze patrimoniali derivanti dall’accertamento dei reati, come l’obbligo di risarcire il danno e la confisca del profitto.

[2] I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria [2110 c.c.].

[3] [4] Le tipologie di attività rischiose sono suddivise in due grandi gruppi:

  • le attività svolte attraverso l’utilizzo di macchine, apparecchi e impianti a pressione, elettrici e termici oppure svolte in laboratori e ambienti organizzati per lavori e per la produzione di opere e servizi che comportino l’impiego di dette macchine, apparecchi o impianti. L’obbligo sussiste anche se l’uso di macchine, apparecchi o impianti avviene in via transitoria, per dimostrazione, per esperimento o non è attinente all’attività esercitata e permane indipendentemente dalla grandezza e dalla potenza delle macchine stesse. Nell’assicurazione sono comprese le lavorazioni complementari e sussidiarie, anche se svolte in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale;
  •  le attività elencate dall’art. 1 del testo unico che, per loro natura, presentano un elevato grado di pericolosità anche se svolte senza l’ausilio di macchine, apparecchi e impianti per le quali c’è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, etc..;

[5] Il lavoratore, per essere tutelato dall’assicurazione Inail, deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere adibito in modo permanente, avventizio ad una delle lavorazioni che la legge definisce rischiose;
  • prestare opera manuale intesa come contatto, diretto o ambientale, con le fonti di rischio;
  • svolgere la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui;
  • percepire una retribuzione, in qualunque forma, anche in natura;

[6] Art. 27 D.p.r 30 giugno 1965, n. 1124, comma 1: “La spesa dell’assicurazione e’ a esclusivo carico del datore di lavoro”.

[7] Art. 10. Art. 27 D.p.r 30 giugno 1965, n. 1124

[8]Art. 61 D.Lgs.n. 81/2008

[9] Le azioni di recupero delle prestazioni erogate, definite genericamente di “rivalsa”, sono:

  • il regresso (regolato dagli artt. 10 e 11 del T.U. INAIL): per l’attivazione del regresso, deve essere accertata una responsabilità grave del datore di lavoro, o dei suoi incaricati.
    L’azione di regresso si svolge fra le parti del rapporto assicurativo poiché il datore di lavoro è l’assicurante che versa il premio, o il contributo, mentre l’INAIL è l’assicuratore;
  • la surroga (regolata dall’art. 1916 del Codice Civile): mentre l’azione di regresso si svolge all’interno del rapporto assicurativo ed è regolato in modo speciale dal T.U. INAIL, l’azione di surroga presuppone l’esistenza di una responsabilità posta a carico di un terzo estraneo al rapporto assicurativo. Infatti l’azione di surroga trova fondamento nell’art. 1916 Codice Civile e non nel T.U. INAIL.  Nel caso di infortunio (principalmente) causato da un terzo non può essere applicata l’azione di regresso che vede, quale unico possibile destinatario, il datore di lavoro.

Sicurezza Gioiellerie e Polizza Assicurativa: Consigli utili per Orafi

Sicurezza Gioiellerie e Polizza Assicurativa: Consigli utili per Orafi

Le gioiellerie e gli orafi costituiscono attività commerciali organizzate e strutturate per offrire alla propria clientela merci di significativo valore commerciale (oggetti di metallo prezioso, gemme, perle, etc.). Per la particolarità e il pregio dei beni venduti, la Sicurezza gioiellerie e polizza assicurativa sono due elementi oramai imprescindibili. Infatti, oltre agli specifici mezzi di custodia e prevenzione anti-furto, è necessario dotarsi di uno strumento inevitabile per il settore: la copertura assicurativa.

  1. Impianto di allarme (gioiellerie e orafi)
  2. Negozio
  3. Consigli da adottare durante e dopo una rapina in gioielleria
  4. I portavalori
  5. Conclusioni

La copertura assicurativa, infatti, è in grado di proteggere, quest’ultime, dal pericolo principale a cui tali attività commerciali sono sottoposte: LA CRIMINALITA’ (organizzate in tutte le sue molteplici sfaccettature: rapina a mano armata, furto in sede, rapina al portavalori, furto del veicolo incustodito, dal furto con destrezza in negozio, allo scippo per strada).

1. Impianto di allarme (gioiellerie e orafi)

Va detto innanzi tutto che, le gioiellerie per essere adeguatamente protette dovrebbero essere munite di un buon impianto di allarme certificato, secondo il livello del rischio.

In secondo luogo, i locali dove sono custoditi i valori andrebbero analizzati, nel dettaglio, da un esperto (perito) che potrà valutare il tipo di allarme da installarsi, in base alle caratteristiche specifiche e ai punti deboli che individuerà.

In linea di massima possiamo dire però che per tutti gli impianti d’allarme bisognerebbe prevedere le seguenti caratteristiche:

  • Protezione perimetrale per saracinesche, porte e muri, soprattutto se i valori tenuti fuori cassaforte sono ingenti;
  • Copertura volumetrica per tutti i locali o almeno per quelli con porte e finestre e dove sono custoditi i valori;
  • Sensore d’allarme aggiuntivo su ogni cassaforte, da disattivarsi indipendentemente dal sistema di allarme e con funzione di anti-rapina passivo;
  • Doppio collegamento dell’allarme a centrale operativa remota, ossia ad esempio: combinatore telefonico via cavo + ponte radio o tramite combinatore telefonico via cavo + combinatore via linea GSM/GPRS;
  • Orari di apertura del negozio concordati con la centrale operativa remota, che quindi in caso di apertura in orari diversi da quelli prestabiliti effettuerà un’ispezione;
  • Doppio consenso all’apertura dei locali, quindi chiavi più consenso da centrale operativa remota, tramite codice di riconoscimento o controllo video;
  • Dispositivi anti/coercizione sul sistema di inserimento/disinserimento dell’impianto e nei pressi delle casseforti;
  • Pulsanti anti-rapina nei luoghi strategici, ad esempio, presso monitors, banconi di vendita, casseforti, bagni (è il luogo dove solitamente i rapinatori sequestrano i rapinati);

In ultimo, ma non per grado d’importanza, è necessario che le gioiellerie si attrezzino con un efficace sistema di video sorveglianza.

Telecamera per videosorveglianza in funzione. L'immagine rappresenta il sistema di sicurezza e anti-rapina fondamentale per la protezione di gioiellerie e orafi.

È di semplice installazione e di costo contenuto: la possibilità di accedere da remoto al proprio sistema di video sorveglianza purché si tratti di un sistema digitale gestito da un Pc.

Sembra complicato ma non lo è: si tratta semplicemente di collegare, tramite Internet, il sistema di telecamere a circuito chiuso del negozio, al proprio pc di casa o, ad un portatile, in questo modo si potranno visionare le immagini riprese dalle telecamere comodamente seduti sulla poltrona del proprio salotto, sul monitor della televisione o in un viaggio di lavoro, o di vacanza.

2. Negozio

Valuteremo come deve essere concepito, strutturate e organizzate le gioiellerie, dal punto di vista della sicurezza:

  • procedure da adottare;
  • abitudini da seguire;
  • mezzi di custodia da utilizzare per proteggere al meglio la merce;

Cominciamo dai locali del negozio e, in particolare, dall’ingresso.

Il modo più efficace di selezionare l’ingresso dei visitatori è senza dubbio un sistema a doppia porta, le cui aperture avvengono solo in modo alternato.

Dettaglio di una saracinesca rinforzata o di una porta di sicurezza chiusa, che rappresenta una delle misure anti-furto essenziali per proteggere la merce in gioielleria.

Fonte: https://www.dentrolemura.it/

L’adozione di tale sistema agisce come deterrente nei confronti dei potenziali rapinatori i quali rischiano di essere bloccati tra le due porte.

Quando possibile, infine, meglio suddividere il negozio in due aree distinte e separate tra loro magari da una porta di sicurezza: un’area vendita destinata ai clienti un’area privata al riparo da sguardi indiscreti.


Altro punto importante, in ogni negozio, sono le vetrine, importanti per attrarre la clientela, ma spesso oggetto dell’attenzione dei ladri.

Dettaglio di un vetro antisfondamento (vetrina) di una gioielleria dopo un tentativo di furto, che mostra l'efficacia delle misure di sicurezza passiva.

Fonte: ph La Nuova Ferrara

I consigli fondamentali da rispettare, per custodire  la merce esposta in vetrina, sono i seguenti:

  • le vertine delle gioiellerie devono essere protetta esternamente da griglie in ferro o, essere dotata di infissi di sicurezza in vetro antisfondamento non apribili;
  • E’ preferibile che le vetrine siano protette durante i periodi di chiusura da robuste saracinesche a maglia chiusa, magari con una feritoia ispettiva per il controllo interno. A tale proposito, è consigliabile non oscurare mai le vetrine stesse dall’interno, con tendine o simili, poiché è preferibile che dalla strada sia sempre possibile vedere cosa succede all’interno del negozio: in caso di rapina i vantaggi sono evidenti a tutti;

E’ consigliato suddividere il negozio, in più scomparti non comunicanti tra loro.

Ogni scomparto dovrebbe essere dotato di una propria porticina interna munita di una specifica serratura. L’obiettivo chiaramente è di evitare di riporre troppa merce, in un’unica vetrina, che possa essere aperta con una sola chiave.

