Avvocati: assicurazione obbligatoria a partire dal 10/11/2017

Avvocati: assicurazione obbligatoria a partire dal 10/11/2017

Con la pubblicazione in G.U. del Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, l’assicurazione professionale per gli avvocati diventa obbligatoria. 

Considerando il rilevante ruolo “sociale” assunto dall’avvocato è sorta l’esigenza di rafforzare così il livello di protezione contro danni nella sfera patrimoniale e non, che i clienti degli studi legali possono subire, in conseguenza di omissioni o errori verificatisi durante l’esercizio della professione forense.

Diventa, pertanto, attuale l’obbligo di tutti gli avvocati di munirsi dell’assicurazione per i rischi legati all’attività professionale, a pena di incorrere in illecito disciplinare [1], introdotto dall’art. 12 L. 31 dicembre 2012, n. 247, legge di riforma della professione forense.

Vi è quindi la volontà, attuata attraverso lo strumento della copertura assicurativa obbligatoria di consentire che il cliente o terzo vittima dell’inadempienza dell’avvocato (o dei soggetti che con lui collaborano all’adempimento della prestazione) si trovi nella possibilità di ottenere soddisfazione economica, nel caso in cui veda pregiudicato il proprio diritto, senza timore di trovarsi di fronte all’incapienza del patrimonio del professionista.

La copertura assicurativa imposta dal legislatore prevede 2 distinti ambiti di garanzia:

     1. Assicurazione per la responsabilità civile professionale:

  • deve coprire la responsabilità dell’avvocato per tutti i danni (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro) che questi possa causare (anche per colpa grave), ai clienti e a terzi, nello svolgimento dell’attività professionale
  • la copertura deve riguardare anche i fatti colposi o dolosi dei soggetti che a qualunque titolo collaborano con l’avvocato per l’adempimento della prestazione (collaboratori, dipendenti, praticanti o sostituti) e di cui l’avvocato medesimo deve rispondere secondo i principi dell’art. 1228 e 2049 c.c.
  •  è compresa la responsabilità derivante dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti

   

     2. Assicurazione contro gli infortuni:

  • sorge l’obbligo di stipulare una copertura assicurativa contro gli infortuni stipulata dall’avvocato, prevista a favore del medesimo, oltre che dei suoi collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria dell’INAIL, ossia di tutti i soggetti, comunque denominati (ed al di là delle formali qualificazioni del rapporto, che può atteggiarsi nella pratica in molte modalità) che collaborino con l’avvocato per assolvere la prestazione professionale.

 


[1] Art. 53, L. 31 dicembre 2012, n. 247

Autore articolo
Paolo Pastore

Nell'ambito della mia professione svolgo l'attività di intermediario e consulente assicurativo e colloco i prodotti assicurativi del ramo danni e del ramo vita per primarie Compagnie assicurative, anche in regime di brokeraggio assicurativo. Offro la mia consulenza presso il mio ufficio durante gli orari di lavoro e previo appuntamento (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì: 09.00 - 19.30 / Sabato: 09.00 - 13.00 / Domenica: CHIUSO). Fornisco adeguato servizio di consulenza anche presso i miei clienti

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