Focus: polizza donazione (tutela circolazione beni donati)

Focus: polizza donazione (tutela circolazione beni donati)

La circolazione dei beni donati rappresenta una problematica che ha acquistato nel corso degli anni un certo rilievo in considerazione, soprattutto, dei riflessi e delle conseguenze che le norme civilistiche determinano sul transito dei beni oggetto di donazione. La tutela della “legittima”prevista dal nostro ordinamento, infatti, rappresenta un ostacolo alla libera circolazione degli immobili di provenienza donativa difficile da aggirare con normali stratagemmi civilistici. Ad oggi, l’unica alternativa sicura, veloce e risolutiva risiede in una specifica polizza assicurativa.

INDICE
1. CENNI SUL CONTRATTO DI DONAZIONE
2. CENNI SULLA SUCCESSIONE  E TUTELA DELLA “QUOTA DI RISERVA O LEGITTIMA”
3. LA COMMERCIABILITÀ DEI BENI PROVENIENTI DA DONAZIONE:
     3.1 AZIONE DI RIDUZIONE 

          3.1.1. Natura dell’azione di riduzione

          3.1.2 Trascrizione

          3.1.3. Termini di prescrizione

     3.2 AZIONE DI RESTITUZIONE 

           3.2.1 Limiti temporali all’azione di restituzione

           3.2.2. Facoltà di commutazione

4. PERCHÉ RICORRERE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA?
5. CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA DONAZIONE:

         5.1 Come funziona?

         5.2 Che vantaggi offre?

         5.3 Chi può acquistare?

         5.4 Quando si può acquistare?

INTRODUZIONE

Prima di comprendere la necessità di affidarsi al canale assicurativo per risolvere problematiche di diritto civile è necessario approfondire alcuni istituti giuridici fondamentali per comprendere la materia nel suo insieme.

La polizza donazione, infatti, è rivolta proprio a coprire il rischio riduzione e, dunque, a ristorare l’assicurato (avente causa dal donatario o successivo acquirente) dall’esborso economico che dovrebbe sostenere per liberarsi dall’obbligo di restituire, in natura, l’immobile acquistato a seguito dell’esperimento dell’azione di riduzione e restituzione.

La polizza donazione mira, pertanto, a risolvere situazioni di carattere giuridico che affondano le loro radici in alcuni specifici riferimenti normativi:

  • Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione (art. 563 c.c.);
  • Domande riguardanti altri soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi (art. 2652, n.8. c.c.);

Sulla base di questi elementi, prima di giungere alla trattazione della materia oggetto del presente articolo faremo brevi cenni agli istituti giuridici della donazione, successione necessaria e all’azione di riduzione e restituzione.

1. CENNI SUL CONTRATTO DI DONAZIONE:

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una persona arricchisce l’altra, disponendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa (donatario) un’obbligazione.

La donazione è quindi un contratto: da ciò discende che, una volta conclusa, essa è di norma irrevocabile ad opera di una delle parti.

Gli elementi essenziali della donazione sono:

  • lo spirito di liberalità;
  • l’arricchimento del donatario (=l’incremento del patrimonio del donatario può realizzarsi o disponendo di un diritto, il che può avvenire sia trasmettendo al donatario il diritto stesso, sia costituendo a favore del donatario un diritto reale gravante su un bene del donante – es. donazione di usufrutto o donazione di un credito – o assumendo un’obbligazione nei confronti del donatario).

Elemento essenziale della donazione è la forma: infatti, essa dev’essere conclusa per atto pubblico alla presenza di due testimoni. 

La necessità dell’atto pubblico si giustifica con l’importanza della donazione e per gli effetti sul patrimonio del donante che dev’essere, oltre che capace di intendere e volere, pienamente consapevole dell’atto di liberalità che sta facendo e, di tutte le conseguenze che ne derivano.

Come tutti i contratti, la donazione non può sciogliersi se non per le cause ammesse dalla legge.

La donazione, infatti, è un atto soggetto a revocazione, per alcune cause tassative di natura etico-sociale.

In particolare, può essere revocata:

  • per ingratitudine del donatario: cioè qualora il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi nei confronti del donante o del suo patrimonio (es. indebito rifiuto di prestare gli alimenti al donante);
  • per sopravvivenza di figli: cioè qualora il donante abbia figli o discendenti ovvero scopra di averne successivamente alla donazione;

La sentenza che pronuncia la revocazione, sia per ingratitudine che per sopravvivenza di figli, condanna il donatario alla restituzione dei beni. Essa, pertanto, non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvo gli effetti della trascrizione della domanda. 