In generale è sempre buona norma dividere la merce preziosa in più luoghi (cassaforte, vetrine, cassetti, armadi corazzati o nascondigli segreti) evitando cioè un’alta concentrazione di valori in un unico luogo.

Banale dirlo ma, se la merce è troppo concentrata, a ladri e rapinatori occorrerà poco tempo per portare via tutto.

Un elemento fondamentale è la cassaforte che andrebbe scelta tra i modelli proposti dalle case più conosciute e affidabili.

Una cassaforte corazzata chiusa, a simboleggiare l'indispensabile mezzo di custodia per la protezione di gioielli, diamanti e altri valori in oreficeria.

L’allestimento minimo di ogni cassaforte è composto di:

  1. serratura a chiave;
  2. serratura a combinazione numerica e time-lock.

Inoltre bisognerebbe sempre proteggere la cassaforte per lo meno con microfono selettivo.

Da tempo ormai sono in commercio dei dispositivi elettronici di grande versatilità quali:

  1. il time-lock (che consente l’apertura della cassaforte solo dopo un periodo di tempo programmato);
  2. il time-delay (che ritarda l’apertura della cassaforte di un numero di minuti prefissato dopo l’apertura delle serrature meccaniche);
  3. l’uso di codici personali (che variano quindi da persona a persona) o ancora la funzione di generare di volta in volta nuovi codici diversi;

E ora occupiamoci delle chiavi.

Chiavi dei locali, chiavi delle casseforti, degli armadi corazzati, chiavi dell’allarme…Quante chiavi da tenere al sicuro!

Il suggerimento al riguardo è di spartirle sempre tra più persone, evitando di nuovo il rischio di “concentrazione”.

L’apertura dei locali, così come dei mezzi forti, potrà avvenire quindi secondo un ordine d’arrivo prestabilito dei custodi delle chiavi e di conseguenza in tempi differenziati.

Cassaforte corazzata aperta, con combinazione numerica in primo piano e cassetti interni pieni di oggetti di valore, che evidenzia i mezzi di custodia avanzati per la sicurezza in gioielleria.

Quando poi è possibile, meglio sostituire le chiavi con tastiere digitali ricordando di cambiare i loro codici frequentemente.

3. Consigli da adottare durante e dopo una rapina in gioielleria

Primo piano sul volto coperto di un rapinatore in gioielleria, a sottolineare la pericolosità e la necessità di seguire i consigli di sicurezza durante una rapina.

Durante una rapina

1) Cooperare con i rapinatori e cercare di mantenere la calma;

2) Rallentare le operazioni di consegna dei valori;

3) Non aprire di propria iniziativa vetrine, cassetti, armadi o casseforti; limitarsi solo a eseguire gli ordini imposti dai rapinatori;

4) Consegnare ai rapinatori la merce alla rinfusa e completa di vassoi in modo tale da ridurre la capienza dei contenitori usati per raccogliere la refurtiva;

5) Cercare di ricordare dati utili per le indagini della Polizia: fisionomia dei rapinatori, armi utilizzano, eventuali inflessioni dialettali, targa e tipo di auto;

6) Se possibile, attivare l’anti-rapina;

A seguito di una rapina

1) Informare la Polizia;

2) Non toccare nulla di quanto rimasto in seguito alla rapina, in modo da non alterare involontariamente alcun tipo di prova;

3) Non permettere ai visitatori presenti alla rapina di lasciare i locali o, per lo meno, richiederne le generalità; evitare di lasciare entrare altre persone;

4) Se possibile, annotarsi gli elementi rilevanti relativi alla rapina;

5) Preparare per la polizia, un inventario il più dettagliato possibile indicando eventualmente, anche marchi e punzonature delle merci sottratte e se possibile le relative fotografie;

6) Raccogliere e conservare la documentazione necessaria agli assicuratori e non registrare altre operazioni sul computer;

4. I portavalori

Valigetta rigida in alluminio (portavalori) su un sedile, a indicare la necessità di massima sicurezza e attenzione durante il trasporto di preziosi da parte di orafi e gioiellieri.

Il portavalori di preziosi costituisce una figura professionale da sempre esposta ai rischi più gravi.

Costui rappresenta la persona di fiducia, indicata dall’Assicurato e incaricata da quest’ultimo, di effettuare il trasporto delle merci assicurate.

I pericoli ai quali è esposto il portavalori sono essenzialmente tre: furto, scippo e rapina.

Molti furti avvengono in circostanze piuttosto imbarazzanti:

  • l’asportazione della valigetta dei preziosi tramite la rottura di un vetro;
  • la forzatura della serratura del bagagliaio quando si è incastrati nel traffico;
  • il trucco della gomma a terra;

Gli scippi, invece, di solito avvengono nel tragitto negozio-auto; lo scippatore, di solito in moto, strappa la borsa dalle mani del portavalori o la porta via da terra, dove questi l’aveva posata, per qualche secondo, per aprire il bagagliaio o per pagare il conto in albergo o, in una stazione di servizio.

E, infine, la rapina, il pericolo sicuramente più temuto, per la quale però il portavalori non è mai preparato (soprattutto dal punto di vista psicologico), ma fortunatamente anche il pericolo più raro.

I fattori di vulnerabilità sono diversi e spaziano dalle insufficienti protezioni dell’auto, al tipo di valigetta utilizzata, fino ad arrivare alle città in cui si viaggia e al tipo di clienti da visitare.

Inoltre rendono più vulnerabile, il portavalori, elementi quali la frequenza dei viaggi, la routine, la consuetudine di avvisare i clienti prima della propria visita.

Vediamone alcuni in particolare:

  • Auto: iniziamo con il dire che un’auto a due volumi non offre adeguate garanzie. La valigia con i preziosi deve essere incatenata in un posto sicuro completamente in metallo, dove può essere depositata subito senza doverla posare per terra, per intenderci il bagagliaio di una berlina dotata di serratura di sicurezza azionata tramite un telecomando; nel caso di altri tipi di autovetture, la protezione migliore rimane l’installazione di una cassetta metallica ancorata nel bagagliaio; l’auto inoltre deve essere dotata di un buon antifurto completo di un sistema di taglio di carburante efficiente che possa essere inserito automaticamente, anche se il portavalori è costretto dai rapinatori ad abbandonare la sua autovettura;
  • Valigetta: dev’essere robusta con manico e tracolla resistenti allo strappo. La tracolla consente di avere sempre le mani libere senza la pericolosa necessità di appoggiare la valigetta per terra;
  • Abitudini: sul marciapiede meglio camminare in senso contrario al traffico e con la borsa sul lato interno del marciapiede. I momenti più a rischio sono essenzialmente due: quando si esce dal negozio e, al momento di riporre la valigia in auto, specie se il parcheggio è isolato.

Meno ne sa la gente, meglio è: i criminali per agire devono sapere, avere informazioni sul portavalori. Utile quindi variare gli orari di partenza, i percorsi, gli appuntamenti, gli alberghi.

Il suggerimento insomma è di essere imprevedibili, comunicando sempre informazioni vaghe sui propri spostamenti.

5. Conclusioni

Le misure di sicurezza e di prevenzione anti-furto adottate da gioiellerie e oreficerie, benchè adeguate e strutturare per rappresentare una barriera, contro furto e rapina, non sempre costituiscono un valido deterrente, ai diffusi fenomeni di criminalità.

A supporto e integrazione di tali sisteme di sicurezza, un’adeguata copertura assicurativa costituisce, infatti, uno strumento imprescindibile e necessario per svolgere con serenità la propria attività commerciale di gioiellerie o di orificeria.


Se sei un gioielliere o un’oreficeria e cerchi la polizza più adatta alle tue esigenze di protezione della tua merce?

CONSULENZA

Vuoi sapere come i tuoi sistemi di sicurezza influiscono sul costo della tua Polizza Gioielleria?

Assicurazione obbligatoria degli avvocati: guida per gli addetti ai lavori (avvocati e non)

Assicurazione obbligatoria degli avvocati: guida per gli addetti ai lavori (avvocati e non)

Con la pubblicazione in G.U. (serie gen. 11 ottobre 2016, n. 238) del Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016 (rubricato “Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato”) è diventato attuale l’obbligo degli avvocati di munirsi dell’assicurazione per i rischi legati all’attività professionale, a pena di incorrere in illecito disciplinare, introdotto dall’art. 12 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, legge di riforma della professione forense.

  1. Premessa e brevi riflessioni sulla figura dell’avvocato
  2. Oggetto dell’assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale degli avvocati
  3. Massimali minimi di copertura per fascia di rischio

1. Premessa e brevi riflessioni sulla figura dell’avvocato

In primis, è inutile rimarcare l’importanza del ruolo sociale che riveste l’avvocato, nell’ambito della nostra società moderna.

L’avvocato, infatti, svolge una funzione imprescindibile e insostituibile nel nostro ordinamento: garantisce al cittadino, un riconoscimento giuridico, dinanzi ad un’ingiustizia e costituisce, allo stesso tempo, lo strumento necessario per l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, quale, il diritto alla difesa (Cost., art. 24: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi . La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”).

