Infortuni

Infortuni

1. DISTINZIONE FRA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL E POLIZZA PRIVATA CONTRO GLI INFORTUNI 

Prima di definire gli elementi caratteristici della polizza infortuni è necessario evidenziare le differenze che contraddistinguono la copertura assicurativa privata dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’INAIL. 

Vediamo quali sono le principali prestazioni erogate dall’INAIL ed il loro funzionamento:

Indennizzo in capitale per la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico)

La prestazione è erogata, secondo la Tabella indennizzo danno biologico in capitale di cui al d.m. 12 luglio 2000, in un’unica soluzione e in funzione dell’età, del genere e del grado di menomazione accertato sulla base della Tabella delle menomazioni prevista dall’art. 13 del d.lgs. 38/2000.

Se l’invalidità viene accertata ad una percentuale inferiore al 6%, l’istituto non paga nulla. Statisticamente, rientra in questo caso un terzo di tutti gli infortuni

Dal 6% al 15%: indennizzo del danno biologico in capitale; nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali

Fonte: Decreto Ministeriale 12 luglio 2000

Indennizzo in rendita per la menomazione dell’integrità psicofisica  (danno biologico) e per le sue conseguenze patrimoniali

È una prestazione economica riconosciuta per gli infortuni e per le malattie professionali denunciate, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%.

L’importo della rendita viene calcolato sulla base di:

  • una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la Tabella indennizzo danno biologico in rendita di cui al d.m. 12 luglio 2000
  • una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e, a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato, calcolata sulla base del coefficiente indicato nella Tabella dei coefficienti di cui al citato d.m. 12 luglio 2000

 
Puntualizzati questi elementi è possibile trarre alcune considerazioni in merito alla copertura assicurativa obbligatoria offerta dall’INAIL e le sostanziali differenze con la copertura assicurativa di matrice privatistica:

  • la polizza INAIL eroga una rendita soggetta a revisione periodicamentre la polizza privata infortunio eroga un capitale predeterminato in base alla percentuale di invalidità accertata
  • le polizze infortuni private, a differenza della copertura INAIL, possono coprire gli infortuni anche se il grado di menomazione di questi è inferiore al 6%inoltre il capitale assicurato è variabile e non dipende dal reddito del soggetto infortunato
  • la copertura INAIL chiaramente non copre i rischi extra-professionali, i quali possono essere compresi in una polizza privata
  • una polizza contro gli infortuni è stipulata in forma privata e non è la conseguenza di un obbligo previsto dalla legge come accade, invece, nell’assicurazione obbligatoria INAIL
  • l’assicurazione obbligatoria non consente di scegliere la somma da assicurare: per l’INAIL infatti la somma da corrispondere in caso di infortunio è calcolata sulla base della retribuzione media del lavoratore; in una polizza infortuni, invece, l’indennizzo è calcolato in base al valore prestabilito dall’assicurato indipendentemente dai suoi ultimi stipendi
  • Nell’assicurazione obbligatoria INAIL i beneficiari sono stabiliti per legge in caso di morte dell’assicurato; diversamente nelle assicurazioni private, il contraente è libero di designare i beneficiari.

 
2. POLIZZA INFORTUNI 

Come già esaminato, a differenza della copertura obbligatoria dell’INAIL, riferita ai soli infortuni lavorativi, i contratti assicurativi privati contro gli infortuni possono riguardare indistintamente diversi ambiti (lavorativi, domestici, ricreativi).

Volendo fornire una definizione di carattere generale possiamo identificare l’infortunio come quell’evento dovuto a causa:

  • fortuita: la causa dell’infortunio non deve essere voluta dall’assicurato. L’evento, pertanto, sarà imprevedibile e inevitabile (Es. sono esclusi suicidio, oppure infortuni provocati da stati di ubriachezza e attività dilettuosa)
  • violental’infortunio deve essersi prodotto in modo immediato e repentino, per effetto di fattori esterni talmente intensi da provocare una lesione fisica in un tempo ristretto (Es. sono escluse le infiammazioni articolari degli sportivi)
  • esternal’evento lesivo non deve originarsi endemicamente ovvero, non deve dipendere da una situazione patologica dell’individuo (Es. sono esclusi le malattie che hanno una causa endogena – infarto, ulcere, infarto, ulcere o ernie)

che produca

  • lesioni fisiche oggettivamente contestabili (risultanti da certificazione medica)

le quali abbiano per conseguenza:

  • morte

In caso di decesso provocato da infortunio viene liquidato un indennizzo in forma di capitale (o in rendita); la designazione del beneficiario può essere fatta in polizza (anche successivamente alla stipulazione della stessa) o per testamento

  • invalidità permanente (totale o parziale)consiste nella perdita definitiva di tutta o una parte della capacità lavorativa che può derivare da perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo del proprio corpo

Anche in questo caso, l’indennizzo viene liquidato in forma di capitale (o di rendita). L’indennizzo si calcola applicando alla somma assicurata una percentuale (%) che varia in proporzione al grado di invalidità secondo i criteri contenuti nella tabella di polizza (generalmente Tabella ANIA oppure INAIL)

  • inabilità temporanea (totale o parziale): consiste, invece, nell’impossibilità di dedicarsi alla propria occupazione per un periodo di tempo determinato

In questo caso, invece, l’indennizzo sarà liquidato in forma di diaria giornaliera che verrà corrisposta per intero in caso di inabilità temporanea totale o al 50% se parziale. La diaria verrà corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni. Tale garanzia è cumulabile con gli indennizzi dovuti per invalidità permanente e per morte

 

 


Se cerchi la Polizza Infortuni più adatta alle Tue esigenze Contattami senza impegno! 

Autore articolo
Paolo Pastore

Nell'ambito della mia professione svolgo l'attività di intermediario e consulente assicurativo e colloco i prodotti assicurativi del ramo danni e del ramo vita per primarie Compagnie assicurative, anche in regime di brokeraggio assicurativo. Offro la mia consulenza presso il mio ufficio durante gli orari di lavoro e previo appuntamento (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì: 09.00 - 19.30 / Sabato: 09.00 - 13.00 / Domenica: CHIUSO). Fornisco adeguato servizio di consulenza anche presso i miei clienti

Articoli recenti

Categorie

Archivi

Tag