>>>>IMPORTANTE<<<<

Questa breve infarinatura delle caratteristiche del contratto di donazione, da un parte, mira a far conoscere ai “non addetti ai lavori” un importante strumento giuridico, ma dall’altra, è rivolta nel mettere  in risalto le problematiche e le ripercussioni che possono derivare dal compimento di un atto guidato da un intento benefico o altruistico.

Occorre sapere che la donazione rappresenta un atto “a rischio” destinato a pregiudicare la successiva circolazione dei beni donati o l’ottenimento di un finanziamento garantito dal bene donato.

La legge, infatti, tutela alcune categorie di familiari (legittimari), riservando agli stessi una quota di eredità (legittima), anche contro la volontà del defunto espressa in una donazione.

Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni e così via) e il coniuge: se la donazione, pur sempre valida ed efficacie, al momento della morte del donante dovesse risultare lesiva dei diritti di un legittimario, quest’ultimo avrà pieno diritto di agire in giudizio per renderle inefficaci (azione di riduzione).

Oltre questi aspetti, c’è un altro dato non meno grave da considerare: la tutela del legittimario può coinvolgere anche terzi (sub-acquirenti) che abbiano acquistato diritti dal donatario (compreso le banche che, con la concessione del mutuo abbiano ricevuto un immobile oggetto di donazione).

Infatti, qualora il donatario non abbia sufficienti beni per soddisfare le eventuali pretese del legittimario, si potrà chiedere la restituzione del bene all’acquirente stesso (azione di restituzione), il quale avrà la facoltà di liberarsi con il versamento di una somma corrispondente.

2. CENNI SULLA SUCCESSIONE  NECESSARIA  E TUTELA DELLA “QUOTA DI RISERVA O LEGITTIMA”:

Al momento della morte del de cuius si apre la successione.

Con l’apertura della successione viene individuato il momento preciso a cui retro-agiscono gli effetti della trasmissione dei diritti ereditari e il momento dal quale decorrono i termini prescritti per l’espletamento delle varie formalità previste dalla normativa vigente.

Il luogo dove si apre la successione è quello dell’ultimo domicilio del defunto ed è rilevante ai fini dell’individuazione degli uffici competenti per gli adempienti previsti dalla normativa vigente.

L’oggetto della successione è costituito dall’intero patrimonio del defunto, vale a dire dal complesso dei suoi beni patrimoniali trasmissibili attivi e passivi.

Dopo aver fornito questi brevi cenni sulla successione in generale introduciamo l’argomento della successione necessaria.

Partiamo dal presupposto che nel nostro diritto civile esistono due tipologie di successione che andranno ben distinte in due categorie :

  • legittima: successione disciplinata esclusivamente dalla legge, in mancanza di un testamento;
  • testamentaria: successione regolata da testamento;

Oltre queste due tipologie di successione, il nostro ordinamento giuridico consente al singolo (testatore) di disporre, nel modo che egli ritiene opportuno dei suoi beni per il periodo successivo alla morte ed ammette anche che egli, in vita, possa disporre liberamente (donazione) dei suoi beni purché, ciò non leda contale disposizione i diritti che la legge assicura ai congiunti più stretti.

La legge stabilisce che una parte dei beni del de cuius venga attribuita ad una determinata categoria di successibili: non quindi tutte le categorie dei successibili legittimi, ma solo alcune, quelle dei parenti più stretti:

  • Coniuge;
  • Figli legittimi;
  • Figli naturali;
  • Ascendenti legittimi;

La quota che la legge riserva a quest’ultimi si chiama QUOTA DI LEGITTIMA O RISERVA: i successibili che vi hanno diritto sono designati con il nome di LEGITTIMARI.

IN CONCLUSIONE: La successione necessaria è ispirata alla tutela dei più stretti vincoli familiari, di fronte ai quali, resta limitata la facoltà di disporre del testatore.

Quando all’apertura della successione vi sono dei legittimari, il patrimonio ereditario si distingue idealmente in 2 parti:

  1. Disponibile;
  2. Legittima o riserva: porzione del patrimonio di cui non è possibile disporre a proprio piacimento, perché spettante ai legittimari;
3. LA COMMERCIABILITÀ DEI BENI PROVENIENTI DA DONAZIONE 

3.1  AZIONE DI RIDUZIONE:

Il nostro ordinamento giuridico riserva a determinati soggetti, detti legittimari (coniuge, figli e ascendetti del defunto), una quota di eredità detta legittima dalla quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia che sia stata espressa in testamento o eseguita in vita tramite donazione. 