Dopo questa dovuta premessa e venendo adesso alla trattazione del tema dell’articolo in oggetto, la scelta di introdurre per legge una copertura obbligatoria per gli avvocati, da parte del Legislatore, rimarca l’esigenza di fornire a tutti i clienti degli studi legali, un livello di tutela adeguato agli interessi e diritti fondamentali della persona, specialmente nell’espletamento di una professione importante e delicata quale l’attività forense.

I rischi, infatti, ai quali gli avvocati possono essere esposti, durante lo svolgimento della propria attività professionale sono molteplici e possono incidere involontariamente nella sfera professionale e non, della persona.

La tutele assicurativa riveste una duplica valenza:

a) garantire all’avvocato, il sereno svolgimento della propria professione e proteggere il patrimonio di quest’ultimo, da richieste di risarcimento formulate per eventuali errori professionali commessi durante l’espletamento delle proprie funzioni;

b) garantire al cliente, la possibilità di ottenere soddisfazione economica, senza timore di trovarsi di fronte all’incapienza del patrimonio del professionista.

2. Oggetto dell’assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale degli avvocati

Vediamo quali sono i punti salienti del Decreto Ministero, Giustizia 22/09/2016, G.U. 11/10/2016:

  • L’assicurazione deve coprire la responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che questi possa causare, per colpa anche grave, a clienti e a terzi nello svolgimento dell’attività professionale. Qualunque tipo di danno deve essere assicurato: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro. L’assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali;

La copertura assicurativa, oltre a tutelare il cliente dai rischi derivanti dall’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria, è rivolta anche nel proteggere, l’assistito, dinanzi allo svolgimento delle attività complementari svolte dall’avvocato: l’iscrizione a ruolo della causa, l’esecuzione di notificazioni, l’assistenza del cliente nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, notifiche a mezzo di posta elettronica certificata;

La copertura deve riguardare anche i fatti colposi o dolosi dei soggetti che, a qualunque titolo collaborano con l’avvocato, per l’adempimento della prestazione (collaboratori, dipendenti, praticati o sostituti) e, di cui l’avvocato medesimo deve rispondere, secondo i principi dell’art. 1228 e 2049 c.c. [1] e, deve estendersi anche ai casi di responsabilità per danni da custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti e dalle controparti processuali;

La copertura assicurativa, in caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti (co-difensori, corrispondenti e/o domiciliatari) deve prevedere la copertura del danno dell’avvocato per intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali;

  • L’efficacia nel tempo della copertura assicurativa deve prevedere una retroattività illimitata e una ultrattività (almeno decennale) per gli avvocati che cessano l’attività, ed escludere la possibilità di recesso dell’assicuratore a seguito di sinistro nel corso di durata del periodo medesimo (al riguardo si rimanda al seguente articolo: https://www.pastoreassicurazioni.it/servizi/rc-professionale/)[2];
  • Sono previsti massimali minimi (per sinistro e per anno) proporzionati al livello di struttura e di fatturato dell’attività professionale e l’inopponibilità di eventuali franchigie e scoperti, e la possibilità di adeguare il premio sulla base del fatturato effettivo (c.d. clausola di regolazione del premio);
  • Fatta salva l’informativa da rendere al cliente ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. 31 dicembre 2012, n. 247, gli estremi delle polizze assicurative obbligatorie devono essere resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l’Ordine di appartenenza e presso il CNF, e pubblicati sui rispettivi siti internet.

3. Massimali minimi di copertura per fascia di rischio

Per quanto concerne i massimali minimi di copertura previsti dal D.M. 22 settembre 2016, i parametri presi in considerazione sono:

  • Articolazione della struttura dello studio legale (se individuale ovvero in forma collettiva);
  • Livello di fatturato riferito all’ultimo esercizio chiuso;
===================================================================
|  Cat.   |      Fascia di rischio       |     Massimale minimo     |
+=========+==============================+==========================+
|         |Attivita' svolta in forma     |                          |
|         |individuale con fatturato     |                          |
|         |riferito all'ultimo esercizio |Euro 350.000,00 per       |
|         |chiuso non superiore a euro   |sinistro e per anno       |
|    A    |30.000,00                     |assicurativo              |
+---------+------------------------------+--------------------------+
|         |Attivita' svolta in forma     |                          |
|         |individuale con fatturato     |                          |
|         |riferito all'ultimo esercizio |Euro 500.000,00 per       |
|         |chiuso superiore a 30.000 e   |sinistro e per anno       |
|    B    |non superiore a euro 70.000,00|assicurativo              |
+---------+------------------------------+--------------------------+
|         |Attivita' svolta in forma     |                          |
|         |individuale con fatturato     |                          |
|         |riferito all'ultimo esercizio |Euro 1.000.000,00 per     |
|         |chiuso superiore a euro       |sinistro e per anno       |
|    C    |70.000,00                     |assicurativo              |
+---------+------------------------------+--------------------------+
|         |Attivita' svolta in forma     |                          |
|         |collettiva (studio associato o|                          |
|         |societa' tra professionisti)  |                          |
|         |con un massimo di 10          |                          |
|         |professionisti e un fatturato |Euro 1.000.000,00 per     |
|         |riferito all'ultimo esercizio |sinistro, con il limite di|
|         |chiuso non superiore a euro   |euro 2.000.000,00 per anno|
|    D    |500.000,00                    |assicurativo              |
+---------+------------------------------+--------------------------+
|         |Attivita' svolta in forma     |                          |
|         |collettiva (studio associato o|                          |
|         |societa' tra professionisti)  |                          |
|         |con un massimo di 10          |                          |
|         |professionisti e un fatturato |Euro 2.000.000,00 per     |
|         |riferito all'ultimo esercizio |sinistro, con il limite di|
|         |chiuso superiore a euro       |euro 4.000.000,00 per anno|
|    E    |500.000,00                    |assicurativo              |
+---------+------------------------------+--------------------------+
|         |Attivita' svolta in forma     |                          |
|         |collettiva (studio associato o|Euro 5.000.000,00 per     |
|         |societa' tra professionisti)  |sinistro, con il limite di|
|         |composto da oltre 10          |euro 10.000.000,00 per    |
|    F    |professionisti                |anno assicurativo         |
+---------+------------------------------+---------------------------

I parametri utilizzati dal legislatore servono sostanzialmente per inquadrare il rischio da assumere e chiaramente, una struttura ampia, che consente di raggiungere più elevati risultati economici e di trattare questioni di valore altrettanto elevato, presenta fattori di rischio molto elevati che espongono l’avvocato a potenziali errori di cui deve rispondere.

Importante notare che, alla presenza di franchigie o scoperti, l’assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l’intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l’importo della franchigia o dello scoperto dall’assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

IL TUO MASSIMALE È DAVVERO ADEGUATO AL TUO FATTURATO?

Verifica subito se la tua polizza RC Professionale Avvocati è in linea con le esigenze reali del tuo studio

___________________________________________________

[1] Art. 1228 c.c., Responsabilità per fatto degli ausiliari: “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.

Art. 2049 c.c, Responsabilità dei padroni e dei committenti: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni [2056 ss.] arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti “

[2] https://giuricivile.it/clausole-claims-made-quando-sono-vessatorie-secondo-le-sezioni-unite/

RC Professionale: guida a Retroattività e Ultrattività delle polizze (Clausola Claims Made)

RC Professionale: guida a Retroattività e Ultrattività delle polizze (Clausola Claims Made)

Nel contesto sociale odierno essere muniti di un’efficace polizza assicurativa contro i rischi professionali è di fondamentale importanza per poter svolgere la propria professione in piena tranquillità. Per il professionista è altrettanto importante comprende le principali caratteristiche tecnico-giuridiche su cui si basano le polizze assicurative per la responsabilità civile professionale. A tal riguardo, occorre focalizzare l’attenzione su due importanti garanzie assicurative: la c.d. EFFICIACIA RETROATTIVA  e la c.d. EFFICACIA ULTRATTIVA O GARANZIA POSTUMA.

  1. Definizione del professionista
  2. R.C. professionale: distinzione fra sistema “loss occurrence” e “claims made”
  3. Estensione garanzia claims made: ultrattività

1. Definizione del professionista

Prima di descrivere la RC Professionale è necessario definire la figura del professionista.

Quest’ultimo svolge un’attività  lavorativa, con relativa continuità, a favore di terzi.

Tale attività è solitamente a carattere intellettuale, richiede cioè l’applicazione di particolari conoscenze tecniche o scientifiche, ed è svolta personalmente e in maniera indipendente, ma può essere anche di natura non intellettuale.

Un aspetto dell’attività svolta dal professionista che merita attenzione riguarda la natura delle obbligazioni che potranno essere di due tipologie:

“Obbligazioni di mezzi”:

  • Il professionista intellettuale assume un’obbligazione di mezzi;
  • Il debitore è obbligato a svolgere, a favore del creditore una determinata attività senza, tuttavia, garantire il risultato che da quest’ultima il creditore attende (es. prestazione svolta dall’avvocato o dal medico, i quali per natura dell’attività prestata non garantiscono la vittoria o la guarigione del malato, pur impegnandosi l’uno a difenderlo, e l’altro, a curarlo);
  • In questo caso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2236 Codice Civile, il professionista risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave;
  • Nell’obbligazione di mezzi spetta al creditore l’onere di provare la colpa del debitore (inversione dell’onere della prova)

“Obbligazioni di risultato”:

  • Il professionista non intellettuale assume un ‘obbligazione di risultato;
  • Si ha professione non intellettuale quando una persona, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche, si obbliga a compiere dietro un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente (es.artigiano cui viene affidato il compito di riparare un impianto elettrico domestico o un mobile di pregio);
  • Nel caso di obbligazioni di risultato, pertanto, ci sarà responsabilità anche in caso di colpa lieve;

2. R.C. professionale: distinzione fra sistema “loss occurrence” e “claims made”

Dopo aver identificato la figura del professionista cerchiamo di descrivere le caratteristiche principali e le particolari condizioni contrattuai che regolano la polizza R.C. professionale.

