Globale Fabbricati Civili
In ambito condominiale, l’assicurazione, molto più spesso nota come Globale Fabbricati Civili è un contratto stipulato dal condomino [1], con una compagnia assicurativa che prevede, a fronte del pagamento di un premio, l’assunzione del rischio da parte dell’assicuratore in relazione ai:
- danni che possono avvenire alle parti comuni del fabbricato
- danni causati dal fabbricato condominiale ad altre strutture o alle persone
Il premio assicurativo viene ripartito tra tutti i condomini in modo proporzionale (criterio delle quote millesimali di comproprietà) ed è determinato in base ad alcuni specifici parametri:
- il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato
- il numero di piani e di appartamenti
- la superficie in metri quadrati coperta dal fabbricato (compresi giardini)
- l’anno di costruzione del fabbricato
- caratteristiche costruttive dell’edificio
- ultima ristrutturazione integrale degli impianti idraulici ed elettrici
Sono coperte con la Globale Fabbricati ambiti distinti di garanzia:
- Incendio: include i danni da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili e altre garanzie connesse a questa tipologia di rischi (garanzie aggiuntive)
- Responsabilità Civile del Condominio: copre i danni involontariamente cagionati a terzi (RCT) [2] o ai prestatori di lavoro (RCO) [3], in conseguenza di fatti accidentali verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni. Tra le garanzie aggiuntive vi sono i danni da acqua, la ricerca di guasti, rotture di lastre e pannelli solari e altri eventi speciali ed accessori
- Allo stato attuale, l’amministratore condominiale non è tenuto a stipulare una polizza a favore del condominio, se non previa autorizzazione proveniente da una delibera assembleare
Infatti, ai sensi di quanto stabiliti dall’art. 1130, co. 4 del codice civile, l’amministratore è obbligato ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio e, quindi, gli atti materiali (riparazione dei muri, dei muri portanti, tetti e lastricati) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti necessari posti in essere da terzi) per salvaguardare l’integrità dell’immobile.
Tuttavia, nonostante il mancato obbligo normativo è vivamente consigliato sottoscrivere un’assicurazione del fabbricato dato che, in mancanza della stessa, i condomini dovranno provvedere, con le loro finanze, a pagare tutti i danni subiti dallo stabile e, ancora più grave, i danni causati a terzi dallo stesso.
[1] Si ha un condominio quando almeno 2 soggetti sono proprietari in modo esclusivo di una parte definita di edificio e sono comproprietari, in modo indiviso e pro quota, della restante parte dell’edificio necessaria all’uso comune e del suolo su cui sorge l’immobile.
[2] Nella polizza Globale Fabbricati Civili è fondamentale che i condomini siano considerati terzi fra di loro.
Infatti, tale precisazione assume rilevanti connotati, specie nel caso in cui, dovessero verificarsi i sinistri più comuni (Es. Rottura accidentale della tubazione e conseguente danno all’abitazione del piano inferiore – N.B. in questo specifico caso bisognerà dimostrare che tale rottura non sia dovuta all’usura o all’eccessivo degrado delle predette tubature).
[3] Nel caso in cui il condominio avesse dei dipendenti (Es. addetti alle pulizie) è possibile tutelarsi dalle rivalse degli istituti di previdenza pubblica (INAIL/INPS), per gli infortuni subiti sul lavoro da quest’ultimi, con la garanzia RCO (responsabilità civile verso prestatori d’opera).