Ai fini della tutela dei legittimari, l’acquisto per donazione può, nel tempo e in presenza di particolari circostanze, venir meno per effetto dell’eventuale esercizio vittorioso dell’azione di riduzione da parte dei legittimari lesi nei propri diritti, con possibili ripercussioni anche nei confronti di terzi aventi causa del donatario (terzi acquirenti), solo qualora il donatario non possieda beni sufficienti a soddisfare le ragioni degli istanti.

3.1.1. NATURA DELL’AZIONE DI RIDUZIONE

L’azione di riduzione comporta la risoluzione (totale o parziale) dell’acquisto compiuto dai beneficiari del testamento o dal donatario ed ha carattere personale.

Le disposizioni lesive della legittima NON SONO NULLE, sono soltanto IMPUGNABILI con l’azione di riduzione, difatti, in mancanza di impugnazione o comunque, finché l’azione di riduzione non sia fatta valere, le disposizioni lesive della legittima restano pianamente efficaci.

3.1.2. TRASCRIZIONE

La domanda di riduzione, se ha per oggetto beni immobili o mobili registrati, è soggetta a TRASCRIZIONE.

Occorre segnalare che l’art. 2652, n. 8 c.c. enuncia la regola generale in base al quale:

Se la trascrizione (della domanda giudiziaria di riduzione delle donazioni) è eseguita dopo 10 anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda (di riduzione)”.

Da questo enunciato, e elaborando un ragionamento al contrario, possiamo evincere che:

  • se la trascrizione della domanda di riduzione avviene entro 10 anni dall’apertura della successione è irrilevante la priorità delle trascrizioni in quanto il terzo soccombe sempre in virtù dell’efficacia reale di tale azione. Oltre il limite decennale, invece, la tutela dei terzi sub-acquirenti è subordinata alla normale condizione che costoro abbiano trascritto il loro acquisto anteriormente alla domanda di riduzione.

N.B. Il bene donato NON PUÒ‘ ESSERE ACQUISTATO PER USUCAPIONE (si pensi al caso in cui la successione del donante sia aperta oltre 20 ANNI dopo il compimento della donazione). L’azione di riduzione non è rivolta a contestare la titolarità del diritto reale in capo al donatario.

3.1.3. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Se un legittimario viene privato, in tutto o in parte, della sua quota di legittima può agire in giudizio mediante un’apposita azione giudiziaria, detta azione di riduzione soggetta al termine di prescrizione di 10 anni:

  • in caso di disposizioni testamentarie lesive della legittima: il termine decorre dalla data dell’accettazione di colui che è stato chiamato all’eredità con il testamento che determinato la lesione della riserva.
  • nel caso in cui la quota di legittima sia stata commessa mediante donazione: il termine decorre dall’apertura della successione.

3.2 AZIONE DI RESTITUZIONE:


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L’azioni di riduzione vittoriosa in giudizio ha rilevanti ripercussioni sulla circolazione dei beni.

Infatti, l’art.563 cod.civ., prevede che:

  • se un bene donato, con disposizione lesiva della legittima è stato nel frattempo alienato al donatario a terzi, il legittimario, che abbia esperito con successo l’azione di riduzione nei confronti del donatario, è tenuto anzitutto ad escutere i beni del donatario, per ottenere il rimborso del valore del bene.
  • Se il donatario può pagare, l’acquisto del terzo è rispettato: diversamente, il legittimario ha diritto di rivolgersi contro il terzo sub-acquirente del bene proponendo una nuova e autonoma azione giudiziaria per ottenere dal terzo acquirente il rilascio del bene.

E’ evidente che un simile scenario comporta, una giustificata diffidenza da parte di chi si accinge ad acquistare un bene prevenuto al venditore, a titolo di donazione.

Simili incertezze indurranno in molti casi il potenziale acquirente a recedere dal proposito di compiere un acquisto così, almeno teoricamente, rischioso, il che comporta un forte ostacolo alla circolazione dei beni che siano oggetto di donazioni.