L’evoluzione commerciale realizzatasi in tempi recenti ha visto il passaggio delle polizze per la responsabilità civile dei professionisti, dal sistema del “Loss Occurrence”, a quello del “Claims Made”, tipico dei mercati nordamericani.

Il mercato assicurativo in ambito internazionale, infatti, ha sviluppato la clausola claims made come soluzione al problema rappresentato dalla difficoltà di determinazione tra il momento del sinistro ed il momento della sua denuncia. 

Per alcuni tipi di rischi, quali le garanzie di responsabilità civile nei settori R.C. sanitaria, R.C. professionale, R.C. prodotti, R.C. inquinamento, con sinistri a manifestazione ritardata o di lunga latenza,  il regime di garanzia “Loss Occurrence” non appare efficiente e comporterebbe numerose problematiche.

La struttura della garanzia “Loss Occurrence” comporta che l’assicuratore subisca tutti gli effetti di uno sfavorevole e imprevedibile mutamento delle condizioni, sia economiche (inflazione, tassi di interesse) che giuridiche (mutamento della giurisprudenza, innovazione legislativa) che si verifichino medio tempore tra i diversi momenti dell’accadimento dell’illecito, del suo manifestarsi in danno e della richiesta risarcitoria del danneggiato fino alla liquidazione del risarcimento.

Questo intervallo temporale può protrarsi anche per decenni, poiché il termine di prescrizione inizia a decorrere solo da quando il danneggiato si trova nella possibilità giuridica di far valere il suo diritto al risarcimento del danno. [1]

Gli svantaggi della clausola in “Loss Occurrence” sono più evidenti proprio in riferimento ai rischi a manifestazione graduale nel tempo.

Non sempre il fatto generatore del danno determina l’immediata formulazione della richiesta di risarcimento; molto spesso accade esattamente l’opposto.

In ambito professionale, tra il verificarsi di una condotta colposa e la presa di coscienza del danno, da parte del terzo danneggiato, può intercorrere un considerevole lasso di tempo.

Fatta questa premessa, secondo il modello tradizionale, denominato “Loss Occurrence”,  l’operatività della garanzia assicurativa è limitata ai fatti avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento.

Tale modello tradizionale trae come punto di riferimento normativo, il contenuto dell’art. 1917 del Codice Civile il quale stabilisce espressamente che: “Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto…“.

Alla luce di quanto descritto,  l’operatività della garanzia è limitata ai “fatti” (ossia le condotte illecite) che sono causa di un danno, avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta di risarcimento del danno e di denuncia del sinistro e fermi i limiti previsti dalla legge in tema di prescrizione del diritto.

Diagramma esplicativo del sistema Claims Made, che mostra la copertura della polizza RC Professionale basata sulla data di richiesta del risarcimento, non sulla data del fatto.

A differenza del sistema del “Loss Occurrence”, la clausola “Claims Made” delimita l’operatività della garanzia ai danni denunciati entro il periodo di vigenza della polizza e/o entro un determinato lasso di tempo dalla cessazione del contratto (detto “periodo di ultrattività”), anche se il fatto generatore del danno o il danno stesso si sono verificati prima dell’inizio della copertura (il periodo temporale pregresso all’interno del quale sono garantiti i fatti in quel tempo accaduti è detto “periodo di retroattività” o di “garanzia pregressa”).

La clausola “Claims Made”, quindi, dà rilevanza non già alla data di accadimento del fatto, ma alla data della richiesta di risarcimento (o denuncia del sinistro).

Schema comparativo che illustra la differenza tra il sistema di copertura "Loss Occurrence" e la clausola "Claims Made" nelle polizze di Responsabilità Civile Professionale.

Ricapitolando:

  • Con una polizza “Loss Occurrence”, affinché vi sia copertura assicurativa è necessario che il danneggiante sia assicurato al momento della commissione dell’errore professionale;
  • Con una polizza “Claims Made pura”, invece, il professionista ha copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato alla commissione dell’errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento del danno; ma perde però, a seguito della risoluzione del contratto assicurativo, la copertura per i sinistri verificatisi nel periodo di vigenza del contratto e, solo successivamente denunziati;.

3. Estensione garanzia claims made: ultrattività

Il mercato assicurativo può prevedere anche una formula differente, in grado di estendere la garanzia per un periodo di tempo determinato successivo alla scadenza della polizza, per gli errori posti in essere durante il periodo di validità della copertura. 

Con l’ultrattività, infatti, la denuncia di richiesta risarcitoria è ammessa anche se effettuata in un periodo di tempo prestabilito successivo alla scadenza della polizza, purchè relativa a danni originatisi nella vigenza del contratto (es. in caso di cessazione dell’attività o di morte del professionista assicurato). 

Per concludere, l’ultrattività è un problema tipico delle polizze claims made.

Difatti, cessando la copertura assicurativa quando l’assicurato cessa l’attività e ponendo a termine la validità dei contratti di assicurazione rimangono scoperti tutti quei sinistri riferiti a richieste di risarcimento dei danni giunte dopo la cessazione della polizza, anche se accaduti durante la vigenza del vecchio contratto.

AFFIDATI AD UN ESPERTO

Le estensioni di Retroattività e Ultrattività non sono tutte uguali

______________________________________________________________________

[1] Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento del danno all’assicurato (art. 2952, comma 3, Codice Civile).

Insieme alla meccanismo del loss occurance claims made, è opportuno elencare anche la c.d. “Deeming clause“ che consente di garantire la copertura delle circostanze rilevanti ossia suscettibili di dare luogo ad una futura richiesta di risarcimento da parte di un terzo; la denuncia di tali circostanze durante la decorrenza della polizza garantisce infatti la copertura assicurativa per l’eventuale richiesta di risarcimento che dovesse derivare dalle stesse e che dovesse pervenire all’Assicurato anche dopo la scadenza della polizza.

Polizze Casa Calamità Naturali Detraibili: Premi al 19% con Legge di Bilancio 2018

Polizze Casa Calamità Naturali Detraibili: Premi al 19% con Legge di Bilancio 2018

Con la Legge di Bilancio 2018 è arrivato lo sconto per chi sottoscrive polizze casa contro i danni derivanti da calamità naturali di qualunque specie (terremoti, alluvioni, smottamenti, ecc.). A partire da quest’anno, infatti, i premi versati per le assicurazioni contro i danni derivanti da catastrofi naturali che colpiscono unità immobiliari ad uso abitativo sono Polizze Casa Calamità Naturali Detraibili per il 19% nella dichiarazione dei redditi, rappresentando un notevole vantaggio fiscale.

  1. Cosa si intende per calamità naturali
  2. Dati statistici ANIA
  3. Agevolazioni fiscali
  4. Soluzione ai problemi derivanti dai ritardi dell’intervento pubblico

1. Cosa si intende per calamità naturali

Per calamità naturali [1] si intendono quei fenomeni naturali che imprevedibili per natura e portata provocano ingenti danni ai locali ed ai beni contenuti nelle nostre abitazioni.

Possiamo elencare a titolo esemplificativo alcune calamità naturali che negli ultimi anni hanno provocato numerose vittime sul nostro territorio nazionale:

  • Terremoti
  • Nubifragi ed inondazioni

In primis, l’Italia, come evidenziato dal grafico sottostante risulta particolarmente esposta ai fenomeni sismici.

Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale italiano, pubblicata dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), per evidenziare il rischio di catastrofi naturali.

Fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

Tuttavia,, mentre le aree a rischio sismico sono più conosciute, quelle esposte a rischio inondazione, alluvioni, allagamenti sono meno facili da indentificare.

Non dimentichiamo, infatti, che l’Italia è fortemente esposta a catastrofi idrogeologiche e i repentini cambiamenti climatici stanno generando fenomeni improvvisi e difficilmente programmabili quali le bombe d’acqua. 

Quest’ultime sono caratterizzate da piogge molto intense che generano grosse masse di acqua che riversandosi nei centri abitati provocano danni incalcolabili.

Fonte: Bomba d’acqua su Roma. E la Capitale va in tilt. A cura di Pasquale Carbone. Pubblicato il 05/11/2017

2. Dati statistici ANIA

L’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ha fornito alcuni dati che riguardano l’assicurazione casa e in particolare le coperture contro le catastrofi naturali, riferiti al 2017.

