DDL concorrenza: importanti novità per polizze abbinate ai mutui

DDL concorrenza: importanti novità per polizze abbinate ai mutui

Il DDL Concorrenza, entrato in vigore lo scorso 29/08/2017 ha introdotto importanti disposizioni riguardanti il settore della casa, e più precisamente: le polizze assicurative abbinate all’erogazione di un mutuo. 

In passato, molti istituti di credito vincolavano l’erogazione di un mutuo alla sottoscrizione di una determinata assicurazione.

Il DDL, recentemente approvato al Senato, ha ribaltato tale pratica commerciale (tra l’altro scorretta [1]) ed ha introdotto importanti garanzie per i consumatori che vogliono accendere un finanziamento e, si trovano a far fronte, allo spinoso problema delle polizze abbinate ad i mutui.

In primo luogo, alla luce delle nuove disposizioni normative recentemente introdotte, le banche non possono condizionare l’erogazione del finanziamento alla sottoscrizioni di un contratto assicurativo. 

Sul punto, è importante rilevare che, al momento della sottoscrizione di un mutuo, l’unica assicurazione obbligatoria è quella contro il caso di scoppio ed incendio del fabbricato.

Quindi, qualora il finanziamento richieda la sottoscrizione di una polizza, il consumatore avrà piena autonomia di ricercare sul mercato il prodotto assicurativo più adeguato alle proprie esigenze, da presentare all’istituto di credito. Quest’ultimo, non potrà variare le condizioni del finanziamento in presenza di una polizza esterna. Qualora, il consumatore decida di sottoscrivere una polizza sul mutuo sottoscritta con la banca potrà esercitare il diritto di recesso (della polizza), entro 60 gg, senza che ciò possa comportare la perdita del finanziamento ottenuto. 

Altre ed eventuali garanzie abbinabili al mutuo (Es. Temporanea Caso Morte; Perdita di impiego; Invalidità permanente totale e temporanea) possono comportare un considerevole aumento dei costi della pratica che il mutuatario dovrà sostenere. Si tratta di garanzie assicurative utili, specialmente in determinata casi [2], la cui sottoscrizione non può essere condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento, ma devono essere lasciate alla libera scelta del consumatore.

 


[1] Art 36 bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: All’articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:

“3-bis. E’considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di
un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il
cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca,
istituto o intermediario”.

[2] Esempi:

  • Ad un dipendente privato può convenire, senz’altro, sottoscrivere una polizza legata alla perdita di impiego che prevede una copertura delle rate per 12 – 36 mesi
  • Ad un dipendente pubblico conviene di più associare al finanziamento, un’assicurazione di invalidità totale permanente e temporanea

 

Autore articolo
Paolo Pastore

Nell'ambito della mia professione svolgo l'attività di intermediario e consulente assicurativo e colloco i prodotti assicurativi del ramo danni e del ramo vita per primarie Compagnie assicurative, anche in regime di brokeraggio assicurativo. Offro la mia consulenza presso il mio ufficio durante gli orari di lavoro e previo appuntamento (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì: 09.00 - 19.30 / Sabato: 09.00 - 13.00 / Domenica: CHIUSO). Fornisco adeguato servizio di consulenza anche presso i miei clienti

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