3.2.1 LIMITI TEMPORALI ALL’AZIONE DI RESTITUZIONE

  • BENI IMMOBILI: termine per proporre azione di restituzione >> 20 ANNI dalla trascrizione della donazione;

3.2.2. FACOLTÀ‘ DI COMMUTAZIONE

Il terzo acquirente, nei cui confronti sia stata proposta l’azione di di restituzione ha la facoltà di pagare un denaro l’equivalente dei beni, anziché restituirli in natura.

Il credito del legittimario è pari ad una somma corrispondente al valore che , per effetto della svalutazione monetaria, la cosa donata ha assunto al momento della pronunzia giudiziale.

4. PERCHÉ RICORRE  ALLA POLIZZA ASSICURATIVA?

La polizza sulle donazioni tutela il beneficiario dal rischio economico e finanziario conseguente all’azione di restituzione esercitabile, da parte di un legittimario, relativamente ad un bene immobile donato. 

Come anticipato nei paragrafi precedenti, la compravendita di un bene immobile di provenienza donativa è soggetta a condizioni di mercato differenti dalla maggior parte dei beni in circolazione. 

Il rischio concreto che in un tempo futuro, anche remoto, l’immobile possa essere oggetto di azione di restituzione da parte dei legittimari costituisce un evento tangibile che indebolisce le aspettative economiche del venditore, così come, le certezze di garanzia dell’acquirente. 

La polizza donazione, pertanto, mira a raggiungere i seguenti obiettivi:

  • sterilizzare i rischi economici e finanziari derivanti dall’eventuale azione di restituzione, che abbia per oggetto beni immobili di provenienza donativa;
  • proteggere la commercializzazione di beni immobili oggetto di donazione;
  • agevolare la possibilità di ottenere un finanziamento bancario garantito da proprietà donativa;
5. CARATTERISTICHE DELLA POLIZZA DONAZIONE:  

5.1 COME FUNZIONA?

Prevede il pagamento di un indennizzo al beneficiario della polizza, qualora, il bene di provenienza donativa sia oggetto di una controversia legale da parte dei legittimari che intendono rientrare in possesso del bene donato oppure ottenere il controvalore monetario.

I beneficiari della polizza sono i soggetti hanno acquistato l’immobile di provenienza donativa, nonché gli istituti di credito che ne abbiano finanziato l’acquisto.

L’indennizzo offerto ai beneficiari che abbiano subito una perdita economica, ai sensi dell’art 563 Codice civile, è costituito:

  • dal valore del bene immobile al momento della richiesta di indennizzo, in caso di restituzione;
  • dalla somma di denaro dovuta ai legittimari per impedire che essi (beneficiari) perdano la proprietà assicurata, a seguito dell’esercizio dell’azione di restituzione;
  • dalle spese sostenute e/o il mancato guadagno, ovvero i danni liquidati al termine del giudizio definitivo che il beneficiario dovrà pagare ad un conduttore costretto a liberare la proprietà in conseguenza dell’azione di restituzione;

5.2 CHE VANTAGGI OFFRE?

La garanzia di vedere efficacemente protetti i propri interessi economici nei casi di:

  • acquisto;
  • vendita; 
  • locazione 

di un immobile di provenienza donativa, oppure, rispetto alla richiesta di finanziamento per l’acquisto del bene (es. MUTUO)

5.3 CHI PUÒ ACQUISTARE?

Chiunque abbia interesse a proteggere il valore economico della transazione:

  • donante;
  • donatario; 
  • terzo acquirente; 
  • finanziatore dell’immobile (es. BANCA); 

5.4 QUANDO SI PUÒ ACQUISTARE?

Contestualmente all’atto di donazione, o successivamente.

Autore articolo
Paolo Pastore

Nell'ambito della mia professione svolgo l'attività di intermediario e consulente assicurativo e colloco i prodotti assicurativi del ramo danni e del ramo vita per primarie Compagnie assicurative, anche in regime di brokeraggio assicurativo. Offro la mia consulenza presso il mio ufficio durante gli orari di lavoro e previo appuntamento (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì: 09.00 - 19.30 / Sabato: 09.00 - 13.00 / Domenica: CHIUSO). Fornisco adeguato servizio di consulenza anche presso i miei clienti

5 commenti

  1. salve. molti avvocati notai e agenti immobiliari pongono seri dubbi sul reale garanzia che una volta attaccato l’immobilile dai legittimi eredi l’assicurazione non risarcirà l’importo dell’immobile. come sarebbe possibile cio’ (anche in base al premio basso 700 euro ne garantirebbero 200000.).