Dalla rilevazione, per la parte che riguarda le abitazioni, è risultato che l’esposizione complessiva del mercato assicurativo a tali rischi (per le partite fabbricato, contenuto e danni indiretti) sia stata di circa 100 miliardiin calo di circa il 9% rispetto all’anno prima; mentre per quanto riguarda le imprese, sia dell’industria che dell’artigianato, si è attestata a livelli che si aggirano intorno ai 600 miliardi, con un incremento del 18% nei confronti del 2016.

ll dato certo che si riscontra è che l’assicurazione contro le catastrofi naturali, nel nostro paese, continua ad essere molto contenuta: il 95% delle polizze, infatti, non presenta alcuna estensione, anche se rispetto a quanto si era rilevato nel 2009 (appena 35 mila abitazioni assicurate per le catastrofi), il numero è cresciuto fino a raggiungere nel 2016, le 400 mila polizze con copertura al rischio terremoto, al rischio alluvione o a entrambe le calamità, con una crescita più che decuplicata in soli sette anni.

3. Agevolazioni fiscali

Al fine di incentivare la copertura da tali rischi e spingere il mercato verso una maggiore offerta di questi prodotti (polizza casa contri i danni derivanti dagli eventi calamitosi), il legislatore ha introdotto la possibilità di portare in detrazione dalle tasse il 19% del premio assicurativo riconosciuto alla compagnia di assicurazione, nonchè, l’esenzione dell’imposta del 22,25 % finora prevista per queste coperture.

La Legge di Bilancio 2018 appena varata (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62) stabilisce all’art. 1, comma 768 che:

All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f è inserita la seguente:

« Lettera f-bis: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo; ».

E a seguire l’art 769 e 770 stabiliscono:

769. Nella tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
———————————————————————
Assicurazioni contro | 11-bis | Assicurazioni contro i danni
gli eventi calamitosi | | derivanti da eventi calamitosi
| | di qualunque specie relativamente
| | a unita’ immobiliari ad uso
| | abitativo.
———————————————————

770. Le disposizioni di cui ai commi 768 e 769 si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Soluzione ai problemi derivanti dai ritardi dell’intervento pubblico

Per prevenire i problemi legati agli ingenti danni causati da eventi imprevedibili e improvvisi che possono mettere seriamente a repentaglio la propria stabilità economica e i ritardi dell’intervento pubblico esistono efficaci soluzioni dal punto di vista assicurativo.

In merito ai ritardi dell’intervento pubblico è opportuno fornire alcune precisazioni.

La minaccia di un evento distruttivo e imprevedibile come il terremoto, income sul 58% del territorio italiano, difatti, sono a rischio il 64% dei Comuni.

Tuttavia, la scarsa percezione del pericolo e la mancanza di un’adeguata cultura assicurativa in matera di prevenzione contro i disastri naturali, fa prevalere, nella generalità dei cittadini italiani, la convinzione che all’indomani di un possibile terremoto, i danni continuerà a pagarli un noto assicuratore chiamato Repubblica italiana.

Al di là di queste certezze, i cittadini italiani devono anche comprendre che la capacità dello Stato italiano di rimborsare le spese di ricostruzione delle zone terremotate diventa sempre più faticosa da sostenere [il terremoto che ha colpito le Regioni del centro Italia ha causato danni per oltre 23,5 miliardi di euro, di cui 12,9 miliardi si riferiscono a edifici privati (fonte: Protezione civile), con 341 mila unità immobiliari coinvolte nel sisma (rapporto sull’attività del Commissario straordinario) e solo 966 soluzioni abitative d’emergenza consegnate, rispetto alle 3.699 casette richieste dai 51 comuni terremotati].

Alla luce di ciò risulta di rilevante importanza provvedere privatamente alla protezione dei propri beni immobiliari (e mobiliari) contro eventi catastrofali.

Al riguardo, le garanzie offerte sono molteplici e consentono di assicurare la propria abitazione (valore di ricostruzione della fabbricato) ed il contenuto (mobilio, oggetti personali etc.) contro eventi naturali quali:

  • terremoto
  • alluvione
  • inondazione
  • allagamento

garantendo anche il rimborso:

  • delle spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito presso terzi delle cose poste nei locali interessati dall’evento catastorfico
  • delle spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare nella più vicina discarica nonchè smaltire e trattare i residui del sinistro

Per maggiori informazioni relative alle soluzioni assicurative per la propria abitazione contattare il seguente numero +39 320 46 20 794


[1] per approfondimento consultare il seguente link: http://www.ania.it/it/sala-stampa/multimedia/Video/2017/In-Italia-8-case-su-10-solo-2-percento-assicurato-ANIA-serve-cambio-di-strategia.html

RICHIEDI UNA CONSULENZA SULLE POLIZZE CASA DETRAIBILI AL 19%

Proteggi il tuo immobile contro i rischi catastrofali e sfrutta il beneficio fiscale

Assicurazione Cyberisk Dati Sensibili: Nuovi scenari di protezione

Assicurazione Cyberisk Dati Sensibili: Nuovi scenari di protezione

Il progresso tecnologico ha semplificato la nostra quotidianità, ma al contempo, ha generato una società costantemente interconnessa. Il flusso di informazioni che “viaggiano” ininterrottamente sulla rete ha fatto emergere la necessità di proteggere i nostri Dati Sensibili dai potenziali attacchi informatici (c.d. Cyberisk). Le moderne Assicurazioni Cyberisk offrono soluzioni indispensabili per fronteggiare questa minaccia globale.

  1. Cyberisk: fenomeno su scala globale
  2. Costi degli attacchi informatici
  3. Soluzioni assicurative

1. Cyberisk: fenomeno su scala globale

È indubbio che la tecnologia ha ridisegnato i confini della società moderna e rappresenta, oggi, parte integrante delle trasformazioni socio-culturali a livello globale.

Gli scambi interpersonali, ma soprattutto, quelli commerciali vengono ormai condotti mediante i moderni strumenti informatici.

Le persone interagiscono e trattano gli affari con i tablets e gli smartphone, con internet e social media.

Questo cambiamento sociale determinato dal progresso tecnologico ha inevitabilmente comportato il diffondersi di un fenomeno su larga scala: il Cyberisk. 

Secondo un’analisi relativa alle violazioni di sicurezza condotte da Gemaltoleader mondiale per la sicurezza di imprese e banche nell’ambito della protezione dei dati e degli accessi di rete, durante la prima metà del 2017 ci sono stati 918 attacchi informatici in tutto il mondo, rispetto a alle 815 violazioni verificatesi negli ultimi sei mesi del 2016.

Circa 1,9 miliardi di dati sono stati persi o rubati durante il primo semestre, con un incremento del 164%.

Grafico statistico del Breach Level Index (Gemalto) che mostra l'incremento del Cyberisk e delle violazioni di dati su scala globale nel 2017.

Fonte: Breach Level Index (BLI), Pubblicato da Gemalto, 2017

Di queste violazioni, il furto di identità rappresenta 3/4 delle violazioni dei dati (circa il 74% di tutti gli attacchi informatici), con un aumento del 49% rispetto ai sei mesi precedenti.

I settori maggiormente esposti al Cyberisk sono quelli dei:

  • servizi pubblici
  • sanità
  • trasporti
  • banche
  • telecomunicazioni
  • industria 
Grafico o diagramma che illustra i settori industriali e dei servizi (banche, sanità, trasporti) maggiormente esposti e a rischio di attacchi Cyberisk.

Fonte: Breach Level Index (BLI), Pubblicato da Gemalto, 2017

2. Costi degli attacchi informatici

I costi sostenuti dalla imprese a seguito di un attacco informatico possono essere considerevoli poiché possono comportare, non solo la perdita di affari, ma sopratutto danni reputazionali.

Anche i danni a terzi possono avere un’incidenza rilevante, in quanto le aziende sono responsabili della violazione dei dati dei loro clienti e possono dover fronteggiare azioni collettive di risarcimento dei danni da parte di quest’ultimi.

Tali costi possono includere:

  • gli onorari degli avvocati per la difesa delle aziende in Tribunale
  • onorari per tentare transazioni extragiudiziali
  • onorari per consulenze e perizie di varia natura 

3. Soluzioni assicurative

Dinanzi ad un simile panorama, è inevitabile che la gravità e la frequenza di attacchi e violazioni di dati in tutto il mondo, hanno generato un crescente stato di allerta.

Per arginare un fenomeno in rapida diffusione su scala globale, quale per l’appunto il cyberisk, sono state progettate formule assicurative in grado di offrire un’efficace protezione contro gli attacchi informatici.

Le soluzioni assicurative offerte, pertanto, possono coprire:

  • la distruzione, danneggiamento o il furto di informazioni e dati elettronici, a causa di un guasti del sistema informatico o di rete
  • le estorsioni o minacce di rilascio di informazioni riservate o di violazione della sicurezza informatica
  • i danni da interruzione d’esercizio, comprese le spese sostenute per un errore di sistema del computer o per la violazione della sicurezza della rete
  • i danni causati dall’interruzione di una fornitura di servizi, a seguito di un errore di sistema del computer o di violazione della sicurezza della rete

oppure, assicurano:

  • la responsabilità civile derivante dalla divulgazione di informazioni commerciali personali riservate
  • il risarcimento delle perdite economiche di terzi a causa di un guasto nella sicurezza della rete
  • le spese di difesa e copertura di multe e sanzioni per violazione della normativa sulla privacy

IL TUO BUSINESS DIPENDE DAI DATI

Una singola violazione può costare migliaia di euro in sanzioni e fermo operativo

PIÙ ADATTA ALLA TUA IMPRESA E ALLE NORMATIVE GDPR

Assicurazione Professionale Avvocati Obbligatoria: Requisiti e Massimali (L. 247/2012)

Assicurazione Professionale Avvocati Obbligatoria: Requisiti e Massimali (L. 247/2012)

Con la pubblicazione in G.U. del Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, l’Assicurazione Professionale Avvocati Obbligatoria diventa operativa. Questo adempimento, previsto dalla Legge di Riforma Forense (L. 247/2012), è fondamentale: la polizza deve infatti rispettare condizioni essenziali e massimali minimi precisi, pena l’illecito disciplinare.

