Attestato di rischio

Attestato di rischio

L’attestato di rischio è il documento in cui sono presenti tutte le informazioni sulla storia assicurativa del Proprietario del veicolo.

Il documento viene emesso ogni anno, almeno 30 giorni prima della scadenza e ha una validità di 5 anni (Reg. N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015, art.8, co. 1).

Nell’attestato di rischio vengono riportati i sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni e pagati dall’impresa, anche a titolo parziale; è specificata la tipologia del danno liquidato e indicati i sinistri con responsabilità principale del conducente, nonché i sinistri nei quali sia accertato il concorso di colpa paritario dei conducenti stessi.

L’attestato riporta anche le classi di merito di provenienza e di assegnazione, riferite al proprietario del veicolo e stabilite sulla base di una scala di valutazione elaborata autonomamente da ciascuna impresa (cd. classi di merito “interne”), che premia o penalizza in modo diverso la sinistrosità pregressa

Nell’attestato viene inoltre indicata la corrispondente C.U. (classe universale), calcolata in base alla scala bonus malus comune a tutte le imprese, costituita da 18 classi di merito, che garantisce all’assicurato omogeneità di valutazione nel momento in cui dovesse passare da una compagnia ad un’altra, indipendentemente dalle regole evolutive interne adottate da ciascuna di esse.

Fonte: IVASS, Guide Pratiche, L’assicurazione R.C. auto

Se il Proprietario del veicolo  decide di cambiare compagnia di assicurazioni, le informazioni all’interno dell’attestato di rischio serviranno alla nuova impresa per conoscere  la posizione assicurativa. In altre parole, è una sorta di “curriculum” (o “pagella”) che le Compagnie acquisiscono per conoscere il “rischio” che devono assicurare.

A seguito della dematerializzazione dell’attestato di rischio, dal 1° luglio 2015 il documento non è più cartaceo ma telematico.

A tale fine, le Compagnie alimentano la “banca dati degli attestati di rischio” gestita dall’ANIA, l’Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione, sotto il controllo dell’IVASS e sono obbligate a consultarla prima di emettere ogni polizza r.c.auto.

Con il nuovo sistema è stata eliminata la necessità per l’assicurato di presentare, a un’eventuale nuova Compagnia, il proprio documento cartaceo in fase di stipula del contratto.

Autore articolo
Paolo Pastore

Nell'ambito della mia professione svolgo l'attività di intermediario e consulente assicurativo e colloco i prodotti assicurativi del ramo danni e del ramo vita per primarie Compagnie assicurative, anche in regime di brokeraggio assicurativo. Offro la mia consulenza presso il mio ufficio durante gli orari di lavoro e previo appuntamento (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì: 09.00 - 19.30 / Sabato: 09.00 - 13.00 / Domenica: CHIUSO). Fornisco adeguato servizio di consulenza anche presso i miei clienti

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