    • Buonasera sig. Schiavone,

      Illustri giuristi, notai e agenti immobiliari continuano a manifestare seri dubbi in merito alla concreta applicazione della polizza donazione.

      Tuttavia, nessuno dei summenzionati e illustri rappresentanti di categoria ha fornito una benchè minima e valida via d’uscita giuridica, in grado di superare gli indubbi effetti negativi sulla circolazione dei beni di provenienza donativa.

      Nella prassi sono stati ideati molteplici strumenti diretti ad attenuare o cercare di superare tale empasse ma con scarso successo.

      Di seguito elencherò una serie di soluzioni giuridiche ipotizzate per argine tale annoso problema:

      1) Alienzione dell’immobile di orgine donativa e successiva risoluzione per mutuo consenso della precedente donazione: tale espediente giuridico trova difficile applicazione in quanto presuppone, da un lato, l’esistenza in vita del de cuius (donante), dall’altro, non viene considerata la circostanza che della risoluzione della donazione non vi è alcuna traccia nel nostro ordinamento giuridico. Inoltre, pur ipotizzando la remota fattibilità della risoluzione, tale procedura darebbe luogo ad una nuova donazione che difficilmente sfuggirebbe ai problemi già espressi, in materia di circolazione dei beni di origine donativa;

      2) Rinuncia da parte dei legittimari all’azione di riduzione: tale espediante trova difficile applicazione in quanto presupppone che il donante sia già defunto (sarebbe difficile ipotizzare l’azione di riduzione in mancanza dell’apertura della procedura di successione). Inoltre, tale procedura non terrebbe conto della presenza di eventuali legittimari che potrebbero palesarsi successivamente all’atto di rinuncia;

      3) Fideiussione rilasciata dal donatario a favore del terzo acquirente: questa ipotesi è da escludere categoricamente in quanto, la fideussione prestata dal donante in favore del donatario a garanzia dei debiti di quest’ultimo, è nullo in quanto negozio in frode alla legge ex. art. 1344 cod. civ., essendo intesa ad eludere la norma imperativa di cui all’art. 549 cod. civ., ai sensi del quale non è ammissibile porre pesi o condizioni sulla quota spettante ai riservati.

      Sulla scorta di tali elementi, il ricorso alla polizza assicurativa rappresenta l’unica soluzione in grado di dare certezza e garanzia ai problemi summenzionati.

      L’unico prodotto sul mercato in grado di coprire il rischio costituito dall’azione di riduzione e, dunque, a ristorare l’assicurato dall’esborso economico che dovrebbe sostenere per liberarsi dall’obbligo di restituire in natura l’immobile acquistato a seguito dell’esperimento dell’azione di riduzione e restituzione.

      _____________________

      In conclusione, la polizza donazione è in grado di riempire le lacune lasciate irrisolte dal legislatore offrendo un efficace strumento di tutela per le parti coinvolte (donante, donatario, terzo acquirente).

      Tornando al Vostro quesito è necessario (come buona norma vorrebbe) verificare attentamente il caso specifico e le condizioni contrattuali poste in sottoscrizione dalla Compagnia assicurativa che offre tutela assicurativa.

      Cordiali saluti

    • L’assicurazione può essere fatta solo per immobili con provenienza donativa o anche nel caso in cui gli immobili provengano da disposizioni testamentarie?

  2. Buongiorno!La ringrazio in anticipo per la gentile risposta.
    Il mio dubbio riguarda il premio assicurativo.Come mai è così basso rispetto al capitale assicurato,(mi è stato fatto un preventivo di 700€ a fronte di un valore di 190000)?
    E in seconda battuta,essendo un’assicurazione a lungo termine chi mi garantisce che nel frattempo la compagnia non sparisca,fallisca o altro?
    Grazie!
    Luca

    • Buongiorno Luca,

      In merito alla prima domanda le Compagnie assicurative posso definire tariffari prestabiliti e standardizzati che vengono applicati in base al valore da assicurare. Nulla di nuovo e nulla di cui preoccuparsi. Sarebbe sufficiente chiedere informazioni al proprio assicuratore o consultare il sito ufficiale della Compagnia. In secondo luogo, è fondamentale rivolgersi a Istituti assicurativi accreditati e riconosciuti sul mercato che abbiano superato il vaglio da parte dell’organo di vigilanza delle imprese di assicurazione (IVASS).

      Spero di di essere stato esaustivo nelle risposte.

      Cordiali saluti

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