Considerando il rilevante ruolo “sociale” assunto dall’avvocato è sorta l’esigenza di rafforzare così il livello di protezione contro danni nella sfera patrimoniale e non, che i clienti degli studi legali possono subire, in conseguenza di omissioni o errori verificatisi durante l’esercizio della professione forense.

Diventa, pertanto, attuale l’obbligo di tutti gli avvocati di munirsi dell’assicurazione per i rischi legati all’attività professionale, a pena di incorrere in illecito disciplinare [1], introdotto dall’art. 12 L. 31 dicembre 2012, n. 247, legge di riforma della professione forense.

Vi è quindi la volontà, attuata attraverso lo strumento della copertura assicurativa obbligatoria di consentire che il cliente o terzo vittima dell’inadempienza dell’avvocato (o dei soggetti che con lui collaborano all’adempimento della prestazione) si trovi nella possibilità di ottenere soddisfazione economica, nel caso in cui veda pregiudicato il proprio diritto, senza timore di trovarsi di fronte all’incapienza del patrimonio del professionista.

La copertura assicurativa imposta dal legislatore prevede 2 distinti ambiti di garanzia:

  1. Assicurazione per la responsabilità civile professionale
  2. Assicurazione contro gli infortuni

1. Assicurazione per la responsabilità civile professionale

  • deve coprire la responsabilità dell’avvocato per tutti i danni (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro) che questi possa causare (anche per colpa grave), ai clienti e a terzi, nello svolgimento dell’attività professionale
  • la copertura deve riguardare anche i fatti colposi o dolosi dei soggetti che a qualunque titolo collaborano con l’avvocato per l’adempimento della prestazione (collaboratori, dipendenti, praticanti o sostituti) e di cui l’avvocato medesimo deve rispondere secondo i principi dell’art. 1228 e 2049 c.c.
  •  è compresa la responsabilità derivante dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti

2. Assicurazione contro gli infortuni

  • sorge l’obbligo di stipulare una copertura assicurativa contro gli infortuni stipulata dall’avvocato, prevista a favore del medesimo, oltre che dei suoi collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria dell’INAIL, ossia di tutti i soggetti, comunque denominati (ed al di là delle formali qualificazioni del rapporto, che può atteggiarsi nella pratica in molte modalità) che collaborino con l’avvocato per assolvere la prestazione professionale.

[1] Art. 53, L. 31 dicembre 2012, n. 247

LA TUA POLIZZA DEVE RISPETTARE I REQUISITI MINIMI DI LEGGE,
MA SOPRATTUTTO PROTEGGERE IL TUO PATRIMONIO

Richiedi una consulenza specialistica per una polizza RC Avvocati conforme e personalizzata

L’Età Pensionabile 67 Anni ISTAT: Ufficiale dal 2019

L’Età Pensionabile 67 Anni ISTAT: Ufficiale dal 2019

Ormai è ufficiale: secondo l’ISTAT, dal 2019 l’Età Pensionabile 67 Anni ISTAT sarà il nuovo requisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia, per tutti uomini e donne. Questo adeguamento è una conseguenza diretta dell’allungamento della speranza media di vita e non riguarda solo la pensione di vecchiaia, ma comporta anche un incremento dei requisiti per la pensione anticipata.

  1. Dati ISTAT
  2. Nuovi limiti dell’età pensionabile

1. Dati ISTAT

Sono stati diffusi dall’ISTAT, i dati relativi alla mortalità della popolazione italiana nel 2016 e sull’aspettativa media di vita.

Secondo i dati elaborati dall’ISTAT, la speranza di vita, e cioè il tempo che in media resta da vivere superata la boa dei 65 anni, aumenta in ogni classe di età.

A 65 anni arriva a 20,7 anni per il totale dei residenti, allungandosi di 5 mesi rispetto a quella registrata nel 2013.

Grazie alle migliorate condizioni di sopravvivenza del 2016, infatti, la speranza di vita alla nascita ha completamente recuperato terreno dai livelli del 2015, marcando persino la distanza da quelli registrati nel 2014, ossia nell’anno precedente l’eccesso di mortalità.

Per il totale dei residenti l’aspettativa di vita si attesta a 82,8 anni (+0,4 sul 2015, +0,2 sul 2014) e nei confronti del 2013 risulta essersi allungata di oltre 7 mesi.

Grafico ISTAT che mostra gli Indicatori di Mortalità e l'aumento della Speranza di Vita nel 2016, causa dell'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni.

Fonte: ISTAT, Indicatori della mortalità della popolazione residente, 2016

Riassumendo sinteticamente i dati riportati, lo scenario non è dei più confortanti, in considerazione del fatto che proprio alla speranza di vita a 65 anni è legata, per legge, l’età in cui diventa possibile andare in pensione.

In gioco non c’è, peraltro, soltanto l’età pensionabile, ma tutti i requisiti utili alla pensione che possono essere incrementati a causa dell’aumento della vita media. 

A salire, dunque, non sarebbe sola la pensione di vecchiaia, che dagli attuali 66 anni e 7 mesi passerebbe a 67 anni, ma anche la pensione anticipata, per la quale sarebbero richiesti 43 anni e 3 mesi di contributi anziché 42 anni e 10 mesi (un anno in meno per le donne).

Inoltre, il posticipo dell’età pensionabile, non comporterebbe un significativo incremento della prestazione: anzi, nel momento in cui vengono aumentati i requisiti per il collocamento a riposo vengono contemporaneamente diminuiti i coefficienti di trasformazione, cioè le cifre, espresse in percentuale e basate sull’età pensionabile, che trasformano i contributi accantonati in assegno.

2. Nuovi limiti dell’età pensionabile

Con la pubblicazione da parte dell’ Istat delle nuove stime sull’aspettativa di vita, cambia dunque la soglia dell’età pensionabile.

Entro la fine dell’anno, quindi, il governo dovrà emanare un decreto ministeriale per fissare la nuova soglia che dal 2019 potrebbe salire appunto a 67 anni.

Allo stato attuale, i lavoratori in possesso di anzianità contributiva successivamente al 1° gennaio 1996 possono accedere alla prestazione pensionistica di vecchiaia al perfezionamento dei requisiti previsti dalla legge.

Tenendo conto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita come stimati in base allo scenario demografico fotografato dall’ISTAT, il panorama che potrebbe delinearsi è il seguente:

Tabella riepilogativa sui requisiti per la pensione di vecchiaia e anticipata (uomini e donne) a seguito dell'adeguamento all'aspettativa di vita ISTAT.

Fonte: PensioniOggi

LAVORARE FINO A 67 ANNI NON BASTA PIÙ PER GARANTIRE IL TUO TENORE DI VITA

L’unica soluzione è costruire oggi una pensione integrativa

PER SCOPRIRE QUANTO TI MANCHERÀ!

Polizze Abbinate ai Mutui DDL Concorrenza: Il diritto di libera scelta

Polizze Abbinate ai Mutui DDL Concorrenza: Il diritto di libera scelta

Il DDL Concorrenza, entrato in vigore lo scorso 29/08/2017, ha introdotto importanti disposizioni riguardanti il settore della casa e, più precisamente, le Polizze Abbinate ai Mutui DDL Concorrenza. Questa normativa mira a tutelare i consumatori, ponendo fine alla pratica delle banche di imporre prodotti assicurativi vincolati all’erogazione del finanziamento.

In passato, molti istituti di credito vincolavano l’erogazione di un mutuo alla sottoscrizione di una determinata assicurazione.

Il DDL, recentemente approvato al Senato, ha ribaltato tale pratica commerciale (tra l’altro scorretta [1]) ed ha introdotto importanti garanzie per i consumatori che vogliono accendere un finanziamento e, si trovano a far fronte, allo spinoso problema delle polizze abbinate ad i mutui.

In primo luogo, alla luce delle nuove disposizioni normative recentemente introdotte, le banche non possono condizionare l’erogazione del finanziamento alla sottoscrizioni di un contratto assicurativo. 

Sul punto, è importante rilevare che, al momento della sottoscrizione di un mutuo, l’unica assicurazione obbligatoria è quella contro il caso di scoppio ed incendio del fabbricato.

Quindi, qualora il finanziamento richieda la sottoscrizione di una polizza, il consumatore avrà piena autonomia di ricercare sul mercato il prodotto assicurativo più adeguato alle proprie esigenze, da presentare all’istituto di credito. Quest’ultimo, non potrà variare le condizioni del finanziamento in presenza di una polizza esterna. Qualora, il consumatore decida di sottoscrivere una polizza sul mutuo sottoscritta con la banca potrà esercitare il diritto di recesso (della polizza), entro 60 gg, senza che ciò possa comportare la perdita del finanziamento ottenuto. 

Altre ed eventuali garanzie abbinabili al mutuo (Es. Temporanea Caso Morte; Perdita di impiego; Invalidità permanente totale e temporanea) possono comportare un considerevole aumento dei costi della pratica che il mutuatario dovrà sostenere. Si tratta di garanzie assicurative utili, specialmente in determinata casi [2]la cui sottoscrizione non può essere condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento, ma devono essere lasciate alla libera scelta del consumatore.

Il Vantaggio Economico della Scelta Libera

La Legge sulla Concorrenza (L. 124/2017) ha trasformato la scelta della polizza non solo in un diritto legale, ma in un’opportunità di risparmio concreto.

Le polizze proposte dalle banche o dagli istituti di credito sono spesso vendute in regime di tying (vendita abbinata) e, pur essendo immediatamente disponibili, presentano alcuni svantaggi economici e di copertura:

  1. Costo Meno Competitivo: Le polizze “bancarie” tendono ad avere un premio più alto rispetto a quelle reperibili sul mercato libero, in quanto la banca non ha un incentivo primario a offrire il miglior prezzo, ma il prodotto più redditizio per sé.
  2. Mancanza di Personalizzazione: Questi prodotti sono spesso standardizzati e non tengono conto delle specifiche esigenze e del profilo di rischio del mutuatario, coprendo solo lo stretto indispensabile richiesto dal mutuo.
  3. Durata e Flessibilità: Spesso sono strutturate per la durata intera del mutuo con scarsa flessibilità, mentre un intermediario può offrire soluzioni più adatte al tuo piano finanziario complessivo.

Scegliere un intermediario indipendente non solo garantisce che la tua polizza sia equivalente a quella richiesta dalla banca, ma ti permette di confrontare le tariffe e ottenere un prodotto con le migliori coperture possibili, garantendo un risparmio significativo sul costo complessivo del finanziamento.

LA LEGGE TI TUTELA: ORA SEI LIBERO DI SCEGLIERE L’ASSICURAZIONE MUTUO PIÙ CONVENIENTE E ADEGUATA

Contattaci per un preventivo di polizza CPI equivalente, garantito e più competitivo della banca.


[1] Art 36 bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: All’articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

“3-bis. E’considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di
un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il
cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca,
istituto o intermediario”.

[2] Esempi:

  • Ad un dipendente privato può convenire, senz’altro, sottoscrivere una polizza legata alla perdita di impiego che prevede una copertura delle rate per 12 – 36 mesi
  • Ad un dipendente pubblico conviene di più associare al finanziamento, un’assicurazione di invalidità totale permanente e temporanea

Polizza Donazione Mutuo Sicuro: La garanzia per case donate

Polizza Donazione Mutuo Sicuro: La garanzia per case donate

Stai cercando di ottenere un mutuo per una casa donata, ma la banca ha bloccato la pratica? O forse il notaio ha sollevato dubbi per garantire un rogito sicuro? La circolazione di immobili donati è spesso ostacolata dalle complesse norme sulla “legittima”, creando un rischio per acquirenti e istituti di credito. Fortunatamente, esiste una soluzione definitiva: la Polizza Donazione Mutuo Sicuro, la garanzia assicurativa che sblocca la compravendita e rende il tuo acquisto sicuro.

INDICE

  1. Cenni sul contratto di donazione
  2. Cenni sulla succesione e tutela della “quota di riserva o legittima”
  3. La commerciabilità dei beni provenienti da donazione:
  1. 1. Azione di riduzione
  1. 2. Azione di restituzione
  1. Perchè ricorrere alla polizza assicurativa?
  2. Caratteristiche della polizza donazione:

Prima di comprendere la necessità di affidarsi al canale assicurativo per risolvere problematiche di diritto civile è necessario approfondire alcuni istituti giuridici fondamentali per comprendere la materia nel suo insieme.

La polizza donazione, infatti, è rivolta proprio a coprire il rischio riduzione e, dunque, a ristorare l’assicurato (avente causa dal donatario o successivo acquirente) dall’esborso economico che dovrebbe sostenere per liberarsi dall’obbligo di restituire, in natura, l’immobile acquistato a seguito dell’esperimento dell’azione di riduzione e restituzione.

La polizza donazione mira, pertanto, a risolvere situazioni di carattere giuridico che affondano le loro radici in alcuni specifici riferimenti normativi:

Sulla base di questi elementi, prima di giungere alla trattazione della materia oggetto del presente articolo faremo brevi cenni agli istituti giuridici della donazione, successione necessaria e all’azione di riduzione e restituzione.

1. Cenni sul contratto di donazione:

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una persona arricchisce l’altra, disponendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa (donatario) un’obbligazione.

La donazione è quindi un contratto: da ciò discende che, una volta conclusa, essa è di norma irrevocabile ad opera di una delle parti.

Gli elementi essenziali della donazione sono:

  • lo spirito di liberalità;
  • l’arricchimento del donatario (=l’incremento del patrimonio del donatario può realizzarsi o disponendo di un diritto, il che può avvenire sia trasmettendo al donatario il diritto stesso, sia costituendo a favore del donatario un diritto reale gravante su un bene del donante – es. donazione di usufrutto o donazione di un credito – o assumendo un’obbligazione nei confronti del donatario).

Elemento essenziale della donazione è la forma: infatti, essa dev’essere conclusa per atto pubblico alla presenza di due testimoni. 

La necessità dell’atto pubblico si giustifica con l’importanza della donazione e per gli effetti sul patrimonio del donante che dev’essere, oltre che capace di intendere e volere, pienamente consapevole dell’atto di liberalità che sta facendo e, di tutte le conseguenze che ne derivano.

Come tutti i contratti, la donazione non può sciogliersi se non per le cause ammesse dalla legge.

La donazione, infatti, è un atto soggetto a revocazione, per alcune cause tassative di natura etico-sociale.

In particolare, può essere revocata:

  • per ingratitudine del donatario: cioè qualora il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi nei confronti del donante o del suo patrimonio (es. indebito rifiuto di prestare gli alimenti al donante);
  • per sopravvivenza di figli: cioè qualora il donante abbia figli o discendenti ovvero scopra di averne successivamente alla donazione;

La sentenza che pronuncia la revocazione, sia per ingratitudine che per sopravvivenza di figli, condanna il donatario alla restituzione dei beni. Essa, pertanto, non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvo gli effetti della trascrizione della domanda. 

>>>>IMPORTANTE<<<<

Questa breve infarinatura delle caratteristiche del contratto di donazione, da un parte, mira a far conoscere ai “non addetti ai lavori” un importante strumento giuridico, ma dall’altra, è rivolta nel mettere  in risalto le problematiche e le ripercussioni che possono derivare dal compimento di un atto guidato da un intento benefico o altruistico.

Occorre sapere che la donazione rappresenta un atto “a rischio” destinato a pregiudicare la successiva circolazione dei beni donati o l’ottenimento di un finanziamento garantito dal bene donato.

La legge, infatti, tutela alcune categorie di familiari (legittimari), riservando agli stessi una quota di eredità (legittima), anche contro la volontà del defunto espressa in una donazione.

Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni e così via) e il coniuge: se la donazione, pur sempre valida ed efficacie, al momento della morte del donante dovesse risultare lesiva dei diritti di un legittimario, quest’ultimo avrà pieno diritto di agire in giudizio per renderle inefficaci (azione di riduzione).

Oltre questi aspetti, c’è un altro dato non meno grave da considerare: la tutela del legittimario può coinvolgere anche terzi (sub-acquirenti) che abbiano acquistato diritti dal donatario (compreso le banche che, con la concessione del mutuo abbiano ricevuto un immobile oggetto di donazione).

Infatti, qualora il donatario non abbia sufficienti beni per soddisfare le eventuali pretese del legittimario, si potrà chiedere la restituzione del bene all’acquirente stesso (azione di restituzione), il quale avrà la facoltà di liberarsi con il versamento di una somma corrispondente.

2. Cenni sulla successione necessaria e tutela della “quota di riserva o legittima”:

Documenti e pratiche notarili o legali su un tavolo, a simboleggiare le complessità della successione necessaria e della tutela della quota di legittima.

Al momento della morte del de cuius si apre la successione.

Con l’apertura della successione viene individuato il momento preciso a cui retro-agiscono gli effetti della trasmissione dei diritti ereditari e il momento dal quale decorrono i termini prescritti per l’espletamento delle varie formalità previste dalla normativa vigente.

Il luogo dove si apre la successione è quello dell’ultimo domicilio del defunto ed è rilevante ai fini dell’individuazione degli uffici competenti per gli adempienti previsti dalla normativa vigente.

L’oggetto della successione è costituito dall’intero patrimonio del defunto, vale a dire dal complesso dei suoi beni patrimoniali trasmissibili attivi e passivi.

Dopo aver fornito questi brevi cenni sulla successione in generale introduciamo l’argomento della successione necessaria.

Partiamo dal presupposto che nel nostro diritto civile esistono due tipologie di successione che andranno ben distinte in due categorie :

  • legittima: successione disciplinata esclusivamente dalla legge, in mancanza di un testamento;
  • testamentaria: successione regolata da testamento;

Oltre queste due tipologie di successione, il nostro ordinamento giuridico consente al singolo (testatore) di disporre, nel modo che egli ritiene opportuno dei suoi beni per il periodo successivo alla morte ed ammette anche che egli, in vita, possa disporre liberamente (donazione) dei suoi beni purché, ciò non leda contale disposizione i diritti che la legge assicura ai congiunti più stretti.

La legge stabilisce che una parte dei beni del de cuius venga attribuita ad una determinata categoria di successibili: non quindi tutte le categorie dei successibili legittimi, ma solo alcune, quelle dei parenti più stretti:

  • Coniuge;
  • Figli legittimi;
  • Figli naturali;
  • Ascendenti legittimi;

La quota che la legge riserva a quest’ultimi si chiama QUOTA DI LEGITTIMA O RISERVA: i successibili che vi hanno diritto sono designati con il nome di LEGITTIMARI.

IN CONCLUSIONE: La successione necessaria è ispirata alla tutela dei più stretti vincoli familiari, di fronte ai quali, resta limitata la facoltà di disporre del testatore.

Quando all’apertura della successione vi sono dei legittimari, il patrimonio ereditario si distingue idealmente in 2 parti:

  1. Disponibile;
  2. Legittima o riserva: porzione del patrimonio di cui non è possibile disporre a proprio piacimento, perché spettante ai legittimari;

3. La commerciabilità dei beni provenienti da donazione:

3.1  Azione di riduzione:

Interno di un'aula di tribunale o contesto legale, che simboleggia i rischi giudiziari e l'azione di riduzione sulla donazione di un immobile.

Il nostro ordinamento giuridico riserva a determinati soggetti, detti legittimari (coniuge, figli e ascendetti del defunto), una quota di eredità detta legittima dalla quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia che sia stata espressa in testamento o eseguita in vita tramite donazione. 

Ai fini della tutela dei legittimari, l’acquisto per donazione può, nel tempo e in presenza di particolari circostanze, venir meno per effetto dell’eventuale esercizio vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari lesi nei propri diritti, con possibili ripercussioni anche nei confronti di terzi aventi causa del donatario (terzi acquirenti), solo qualora il donatario non possieda beni sufficienti a soddisfare le ragioni degli istanti.

3.1.1. Natura dell’azione di riduzione

L’azione di riduzione comporta la risoluzione (totale o parziale) dell’acquisto compiuto dai beneficiari del testamento o dal donatario ed ha carattere personale.

Le disposizioni lesive della legittima NON SONO NULLE, sono soltanto IMPUGNABILI con l’azione di riduzione, difatti, in mancanza di impugnazione o comunque, finché l’azione di riduzione non sia fatta valere, le disposizioni lesive della legittima restano pianamente efficaci.

3.1.2. Trascrizione

La domanda di riduzione, se ha per oggetto beni immobili o mobili registrati, è soggetta a TRASCRIZIONE.

Occorre segnalare che l’art. 2652, n. 8 c.c. enuncia la regola generale in base al quale:

Se la trascrizione (della domanda giudiziaria di riduzione delle donazioni) è eseguita dopo 10 anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (di riduzione)”.

Da questo enunciato, e elaborando un ragionamento al contrario, possiamo evincere che:

  • se la trascrizione della domanda di riduzione avviene entro 10 anni dall’apertura della successione è irrilevante la priorità delle trascrizioni in quanto il terzo soccombe sempre in virtù dell’efficacia reale di tale azione. Oltre il limite decennale, invece, la tutela dei terzi sub-acquirenti è subordinata alla normale condizione che costoro abbiano trascritto il loro acquisto anteriormente alla domanda di riduzione.

N.B. Il bene donato NON PUÒ‘ ESSERE ACQUISTATO PER USUCAPIONE (si pensi al caso in cui la successione del donante sia aperta oltre 20 ANNI dopo il compimento della donazione). L’azione di riduzione non è rivolta a contestare la titolarità del diritto reale in capo al donatario.

3.1.3. Termine di prescrizione

Se un legittimario viene privato, in tutto o in parte, della sua quota di legittima può agire in giudizio mediante un’apposita azione giudiziaria, detta azione di riduzione soggetta al termine di prescrizione di 10 anni:

  • in caso di disposizioni testamentarie lesive della legittima: il termine decorre dalla data dell’accettazione di colui che è stato chiamato all’eredità con il testamento che determinato la lesione della riserva.
  • nel caso in cui la quota di legittima sia stata commessa mediante donazione: il termine decorre dall’apertura della successione.

3.2 Azione di restituzione:

Modello di una casa tenuto in mano, a simboleggiare l'immobile che potrebbe essere oggetto dell'azione di restituzione dopo una donazione.

L’azioni di riduzione vittoriosa in giudizio ha rilevanti ripercussioni sulla circolazione dei beni.

Infatti, l’art.563 cod.civ., prevede che:

  • se un bene donato, con disposizione lesiva della legittima è stato nel frattempo alienato al donatario a terzi, il legittimario, che abbia esperito con successo l’azione di riduzione nei confronti del donatario, è tenuto anzitutto ad escutere i beni del donatario, per ottenere il rimborso del valore del bene.
  • Se il donatario può pagare, l’acquisto del terzo è rispettato: diversamente, il legittimario ha diritto di rivolgersi contro il terzo sub-acquirente del bene proponendo una nuova e autonoma azione giudiziaria per ottenere dal terzo acquirente il rilascio del bene.

E’ evidente che un simile scenario comporta, una giustificata diffidenza da parte di chi si accinge ad acquistare un bene prevenuto al venditore, a titolo di donazione.

Simili incertezze indurranno in molti casi il potenziale acquirente a recedere dal proposito di compiere un acquisto così, almeno teoricamente, rischioso, il che comporta un forte ostacolo alla circolazione dei beni che siano oggetto di donazioni.

3.2.1 Limiti temporali dell’azione di restituzione

  • BENI IMMOBILI: termine per proporre azione di restituzione >> 20 ANNI dalla trascrizione della donazione;

3.2.2. Facoltà di commutazione

Il terzo acquirente, nei cui confronti sia stata proposta l’azione di di restituzione ha la facoltà di pagare un denaro l’equivalente dei beni, anziché restituirli in natura.

Il credito del legittimario è pari ad una somma corrispondente al valore che , per effetto della svalutazione monetaria, la cosa donata ha assunto al momento della pronunzia giudiziale.

4. Perchè ricorrere alla polizza assicurativa?

La polizza sulle donazioni tutela il beneficiario dal rischio economico e finanziario conseguente all’azione di restituzione esercitabile, da parte di un legittimario, relativamente ad un bene immobile donato. 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, la compravendita di un bene immobile di provenienza donativa è soggetta a condizioni di mercato differenti dalla maggior parte dei beni in circolazione. 

Il rischio concreto che in un tempo futuro, anche remoto, l’immobile possa essere oggetto di azione di restituzione da parte dei legittimari costituisce un evento tangibile che indebolisce le aspettative economiche del venditore, così come, le certezze di garanzia dell’acquirente. 

La polizza donazione, pertanto, mira a raggiungere i seguenti obiettivi:

  • sterilizzare i rischi economici e finanziari derivanti dall’eventuale azione di restituzione, che abbia per oggetto beni immobili di provenienza donativa;
  • proteggere la commercializzazione di beni immobili oggetto di donazione;
  • agevolare la possibilità di ottenere un finanziamento bancario garantito da proprietà donativa;

5. Caratteristiche della polizza donazione:  

5.1 Come funziona?

Prevede il pagamento di un indennizzo al beneficiario della polizza, qualora, il bene di provenienza donativa sia oggetto di una controversia legale da parte dei legittimari che intendono rientrare in possesso del bene donato oppure ottenere il controvalore monetario.

I beneficiari della polizza sono i soggetti hanno acquistato l’immobile di provenienza donativa, nonché gli istituti di credito che ne abbiano finanziato l’acquisto.

L’indennizzo offerto ai beneficiari che abbiano subito una perdita economica, ai sensi dell’art 563 Codice civile, è costituito:

  • dal valore del bene immobile al momento della richiesta di indennizzo, in caso di restituzione;
  • dalla somma di denaro dovuta ai legittimari per impedire che essi (beneficiari) perdano la proprietà assicurata, a seguito dell’esercizio dell’azione di restituzione;
  • dalle spese sostenute e/o il mancato guadagno, ovvero i danni liquidati al termine del giudizio definitivo che il beneficiario dovrà pagare ad un conduttore costretto a liberare la proprietà in conseguenza dell’azione di restituzione;

5.2 Che vantaggi offre?

La garanzia di vedere efficacemente protetti i propri interessi economici nei casi di:

  • acquisto;
  • vendita; 
  • locazione 

di un immobile di provenienza donativa, oppure, rispetto alla richiesta di finanziamento per l’acquisto del bene (es. MUTUO)

5.3 Chi può acquistare?

Chiunque abbia interesse a proteggere il valore economico della transazione:

  • donante;
  • donatario; 
  • terzo acquirente; 
  • finanziatore dell’immobile (es. BANCA); 

5.4 Quando si può acquistare?

Contestualmente all’atto di donazione, o successivamente.

LA TUA BANCA TI HA NEGATO IL MUTUO PER UN IMMOBILE DONATO?

Contattami per un preventivo rapido sulla Polizza Donazione e sblocca la tua compravendita!